
Prassi
INPS - Circolare numero 154 del 22-12-2025
Chiarimenti sull’istituto delle dimissioni per fatti concludenti

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L’Istituto finalmente chiarisce che l’istituto delle dimissioni di fatto, introdotto dall’art. 19 della Legge 203/2024, non è obbligatorio e che pertanto rimane ferma la facoltà del Datore di Lavoro, davanti all’assenza protratta del lavoratore, di avviare procedura disciplinare ex art. 7 Stat.Lav. nei confronti del Lavoratore inadempiente e poi procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, a seconda della ritenuta gravità.
Qui di seguito, pertanto, i possibili scenari:
- se il Datore procede con il licenziamento disciplinare del lavoratore assente, questi avrà diritto alla NASPI e il Datore di Lavoro dovrà pagare il ticket di licenziamento
- se il Datore di Lavoro procede con la procedura di dimissioni per fatti concludenti, il Lavoratore non avrà diritto alla NASPI ed il Datore non dovrà pagare il ticket di licenziamento
- se, successivamente all’avvio da parte del Datore di Lavoro della procedura di cui dimissioni per fatti concludenti, il Lavoratore dovesse rassegnare le proprie dimissioni queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti e in caso di dimissioni per giusta causa fondate su idonei presupposti, il Lavoratore potrà accedere alla NASPI
Dal 29 gennaio 2026 è istituito su UniLav il nuovo codice cessazione “FC - dimissioni per fatti concludenti” per segnalare tale modalità di risoluzione del rapporto.

