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Assunzioni di madri con tre figli: sgravi contributivi fino a 8.000 euro l'anno

Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'incentivo all'assunzione di donne con almeno tre figli minorenni, previsto dall'art. 1, commi 210-213, della legge n. 199/2025. Si tratta di una misura strutturale, non legata a scadenze temporali, finanziata con fondi che coprono un orizzonte ben oltre il 2035. Il beneficio riguarda le lavoratrici madri di almeno tre figli under 18 al momento dell'assunzione (il requisito "si fissa" in quel momento: se un figlio diventa maggiorenne durante il rapporto, non si perde il diritto), incluse le madri adottive o affidatarie. È inoltre necessario che la donna sia priva di lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Possono accedere allo sgravio tutti i datori privati, imprenditori e non (studi professionali, associazioni, fondazioni, aziende agricole comprese). Sono agevolabili: il contratto a tempo determinato (anche part-time), con sgravio per 12 mesi; il contratto a tempo indeterminato (anche part-time), con sgravio per 24 mesi; la trasformazione da tempo determinato a indeterminato, con restituzione dell'eventuale contributo addizionale dell'1,40% versato. Restano esclusi lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente a tempo indeterminato. L'esonero copre il 100% dei contributi a carico del datore, entro un tetto massimo di € 8.000 annui (€ 666,66 al mese, € 21,50 al giorno), esclusi i premi INAIL e una serie di contribuzioni "minori" specificamente elencate dalla circolare (TFR, fondi bilaterali, fondi interprofessionali, contributi di solidarietà, ecc.). La misura è coperta da uno stanziamento crescente nel tempo: si parte da 5,7 milioni per l'anno in corso fino a quasi 29 milioni annui a regime. L'INPS monitora costantemente la spesa e può sospendere l'accoglimento di nuove domande in caso di sforamento del budget. Lo sgravio non è cumulabile con altre agevolazioni (come la decontribuzione Sud o quella per le lavoratrici in NASpI), ma è compatibile con il bonus per l'incremento occupazionale e con l'agevolazione per i datori in possesso della certificazione della parità di genere . Il datore deve essere in regola con DURC, rispetto dei CCNL e assenza di violazioni gravi in materia di lavoro e sicurezza . È inoltre obbligatoria la pubblicazione della posizione lavorativa sul portale SIISL prima dell'assunzione, e la domanda di sgravio va presentata online sul portale INPS con i dati del rapporto di lavoro e della lavoratrice.

Bonus giovani - prime indicazioni operative

La circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 disciplina le modalità applicative del nuovo incentivo contributivo previsto dal Decreto Lavoro 2026 per favorire l’occupazione stabile dei giovani under 35. Finalità della misura L’obiettivo del provvedimento è incentivare: l’occupazione giovanile stabile; l’inserimento nel mercato del lavoro; la riduzione della disoccupazione giovanile, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno e ZES unica. Periodo di applicazione L’incentivo riguarda le assunzioni effettuate: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 Datori di lavoro beneficiari Possono accedere al bonus: tutti i datori di lavoro privati; compresi i datori agricoli; esclusa la Pubblica Amministrazione. Requisiti dei lavoratori Il beneficio spetta per l’assunzione di giovani che: non abbiano compiuto 35 anni; non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della vita lavorativa. Restano comunque agevolabili eventuali precedenti rapporti: a termine; intermittenti; occasionali; apprendistato non confermato. Rapporti incentivabili Sono ammessi: contratti subordinati a tempo indeterminato; part-time; somministrazione a tempo indeterminato; rapporti instaurati con cooperative. Sono esclusi: apprendistato; lavoro domestico; lavoro intermittente; trasformazioni da tempo determinato a indeterminato già in essere. Misura dell’esonero L’agevolazione consiste in: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; esclusione dei premi INAIL. Massimali previsti: 650 euro mensili per ciascun lavoratore; 800 euro mensili per assunzioni effettuate nella ZES unica. Durata dell’agevolazione Il beneficio è riconosciuto: per un massimo di 24 mesi dalla data di assunzione. Condizioni di accesso Il diritto all’incentivo è subordinato a: regolarità contributiva (DURC); rispetto della normativa sul lavoro e sicurezza; applicazione dei contratti collettivi; incremento occupazionale netto; assenza di licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva; divieto di licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata. Incremento occupazionale netto L’assunzione deve determinare un aumento reale dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Nel calcolo: si considerano le ULA (Unità di Lavoro Annuo); non rilevano cessazioni dovute a: dimissioni; pensionamento; invalidità; licenziamento per giusta causa. Compatibilità con altri incentivi Il Bonus Giovani: non è cumulabile con altri esoneri contributivi; è compatibile con: maggiorazione del costo del lavoro deducibile fiscalmente; agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore. Procedura di richiesta La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite: “Portale delle Agevolazioni – Bonus Giovani 2026” sul sito INPS. Il datore di lavoro deve indicare: dati aziendali; dati del lavoratore; tipologia contrattuale; retribuzione prevista; dichiarazione di non cumulo con altri incentivi. Controlli INPS L’INPS verifica: disponibilità delle risorse; requisiti soggettivi; rispetto della normativa sugli aiuti di Stato; correttezza delle comunicazioni Unilav/Unisomm. Aspetti operativi rilevanti La circolare evidenzia che: il beneficio può essere fruito anche dal nuovo datore in caso di riassunzione del giovane; il periodo già fruito dal precedente datore riduce il residuo disponibile; eventuali violazioni delle condizioni comportano revoca e recupero dell’incentivo.

