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Ministero del Lavoro e dimissioni per fatti concludenti - FAQ

Il Ministero in una recente FAQ replica alla sentenza n. 87/2025 del Tribunale del Lavoro di Trento

Pubblicato il 20 giugno 2025
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Nelle scorse settimane ha avuto una grande Eco la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento del 5 giugno 2025, n. 87 che ha affermato che per aversi le dimissioni per fatti concludenti ex art. 19 del 19 L. 203/2024 era necessario il superamento dei giorni di assenza previsti dal CCNL come presupposto per il licenziamento disciplinare.

Il Ministero del Lavoro, nel proprio sito, pubblica una FAQ nella quale precisa che il richiamo dell’art. 19 Legge 203/2024 al “termine previsto dal contratto collettivo“ debba essere riferito al termine che la contrattazione collettiva deve prevedere per il caso specifico della risoluzione del rapporto per fatti concludenti desumibili dalla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore. Tale termine è diverso e distinto rispetto al termine che i CCNL indicano quale inadempimento grave tale da giustificare il licenziamento.

Il Ministero sottolinea come che la contrattazione collettiva, peraltro, non possa derogare il termine legale di 15 giorni per l’attivazione della procedura e che è peraltro anche ragionevole prevedere un termine più ampio rispetto ai pochi giorni previsti dai contratti collettivi per il licenziamento poiché, in quest’ultimo caso, la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori consente lo scrutinio delle opposte ragioni e il controllo di legittimità delle decisioni.