
Rapporto biennale sulla situazione occupazione di genere: tra obblighi ed opportunità
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità), come modificato dalla Legge n. 162/2021, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti devono predisporre e trasmettere il Rapporto Biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, relativo al biennio 2024–2025. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro entro il 30 aprile 2026 . La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni da € 103,29 a € 516,46 (art. 11, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1 . 000 ,00 a € 5 . 000 (art. 46, comma 4-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti non hanno tale obbligo, ma possono adempiere su base volontaria se tale scelta risulti strategica nella partecipazione a bandi e procedure pubbliche.



