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INL: Patenti a crediti - le nuove Faq

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al  2 febbraio 2025 , le  FAQ sulla Patente a crediti . La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo è quello di assicurare maggiori livelli di sicurezza sul lavoro, attraverso La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo principale è garantire livelli più elevati di sicurezza sul lavoro, promuovendo il rispetto delle norme con riconoscimento di un sistema di accumulo e decurtazione di crediti per i soggetti che le rispettano. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 17 gennaio 2025 un aggiornamento delle indicazioni già fornite con la circolare n. 4/2024 per fornire ulteriori chiarimenti su diverse questioni pratiche emerse con l’applicazione delle normative vigenti.

INL: sollecito alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento della patente a crediti

Il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 376 del 7 ottobre 2024, con la quale ricorda che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online ( https://servizi.ispettorato.gov.it ). La nota, in particolare, vuole sensibilizzare le Associazioni e gli Ordini Professionali, affinchè informino i propri clienti su tale adempimento, invitandoli a provvedere al più presto, evitando così una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. L’INL precisa che coloro i quali non provvederanno a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

INL: FAQ su patente a crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 4 ottobre 2024, le prime FAQ sulla Patente a crediti. Sono reperibili al seguente link: https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2024/10/FAQ_PATENTE-A-CREDITI_4-ottobre-2024.pdf

Preposto sicurezza: anche nelle aziende piccole

Con l’ interpello n. 5/2023 , pubblicato in risposta all’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla figura del preposto. A questa figura vengono assegnati compiti molto importanti nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. N. 81/2008 individua nel preposto quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza. Nel caso in cui vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, tra le prerogative del preposto c’è la possibilità di interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori. Con l’interpello proposto, la Camera di Commercio ha chiesto di delimitare l’obbligo di nomina del preposto chiedendo se sia sempre applicabile anche nelle piccole realtà aziendali, anche qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro. La Commissione evidenzia che dal combinato disposto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (art. 18, 19 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008) emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che pertanto sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come  extrema ratio  a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. *

Ministero del Lavoro, interpello n. 4 del 26 giugno 2023

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, in riferimento all’obbligo di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 47, D.Lgs. n. 81/2008) in ogni unità produttiva, prende in esame il caso in cui l’ azienda abbia diverse unità produttive . L’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. La Commissione, premettendo che la stessa è tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche, ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Circolare - Nuovo protocollo luoghi di lavoro

In data 30.06.2022 si è tenuto l’incontro tra sindacati e associazioni di datori di lavoro insieme al ministero del Lavoro e della Salute nel corso del quale è stato approvato il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro. Il documento – che qui si allega – è in vigore da oggi 1 luglio e andrà ridiscusso entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure alla luce del quadro epidemiologico. In sintesi i punti principali: Informazione: il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, come da punto 1); Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro: il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se la temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso; Appalti: in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente; Pulizia, sanificazione e ricambio d’aria degli ambienti: il datore di lavoro «assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre «garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi». In tutti gli ambienti di lavoro «vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata». Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. Dispositivi di protezione vie respiratorie: si passa dall’obbligo a una forte raccomandazione al ricorso alla mascherina Ffp2 (archiviata la mascherina chirurgica) nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. Accesso contingentato agli spazi comuni: l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi. «Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, - si legge nel testo - per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack» Gestione entrate e uscite: si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, «occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni». Sorveglianza sanitaria: è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. Smart working: si ribadisce che il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19». Le Parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale e che vi sia una proroga al 31.12.2022 per le persone fragili. I datori di lavoro sono invitati ad aggiornare i protocolli già esistenti con le misure sopra indicate, da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente.

Circolare - Confermata la validità dell'applicazione del Protocollo sicurezza e salute

Il 4 maggio 2022, si è svolta una riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL, di Confcommercio e di tutte le Parti sociali, per valutare le misure di prevenzione previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. Dall’incontro è emerso che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Dopo un approfondito confronto, le Parti hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione , proseguendo così lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro. Inoltre, le Parti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro, entro il prossimo 30 giugno , per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica. Alleghiamo per comodità il protocollo del 6.4.2021 che i datori di lavori, alla luce di quanto precede, sono invitati a rispettare in attesa di nuove indicazioni.

