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INL: sollecito alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento della patente a crediti

Il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 376 del 7 ottobre 2024, con la quale ricorda che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online ( https://servizi.ispettorato.gov.it ). La nota, in particolare, vuole sensibilizzare le Associazioni e gli Ordini Professionali, affinchè informino i propri clienti su tale adempimento, invitandoli a provvedere al più presto, evitando così una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. L’INL precisa che coloro i quali non provvederanno a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

INL: FAQ su patente a crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 4 ottobre 2024, le prime FAQ sulla Patente a crediti. Sono reperibili al seguente link: https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2024/10/FAQ_PATENTE-A-CREDITI_4-ottobre-2024.pdf

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: protocollo per garantire alle persone disabili un pieno accesso al lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto il protocollo d’intesa tra Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), con l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità il pieno accesso alle opportunità lavorative. Con il documento pubblicato il 18.09.2024 il Ministero vuole confermare il suo impegno alla costruzione di una società inclusiva, in cui ognuno trovi il suo posto, nella consapevolezza che aprirsi ai diversi talenti delle persone è un modo per arricchire i percorsi. Attraverso percorsi tecnologici mirati si vuole ottenere il miglioramento della capacità di inserimento lavorativo e di conseguenza, di un percorso di autonomia.

Esonero contributivo per le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza

L’Inps, con circolare n. 75 del 28 giugno 2024, ha fornito indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di beneficiari del reddito di cittadinanza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: nota 1091/2024 del 18 giugno 2024 e nota 1133/2024 del 24 giugno 2024

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 1 133 /2024 del 24 giugno 2024 L’Ispettorato del Lavoro , con le due note in esame, fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte d a ll ’art. 29 , comma 4, del D.L. 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) nei confronti di ipotesi di somministrazione  non autorizzata  (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2, d.lgs. 276/2003) e  fraudolenta  (art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 276/2003), nonché di appalto e distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 276/2003) . Con il DL 19/2024 è stato quindi ripristinato il rilievo penale delle fattispecie di somministrazione, appalto e distacco non genuini, che erano state depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 e dal 2 marzo 2024, utilizzatore e somministratore non genuini sono puniti entrambi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L’importo di € 60, tuttavia, in ragione dell’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018 diventano € 72 euro. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000. Nel caso in cui, in base al numero di giornate di illecita occupazione, l’importo sia inferiore a € 5.000 euro, andrà applicata tale soglia, che potrà essere ridotta a un quarto (articolo 21, comma 2, del Dlgs 758/1994) a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994 che dovesse essere impartita. In caso di recidiva, il nuovo comma 5-quater dell’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che: gli importi delle sanzioni siano aumentate del 40% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di altri provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali (recidiva semplice); gli importi delle sanzioni siano aumentate del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali per i medesimi illeciti (recidiva specifica). Vi sono poi delle aggravanti in casi di sfruttamento di minori: in tal caso la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino a sei volte. Le nuove sanzioni si applicano alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024. Per le condotte continuate, iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite successivamente, la nota INL del 24.6.2024 chiarisce che si debba ritenere sussistere un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragion d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito comporta pertanto che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Da ciò ne consegue che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno rilievo esclusivamente penale e saranno quindi soggette alla nuova disciplina. Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tenere conto anche del periodo precedente che costituirà un elemento di valutazione della gravità dell’illecito.

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Entro il 15 luglio 2024 le aziende con oltre 50 dipendenti, al 31 dicembre 2023, hanno l’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, mentre le aziende che hanno tra i 14 e 50 dipendenti potranno redigerlo ed inviarlo su base volontaria. Tale adempimento è previsto dall'articolo 46 del D.Lgs. n.198/2006 c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla Legge n. 162/2021. Il rapporto biennale dettaglia i dipendenti occupati, suddividendoli per genere, categorie, promozioni, assunzioni e tipologie di contratto, cessazioni, sospensioni di orario, CIG, informazioni generali sui processi di selezione e reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, retribuzione e sua composizione con riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2023.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 795 del 24 aprile 2024

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Svolgimento di attività stagionali. Chiarimenti. Con nota n. 795 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che è possibile stipulare un contratto di apprendistato stagionale di primo livello anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato. L’utilità del contratto di apprendistato è difatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”.

Ministero dell’interno, Circolare n. 2829/2024: Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi

Il Ministero dell'Interno ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare 2829/2024 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati. Nel documento viene precisato che il cittadino extracomunitario altamente qualificato, nei cui riguardi è stato richiesto il rilascio del nulla osta per la Carta blu Ue, può svolgere l’attività lavorativa ancora prima di essere convocato presso lo sportello unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. La circolare fa seguito al dlgs. 152/2023 che recepisce la direttiva dell’Unione europea 2021/1883 che apporta importanti novità sull’accesso al mercato del lavoro dei Paesi membri di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati.

