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Trattamento dei dati personali e disattivazione degli account aziendali

Con il provvedimento n. 364 del 2025 , il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a trattare il tema della corretta gestione degli account e-mail aziendali dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il caso esaminato riguarda un ex dipendente che aveva segnalato come la propria casella di posta elettronica aziendale fosse rimasta attiva nonostante le ripetute richieste di disattivazione. Dalle verifiche svolte dal Garante è emerso che il reindirizzamento delle e-mail era rimasto operativo per circa otto mesi dopo la fine del rapporto lavorativo. Durante questo periodo, un altro dipendente aveva acceduto all’account per scaricare documenti fiscali esteri e reimpostare le credenziali di accesso a siti e piattaforme, in assenza di un regolamento interno sull’uso della posta elettronica aziendale. L’azienda ha giustificato la propria condotta spiegando che l’ex dipendente ricopriva un ruolo strategico e che il mantenimento temporaneo dell’account era necessario per continuare a comunicare con alcuni clienti esteri e gestire la relativa documentazione fiscale, evitando la perdita di contatti o rapporti economici importanti. Tuttavia, tali motivazioni non sono state considerate sufficienti dal Garante, che ha rilevato una violazione dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali, in particolare: del principio di liceità, della limitazione della conservazione dei dati, della minimizzazione dei dati trattati, e del principio di correttezza, poiché non era stato adottato un disciplinare interno né erano state fornite all’interessato le dovute informazioni sul trattamento dei dati. Il Garante ha sottolineato che questi principi, già richiamati in numerosi altri provvedimenti, non bastano da soli a definire un comportamento corretto nella gestione e disattivazione degli account e-mail. Si tratta infatti di un’operazione apparentemente semplice, ma che spesso comporta violazioni della normativa sulla privacy da parte delle aziende. Riguardo alla regola generale di disattivazione, l’Autorità ha ribadito un orientamento ormai consolidato: gli account e-mail aziendali associati a persone identificate o identificabili (quindi con nome e cognome) devono essere rimossi dopo la fine del rapporto di lavoro, previa disattivazione dell’account e contestuale attivazione di un messaggio automatico che informi i mittenti della cessazione del rapporto e fornisca un indirizzo alternativo collegato all’attività dell’azienda. Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione ai sistemi di reindirizzamento automatico delle e-mail, poiché essi comportano la trasmissione di informazioni personali dell’ex dipendente. Pertanto, ogni forma di reindirizzamento deve essere conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e deve basarsi su un consenso esplicito dell’interessato o su una valida base giuridica per il trattamento. Infine, il Garante precisa che anche il tempo di disattivazione dell’account deve essere ragionevole: deve cioè bilanciare il diritto del dipendente alla riservatezza della propria corrispondenza con gli interessi organizzativi dell’azienda. Di conseguenza, la disattivazione deve avvenire entro tempi tecnici appropriati, che permettano sia la chiusura della casella di posta sia l’attivazione dei sistemi automatici di risposta.

Lavoro, il Garante Privacy sanziona un’azienda per questionari post-malattia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di 50mila euro ad un’azienda del settore automotive per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute. Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’azienda: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha però riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute. L’Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale. Il Garante ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda. (Fonte: Newsletter Garante)

Agenzia delle Entrate – risposta n. 199/2025: gli MBO in favore dei dipendenti in mobilità internazionale devono essere tassati nel Paese di residenza al momento della loro erogazione

Una società tedesca, con stabile organizzazione in Italia, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare ad un bonus triennale riconosciuto ad un dipendente nelle seguenti ipotesi: Bonus maturato interamente quando il dipendente risiedeva in UK ma erogato quando il dipendente risiedeva in Italia; Bonus maturato sia quando il dipendente era residente in UK sia nel periodo in cui era residente in Italia, ma erogato quando il dipendente risiedeva in Italia; Con la risposta n. 199/2025, l’ADE , discostandosi dal proprio precedente (risposta n. 81/2025) e ritornando quindi alla prassi precedente (Risoluzione n. 92/2009 e   interpello n. 783/2021 ) ribadisce la centralità dello stato di residenza all’atto di percezione del premio in linea con precedenti documenti di prassi Valorizzando i principi di “ worldwide taxation ” (art. 3 TUIR) e di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51 TUIR), l’ADE ha quindi chiarito che tutti i bonus percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia devono essere tassati nel nostro Paese, anche se maturati per attività svolta all’estero. Pertanto, anche i premi erogati da società estere, ma relativi a periodi precedenti la residenza fiscale in Italia, rientrano nel reddito imponibile del lavoratore italiano al momento dell’erogazione . Per evitare la doppia imposizione fiscale, il dipendente potrà beneficiare del credito d’imposta per le imposte eventualmente versate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR.

