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Dimissioni in prova di lavoratrici in gravidanza o di genitori nei primi tre anni di vita del figlio: è necessaria la convalida

Pubblicato il 21 ottobre 2025
Due adulti e un bambino di spalle in controluce si tengono per mano al tramonto, sagome scure contro il sole

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 14744 del 14 ottobre 2025, chiarisce che le dimissioni rassegnate da lavoratrici in gravidanza o da genitori nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche se presentate durante il periodo di prova.

La nota risponde alla richiesta di parere in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori, tutelati dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Dopo aver richiamato l’evoluzione normativa introdotta dalla riforma Fornero, che ha esteso la convalida ai primi tre anni di vita del bambino, il testo sottolinea che tale misura ha una finalità autonoma rispetto al divieto di licenziamento e serve a tutelare la genuinità della volontà del lavoratore, evitando pressioni o comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.

Attraverso un’interpretazione letterale (la norma non esclude il periodo di prova) e un’interpretazione teleologica (la necessità di assicurare tutela anche nel periodo di prova, posto che anche le dimissioni in prova potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo), il Ministero conclude che l’obbligo di convalida vale anche per le dimissioni durante il periodo di prova.