Bonus Donne 2026: prime indicazioni operative

La circolare INPS n. 57 del 14 maggio 2026 fornisce le prime istruzioni operative relative al nuovo incentivo contributivo introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 62/2026, finalizzato a favorire l’occupazione stabile delle donne svantaggiate e molto svantaggiate. Finalità della misura L’intervento mira a incentivare le assunzioni femminili a tempo indeterminato attraverso un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Periodo di validità L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal: 1° gennaio 2026 31 dicembre 2026 Beneficiari Possono accedere all’incentivo: tutti i datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo; esclusa la Pubblica Amministrazione. Lavoratrici interessate Il bonus riguarda donne: prive di impiego regolarmente retribuito da almeno: 24 mesi (ovunque residenti); 12 mesi, se appartenenti a categorie svantaggiate previste dal Regolamento UE 651/2014; 6 mesi, se rientranti nelle categorie di lavoratrici svantaggiate individuate dalla normativa europea. Tra le categorie agevolabili rientrano, ad esempio: giovani tra 15 e 24 anni; over 50; donne senza diploma; donne occupate in settori con forte disparità di genere; donne residenti nelle aree ZES unica. Misura dell’esonero L’agevolazione consiste nel: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; esclusi premi INAIL e alcune contribuzioni minori. Limiti massimi: 650 € mensili per lavoratrice; 800 € mensili per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica. Durata del beneficio La durata varia in base alla tipologia di lavoratrice: 24 mesi per donne molto svantaggiate; 12 mesi per donne svantaggiate. Rapporti incentivabili Sono ammessi: contratti subordinati a tempo indeterminato; part-time; somministrazione a tempo indeterminato; rapporti con cooperative. Sono esclusi: apprendistato; lavoro domestico; lavoro intermittente; trasformazioni da tempo determinato a indeterminato. Condizioni per ottenere il bonus Il datore di lavoro deve: essere in regola con: DURC; sicurezza sul lavoro; contratti collettivi; garantire incremento occupazionale netto; non aver effettuato licenziamenti economici nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti; non effettuare licenziamenti nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata. Compatibilità L’incentivo: non è cumulabile con altri esoneri contributivi; è invece compatibile con: maggiorazione del costo del lavoro deducibile; agevolazioni che riducono la contribuzione a carico della lavoratrice. Procedura operativa La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale INPS: sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus Donne 2026”. L’INPS verificherà: disponibilità delle risorse; requisiti soggettivi; rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Stanziamento risorse Le risorse previste sono: 26,5 milioni € per il 2026; 63,7 milioni € per il 2027; 51,3 milioni € per il 2028. Bonus Giovani 2026 – Prime indicazioni operative La circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 disciplina le modalità applicative del nuovo incentivo contributivo previsto dal Decreto Lavoro 2026 per favorire l’occupazione stabile dei giovani under 35. Finalità della misura L’obiettivo del provvedimento è incentivare: l’occupazione giovanile stabile; l’inserimento nel mercato del lavoro; la riduzione della disoccupazione giovanile, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno e ZES unica. Periodo di applicazione L’incentivo riguarda le assunzioni effettuate: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 Datori di lavoro beneficiari Possono accedere al bonus: tutti i datori di lavoro privati; compresi i datori agricoli; esclusa la Pubblica Amministrazione. Requisiti dei lavoratori Il beneficio spetta per l’assunzione di giovani che: non abbiano compiuto 35 anni; non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della vita lavorativa. Restano comunque agevolabili eventuali precedenti rapporti: a termine; intermittenti; occasionali; apprendistato non confermato. Rapporti incentivabili Sono ammessi: contratti subordinati a tempo indeterminato; part-time; somministrazione a tempo indeterminato; rapporti instaurati con cooperative. Sono esclusi: apprendistato; lavoro domestico; lavoro intermittente; trasformazioni da tempo determinato a indeterminato già in essere. Misura dell’esonero L’agevolazione consiste in: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; esclusione dei premi INAIL. Massimali previsti: 650 euro mensili per ciascun lavoratore; 800 euro mensili per assunzioni effettuate nella ZES unica. Durata dell’agevolazione Il beneficio è riconosciuto: per un massimo di 24 mesi dalla data di assunzione. Condizioni di accesso Il diritto all’incentivo è subordinato a: regolarità contributiva (DURC); rispetto della normativa sul lavoro e sicurezza; applicazione dei contratti collettivi; incremento occupazionale netto; assenza di licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva; divieto di licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata. Incremento occupazionale netto L’assunzione deve determinare un aumento reale dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Nel calcolo: si considerano le ULA (Unità di Lavoro Annuo); non rilevano cessazioni dovute a: dimissioni; pensionamento; invalidità; licenziamento per giusta causa. Compatibilità con altri incentivi Il Bonus Giovani: non è cumulabile con altri esoneri contributivi; è compatibile con: maggiorazione del costo del lavoro deducibile fiscalmente; agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore. Procedura di richiesta La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite: “Portale delle Agevolazioni – Bonus Giovani 2026” sul sito INPS. Il datore di lavoro deve indicare: dati aziendali; dati del lavoratore; tipologia contrattuale; retribuzione prevista; dichiarazione di non cumulo con altri incentivi. Controlli INPS L’INPS verifica: disponibilità delle risorse; requisiti soggettivi; rispetto della normativa sugli aiuti di Stato; correttezza delle comunicazioni Unilav/Unisomm. Aspetti operativi rilevanti La circolare evidenzia che: il beneficio può essere fruito anche dal nuovo datore in caso di riassunzione del giovane; il periodo già fruito dal precedente datore riduce il residuo disponibile; eventuali violazioni delle condizioni comportano revoca e recupero dell’incentivo.