Provvedimento n. 288/2025: vietato l’utilizzo ai fini disciplinari di contenuti estratti da social network e da chat private

Il Garante ha inflitto una pesante sanzione da 420.000 euro ad una azienda che aveva utilizzato contenuti estratti dal profilo Facebook e da chat private su  Messenger  e  Whatsapp di una Lavoratrice per avviare un procedimento disciplinare ai danni della stessa, culminato con un licenziamento. Tra i contenuti utilizzati dal Datore di lavoro vi erano scambi di opinione avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro che erano stati trasmessi al Datore di Lavoro attraverso  screenshot  da alcuni colleghi che erano anche “amici” su  Facebook  della Lavoratrice e membri delle conversazioni su  Messenger  e  Whatsapp . La Lavoratrice ha presentato reclamo all’Autorità Garante, ritenendo che la Datrice di Lavoro avesse trattato in modo illecito i suoi dati personali. Il Garante ha sottolineato che, una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti, pubblicati peraltro in ambienti digitali ad accesso limitato, la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso vista la palese violazione dei principi posti alla base del trattamento di dati personali (liceità, soddisfatta da un’idonea base giuridica, finalità determinata, esplicita e legittima e minimizzazione dei dati che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario). A supporto di tali argomentazioni, il Garante richiama a sentenza n. 21107/2014 della Corte di Cassazione che aveva sancito che “ deve riconoscersi il dato oggettivo dell'acquisizione d'informazioni attinenti [al] dipendente, di per sé sufficiente a rendere configurabile un trattamento di dati […], le cui modalità ed i cui limiti devono essere ricostruiti avendo riguardo alla gestione del rapporto di lavoro, cui è indiscutibilmente preordinata l'adozione di provvedimenti disciplinari ”; - “ l'immissione di alcuni dei propri dati personali in rete, pur lasciando presumere la volontà dell'interessato di permetterne l'utilizzazione in vista degli obiettivi per cui gli stessi sono stati posti a disposizione del pubblico, non consente tuttavia di ritenere che quel consenso sia stato implicitamente prestato anche in funzione di qualsiasi altro trattamento. L’utilizzazione dei dati diffusi per finalità diverse da quella per cui ne è stata consentita la divulgazione costituisce d'altronde un'eventualità già presa in considerazione da questa Corte  …”. La prova acquisita illecitamente, in violazione di un diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza nella corrispondenza privata, conclude il Garante, è essa stessa un fatto illecito.

Elevazione dell’indennità di congedo parentale 2025: le istruzioni INPS

L’Inps, con circolare n. 95 del 26 maggio 2025 , ha offerto istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, che per l’anno 2025 ha elevato l’indennità di congedo parentale all’80% per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale, purché i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore o entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi (in applicazione delle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli 2 mesi indennizzati all’80%. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Si rinvia al contenuto della circolare per le modalità e gli esempi concreti. Qui di seguito il link: Circolare numero 95 del 26-05-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

Firmato il protocollo d’intesa 2025 per il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro

In data 14 maggio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Consigliera per le Pari Opportunità hanno sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa 2025, al fine di individuare e sanzionare le violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità. Quali strumenti volti a far emergere le violazioni sono stati individuati: le segnalazioni tempestive di azioni discriminatorie, la condivisione strutturata dei dati statistici e delle risultanze ispettive, l’avvio di iniziative formative e informative a livello nazionale e territoriale per ispettori e Consigliere di parità. Il Protocollo è scaricabile al segue link: Protocollo-INL-Consigliere-parita-14-maggio-2025.pdf

