
Prassi
Ministero del Lavoro, nota 10 aprile 2025, n. 2504
Ancora sulle dimissioni di fatto di cui all’art. 19 della L. 203/2024.

Il Ministero del Lavoro, richiamando la propria circolare n. 6/2025, interviene nuovamente sulla procedura di dimissioni per fatti concludenti.
Due sono i temi affrontati.
Nel primo, il Ministero del Lavoro, ribadendo che la soglia dei 15 giorni di assenza ingiustificata rappresenta un limite inderogabile e la contrattazione collettiva può solo aumentare tale termine, ma mai ridurlo.
In particolare il Ministero interpreta il dettato normativo che, in tema di giorni di assenza giustificanti le dimissioni di fatto, recita “i mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindi giorni” ritenendo che “benché il tenore letterale dell’articolo 19 non disponga espressamente l’inderogabilità del termine di quindi giorni, si ritiene che la norma no consenta interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore e renda, quindi, necessario contemperare il principio di libertà contrattuale delle parti sociali con l‘indispensabile esigenza di tutela del lavoratore da una definitiva espulsione dal contesto lavorativo riva di una adeguata giustificazione, al fine di evitare effetti abusivi o distorsivi sul rapporto di lavoro. Infatti, se l’articolo 19 non stabilisse alcun minimo inderogabile e consentisse alla contrattazione collettiva di ridurre liberamente il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, le parti sociali potrebbero fissare una durata minima, anche sigua, tale da non porre il lavoratore in condizioni di giustificare tempestivamente le ragioni dell’assenza, riconducendo in tal modo l’effetto risolutivo a u comportamento del lavoratore privo di valore leale.”
Nel secondo, il Ministero afferma che, una volta attivata la procedura delle dimissioni di fatto ed il lavoratore ne dimostrasse l’insistenza dei presupposti, il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro; tuttavia, qualora quest’ultimo non ritenga valide le ragioni del lavoratore, non è operante l’automatica ricostituzione del rapporto di lavoro.