Esonero contributivo per le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza

L’Inps, con circolare n. 75 del 28 giugno 2024, ha fornito indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di beneficiari del reddito di cittadinanza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Esonero contributivo lavoratrici madri

L’Inps, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo dei contributi previdenziali   per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per le  lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024). Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, ai sensi del comma 181 della citata legge, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ,  anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Ministero del Lavoro – vademecum assunzioni agevolate

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 15 settembre 2023, una guida aggiornata sulle agevolazioni previste dal nostro ordinamento in caso di assunzione. La guida contiene le informazioni inerenti: l’incentivo under 36 ed under 30; l’incentivo donne svantaggiate; la decontribuzione sud; l’incentivo occupazione giovanile NEET; gli incentivi percettori di misura di inclusione (art. 10 del D.L. 48/2023); l’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità. Per ciascuna delle misure agevolative viene definita: la platea dei destinatari, con indicazione delle cause di esclusione; le condizioni soggettive di accesso; la durata dell’incentivo e il periodo entro il quale è possibile fruirne; la tipologia dei rapporti di lavoro che danno diritto; i datori di lavoro rientranti nella platea dei potenziali beneficiari; le modalità di richiesta; le condizioni di cumulabilità con altri incentivi. Il testo integrale è reperibile al seguente LINK: https://www.lavoro.gov.it/documenti/incentivi-assunzione-set2023.pdf

Circolare INPS n. 68 del 21 luglio 2023

L’INPS ha fornito chiarimenti sui requisiti richiesti dal Decreto lavoro per avere lo sgravio del 60% della retribuzione imponibile lorda per le nuove assunzioni di giovani under 30 ed ha comunicato le modalità di presentazione della domanda di sgravio. Il neo assunto deve avere un’età inferiore a 30 anni, non deve essere iscritto a percorsi di studio o formazione e deve essere registrato al programma operativo nazionale “iniziativa occupazione giovani”. Il nuovo incentivo è cumulabile con lo sgravio contributivo triennale di cui alla Legge di Bilancio 2023 per l’assunzione di giovani under 36.

Circolare. Regione Lombardia: incentivi occupazionali regionali ai datori di lavoro che assumono

La Regione Lombardia, nell’ambito delle azioni avviate per il rilancio del sistema economico, ha approvato la D.G.R. n. 4398 del 10 marzo c.a. avente ad oggetto “Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali dote unica lavoro e azioni di rete per il lavoro” . La pubblicazione del bando con le modalità per la presentazione delle domande è prevista entro il mese di aprile. Destinatari Gli incentivi sono rivolti all’ assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro. I destinatari, oltre ad essere in possesso dei suddetti requisiti, devono anche essere: se disoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia ; se occupati sospesi, dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione). Con provvedimento attuativo saranno specificati i requisiti di accesso relativi ai destinatari privi di residenza in Lombardia, al fine di favorire prioritariamente l’occupazione stabile dei lavoratori che vivono sul territorio lombardo. Beneficiari Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia , rientranti in una delle seguenti categorie: le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo; gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata; le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti. Sono esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Ammontare del contributo Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro: lavoratori fino a 54 anni: 5.000 € lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 € lavoratori over 55: 7.000 € lavoratrici over 55: 9.000 € A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”). Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste. Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti: a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). Sono esclusi i contratti di somministrazione. L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda: a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale; in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo. Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa

Circolare - Chiarimenti INPS su esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Vi informiamo con la presente che l’INPS ha emanato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018 , con la quale fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato , ai sensi dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 . Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’art.1, commi 100- 108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 , trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati . Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 114 della citata legge, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico , in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’ anno 2018 , la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni . La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro , con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua , da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Nell’ambito della predetta circolare, l’INPS ha regolato le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e dettato le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. L’agevolazione potrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018. I datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018