Dimissioni di fatto: l’Ispettorato del Lavoro aggiorna il modello di comunicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la  nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 , con la quale, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la  circolare n. 6 del 27 marzo 2025 , aggiorna il  modello di comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro , riguardante l’ informativa  circa l’ assenza ingiustificata  commessa dal lavoratore, prevista dall’ articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015 , introdotto dall’ articolo 19 della Legge n. 203/2024 ). Tale aggiornamento recepisce quanto previsto dalla circolare n. 6/2025 , nella quale il Ministero del Lavoro ha approfondito le principali novità introdotte dalla Legge n. 203/2024 tra cui anche quelle concernenti l’istituto delle cd. dimissioni di fatto. Il nuovo modello , da trasmettere anche al lavoratore, prevede informazioni aggiuntive inerenti al datore di lavoro, al dipendente e al rapporto di lavoro intercorrente tra i due. Inoltre, viene precisato che la dichiarazione del numero di giorni di assenza ingiustificata debba essere resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. Il nuovo modulo è reperibile al seguente link: https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2025/04/Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015-1.pdf

Garante privacy: smart working - no alla geolocalizzazione dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 534 dell’8 maggio 2025, ha affermato che il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Nel caso specifico il datore di lavoro rilevava la posizione geografica dei propri dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, in modo da verificare la corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.

Circolare Ministero lavoro n. 6/2025: dimissioni di fatto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sulla disciplina delle dimissioni di fatto, introdotta dall’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis. La circolare interpreta la norma stabilendo: che l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto; che, per quanto riguarda la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l’art. 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, debba essere superiore a quindici giorni; che i giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro; che quello individuato dalla legge costituisce il termine legale minimo perché il datore – a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza – possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo. La disposizione in esame non è applicabile nei casi previsti dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la convalida obbligatoria, con effetto sospensivo dell’efficacia, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni presentate da: la lavoratrice durante il periodo di gravidanza; la lavoratrice madre o il lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento. comma 7-bis: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”

Garante Privacy: no al controllo a distanza oltre le prescrizioni dell’ITL

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, informa di aver sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE. Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

Certificazione parità di genere: domande entro il 30 aprile 2025 per l’esonero contributivo

Con il messaggio n. 4479/2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda, che permette, ai sensi dell’art. 5 della L. 162/2021, un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere.

Il rinvio dell’entrata in vigore della riforma sulla disabilità e l’ampliamento aree sperimentazione

Il 21 febbraio, il Parlamento ha convertito in legge n. 15 del 2025 il cosiddetto decreto “mille-proroghe” (decreto-legge n. 202 del 2024) e ha introdotto una modifica del testo dell’art. 19 quater del D.Lgs. n. 62 del 2024 prolungando il periodo di sperimentazione, che sarà dunque di 24 mesi e non di 12 mesi con rinvio quindi anche della data di entrata in vigore della riforma a regime che slitterà al 1° gennaio 2027. L’INPS, con il messaggio n. 766 del 3 marzo 2025, illustra  le ulteriori novità introdotte nella riforma dell’accertamento della disabilità  introdotte dal d.l. 202/2024, convertito dalla legge 15/2025. In particolare, a partire  dal 30 settembre 2025 , le attività di sperimentazione sono estese alle  seguenti   province : Alessandria, Aosta, Genova; Isernia; Lecce; Macerata; Matera; Palermo; Teramo; Vicenza; Provincia Autonoma di Trento.

INL: Patenti a crediti - le nuove Faq

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al  2 febbraio 2025 , le  FAQ sulla Patente a crediti . La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo è quello di assicurare maggiori livelli di sicurezza sul lavoro, attraverso La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo principale è garantire livelli più elevati di sicurezza sul lavoro, promuovendo il rispetto delle norme con riconoscimento di un sistema di accumulo e decurtazione di crediti per i soggetti che le rispettano. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 17 gennaio 2025 un aggiornamento delle indicazioni già fornite con la circolare n. 4/2024 per fornire ulteriori chiarimenti su diverse questioni pratiche emerse con l’applicazione delle normative vigenti.