Provvedimento autorità Garante Privacy – riconoscimento per monitorare le presenze

L’uso del  riconoscimento facciale  per monitorare le presenze dei lavoratori in azienda infrange il  diritto alla privacy  dei dipendenti. Attualmente, non ci sono leggi che permettano l’impiego di informazioni biometriche per questo scopo, come indicato dal Regolamento. In seguito a ciò, l’ Autorità garante per la protezione dei dati personali , con provvedimenti del 22.02.2024, ha imposto multe a cinque aziende – tutte operanti in un impianto di trattamento rifiuti – con sanzioni che ammontano rispettivamente a 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro, per aver   gestito in maniera non autorizzata i dati biometrici di numerosi lavoratori, oltre ad imporre la cancellazione di tutte le informazioni raccolte.

Agenzia Entrate – circ. n. 5/E del 7.03.2024: le novità 2024 per redditi da lavoro dipendente

L’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023) in materia di redditi di lavoro dipendente. La  circ. n. 5/E del 7.03.2024  offre una disamina delle nuove misure pensate per colmare la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni attraverso : Innalzamento della soglia e ampliamento della gamma di beni e servizi prestati e somme erogate o rimborsate ai lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro oggetto di esenzione fiscale (cd. fringe benefit); Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale nella misura del 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario notturno o festivi; Riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota sostitutiva agevolata sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa; Effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

INL: nota esplicativa DL 19/24

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 521 del 13 marzo 2024, con la quale ha fornito alcune indicazioni circa le novità contenute nel  Decreto Legge n. 19/2024 e in particolare in materia di: DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1); Appalto e distacco (art. 29, comma 2); Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3); Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5); Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6); Lista di conformità (art. 29, commi 7-9); Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13); Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18); Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19); Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30); Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9); Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10); Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11); Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12).

Rapporto biennale 2022-2023

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti (sia in relazione al complesso delle unità produttive, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti) sono obbligati a redigere un rapporto biennale relativo al personale maschile e femminile. Non è escluso che anche le imprese con un numero inferiore di dipendenti possano comunque, volontariamente, decidere di presentare tale rapporto biennale. Il biennio 2022-2023 sarà il prossimo oggetto di rapporto, e sarà da compilare e trasmettere telematicamente attraverso il portale Servizi Lavoro, entro il 30 aprile 2024 (salvo proroghe). In merito al contenuto, il rapporto deve includere una serie di dati, ed in particolare: i dati generali dell’azienda; il CCNL applicato ed eventuale contrattazione di secondo livello; informazioni sul numero degli occupati (occupazione totale, promozioni, assunzioni, cessazioni, trasformazioni, formazione del personale effettuata – il tutto diviso per genere e categoria); informazioni su processi e strumenti di selezione del personale, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, misure di conciliazione e criteri di progressione; retribuzione percepita dai lavoratori, suddivisi per categoria professionale e livello di inquadramento (nonché per genere) all’inizio del biennio e al termine dello stesso. La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. La trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall’ispettorato Nazionale del Lavoro prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Garante sospende l’efficacia del documento di indirizzo sulle e-mail dei lavoratori

Per richiamare l’attenzione su alcuni aspetti che potrebbero essere in contrasto con la disciplina di protezione dei dati e le norme a tutela del lavoratore, l’Autorità ha recentemente pubblicato il documento di indirizzo  “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” , con cui - in particolare - veniva indicato in 7 giorni, estensibili di 48 ore per comprovate esigenze, il periodo di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica. Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute, il Garante ha deciso di differire l’efficacia del documento di indirizzo e promuovere una consultazione pubblica di 30 giorni sulle forme e modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella ipotizzata nel documento di indirizzo. Datori di lavoro pubblici e privati, esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per inviare al Garante le proprie osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, tramite posta ordinaria o alle caselle protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it.

Ticket di licenziamento

Con la circolare n. 25 del 29.01.2024  l’INPS ha stabilito che il ticket licenziamento per quest’anno sarà così calcolato: € 635,67 per ogni anno di lavoro effettuato ed € 52,97 per ogni mese di anzianità, con un importo massimo di € 1.916,01 per i rapporti di durata superiore a tre anni.

Esonero contributivo lavoratrici madri

L’Inps, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo dei contributi previdenziali   per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per le  lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024). Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, ai sensi del comma 181 della citata legge, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ,  anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 2401 del 20 dicembre 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di: conservare   una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti : il contratto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente), il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito al primo punto, ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con  circolare n. 1/2023 potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante. Invece, rispetto al secondo punto, l'Ispettorato chiarisce che il soggetto referente, che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.