Agenzia Entrate, risposta n. 5/2025

Chiarite le regole sull'utilizzo di carte di debito concesse ai dipendenti per fringe benefits nell’ambito di piani di welfare aziendale. Con la risposta ad interpello n. 5/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro chiaro per l’utilizzo di questi strumenti in conformità alla normativa fiscale vigente. Qui di seguito una sintesi Criteri per il riconoscimento come voucher cumulativo: La carta deve essere nominativa, non cedibile a terzi, e vincolata a un budget figurativo non monetizzabile. Deve essere utilizzabile esclusivamente presso esercenti convenzionati per beni o servizi definiti dal datore di lavoro. L’importo complessivo deve rispettare i limiti normativi sui fringe benefits: 1.000 euro per il 2025 (elevato a 2.000 euro per dipendenti con figli a carico). Se il limite viene superato, l’intero importo concorre a formare reddito da lavoro dipendente. Conseguenze fiscali: Se rispetta i criteri di cui sopra, la carta costituisce un valido documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51, c. 3-bis del TUIR. Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto in busta paga. Viene confermato che l'uso di un budget figurativo assicura tracciabilità e previene usi impropri, come già espresso nella Circolare n. 28/E del 2016 e nella risposta n. 273/2019. La posizione favorevole dell’Agenzia delle Entrate garantisce un quadro chiaro per l’utilizzo di questi strumenti in conformità alla normativa fiscale vigente.

Certificazione parità di genere: aggiornate le FAQ di Accredia

Il percorso verso la parità di genere nei luoghi di lavoro è ancora ostacolato da pregiudizi e cultura consolidata , ma sta diventando sempre più centrale nelle strategie aziendali, specialmente nelle politiche di inclusione. Secondo i dati di Accredia (luglio 2024), oltre 4.700 imprese hanno ottenuto la certificazione della parità di genere. Questo trend è in forte crescita: da soli 68 certificati nel novembre 2022, si è arrivati a circa 700 nel luglio 2023. La UNI/ PdR 125 è la quarta prassi più diffusa in Italia tra le imprese, indicando una crescente sensibilità verso le tematiche di genere e responsabilità sociale. A supporto di questa crescita, è stato creato un nuovo documento, le “UNI/ PdR 125 FAQ” , che fornisce chiarimenti operativi e informazioni pratiche sull'adozione della prassi. Le FAQ rispondono a domande comuni riguardo requisiti, certificazione e monitoraggio delle performance aziendali in chiave di parità di genere. Le novità includono: La possibilità di ottenere la certificazione anche per contratti di rete , se iscritti al registro delle imprese e con obiettivo di certificazione nel contratto stesso. Per i consorzi , la certificazione è possibile solo se dotati di personalità giuridica, o se il loro statuto prevede la certificazione di tutti gli enti consorziati. La certificazione va rinnovata ogni tre anni , con rivalutazioni dei KPI ogni due anni e sorveglianza annuale. Le FAQ ribadiscono che la politica di parità di genere di un’impresa deve essere pubblicata sul sito e la formazione in questo ambito deve coinvolgere tutti i livelli organizzativi.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 218/2024

Regime fiscale dei premi versati per le polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) – articoli 15, comma 1, lettera f) e 51 del Tuir Premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro: sono esenti da tassazione in capo al dipendente solo i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali, mentre concorrono alla formazione del reddito i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e gli infortuni extra-professionali. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa erogare tali premi a titolo di  fringe benefit,  operando poi le dovute verifiche sul superamento dei limiti di esenzione stabiliti dalla Legge. Tali verifiche devono essere effettuate con riferimento agli importi tassabili in capo al lavoratore e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito, tenendo conto di tutti i redditi percepiti anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti. Detrazione per oneri nella misura del 19 %, consentite ai sensi dell’art. 15, comma 1, TUIR: spetta anche con riferimento ai premi relativi a una polizza vita collettiva, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente. Affinché un onere possa essere detratto è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico; ne consegue che, nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore, ai sensi dell’articolo 15 del Tuir, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.