Circolare - uso mascherine e punto su green pass

Dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza” il ministro della Salute Speranza ha firmato in data 28.04.2022 l’ordinanza che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione. Tale ordinanza – che è in fase di pubblicazione e di cui alleghiamo il testo - prevede l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici fino al 15.06.2022 nonché “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Resta inoltre l’obbligo nelle scuole fino alla fine dell’anno scolastico. In ogni altro ambiente /situazione che non è oggetto di provvedimento espresso, cessa quindi l’obbligo dell’uso delle mascherine anche se lo stesso rimane fortemente raccomandato fintanto che perdura il rischio di contagio da Covid-19. Con riferimento specifico ai luoghi di lavoro, in attesa di eventuali indicazioni, è consigliato mantenere vigenti i protocolli anti-contagio che sono stati a suo tempo emanati, lasciando inalterato l’obbligo di indossare le mascherine sul luogo di lavoro. Sempre con decorrenza dall’1.5. pv, viene meno l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, anche il correlato obbligo di controllo datoriale. La cessazione dell’obbligo riguarda tutti i lavoratori del pubblico e del privato, compresi gli addetti ai comparti scolastico/educativo e difesa/sicurezza, nonostante per queste due ultime categorie rimanga l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. Anche gli ultracinquantenni, per i quali in ogni caso permane l’obbligo di vaccinazione sino al 15 giugno prossimo, potranno presentarsi al lavoro senza dover esibire il green pass. Diversa sembrerebbe essere la situazione del personale medico e sanitario, soggetto a obbligo vaccinale sino al 31 dicembre 2022, dal momento che la norma che li riguarda precisa che la verifica dell’adempimento di tale obbligo avviene attraverso «la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione». Analoga, anche se la formulazione della norma è meno chiara, si presenta la situazione dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per queste specifiche categorie dunque il green pass potrebbe continuare ad avere rilievo, anche se si auspicano chiarimenti normativi.

Protocollo Covid

I Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo Economico, Inail, e Parti Sociali si sono incontrati, in data 6 aprile 2022, per la valutazione del “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro ” sottoscritto il 6 aprile 2021, alla luce del mutato quadro emergenziale. Da tale incontro è emersa l’ opportunità di mantenere l’osservanza del Protocollo in quanto il venir meno dello stato di emergenza non ha coinciso con la fine della pandemia e del contagio. I Ministeri hanno proposto anche un ulteriore incontro, alla fine di aprile, per la verifica di eventuali aggiornamenti del Protocollo, fermo restando l’aggiornamento automatico degli specifici protocolli aziendali alle novità normative e tecniche, legate all’evoluzione della pandemia.

Circolare - Nuove "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" - PARTE COMMERCIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile c.a., è stata pubblicata l’Ordinanza 1° aprile 2022, con la quale il Ministero della Salute ha adottato le nuove “ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali ” che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 , salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione. Le linee guida individuano i principi di carattere generale che devono essere applicati , adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali : Informazione : predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità. Certificazione verde COVID-19 : obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente. Protezione delle vie respiratorie : uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente. Igiene delle mani : messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. Igiene delle superfici : frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. Aerazione : rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati. Vi sono poi indicazioni specifiche per singole aeree o specifiche attività e sul punto rinviamo al testo integrale dell’ordinanza che alleghiamo per pronto riferimento con relative Linee Guida. Con riferimento al commercio, nella parte relativa non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa. Sono invece confermate le seguenti misure: regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro; obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; favorire modalità di pagamento elettroniche.

Circolare - attività ove non è richiesto il possesso del Green pass

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“. Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19: esigenze alimentari e di prima necessità di cui al seguente elenco: esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice; esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione Si allega il testo della norma.

Circolare - Aggiornamento check-list sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus

L'Ispettorato ha pubblicato la nota 9 aprile 2021, n. 2181 con cui ha adeguato la check-list dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL a seguito delle novità introdotte dal Protocollo 6 aprile 2021, “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. In particolare, i profili di novità recepiti nella check list allegata alla nota in oggetto, attengono a: - ruolo e compiti del medico competente; - previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile; - indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori. Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In allegato la nota con la check list aggiornata per i controlli, da utilizzare quale strumento di verifica del rispetto della normativa.

Adozione del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure e piani aziendali per la campagna di vaccinazione

In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021 , è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro , che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, in ultimo il DPCM 2 marzo 2021 . Ecco in sintesi le principali raccomandazioni contenute nel protocollo che sono in linea con quanto già in precedenza adottato: Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda delle disposizioni delle Autorità e delle relative modalità di ottemperanza; Accesso alla sede di lavoro con particolare richiamo alle modalità di gestione del dato relativo alla misurazione della temperatura e all’ingresso di personale esterno Pulizia e sanificazione dell’ambiente di lavoro con particolare richiamo alle precauzioni igieniche personali; Adozione di sistemi di protezione individuale Gestione degli spazi comuni e degli spostamenti (entrata ed uscita, riunioni, eventi di formazione) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi) Gestione di una persona sintomatica in azienda Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS Aggiornamento protocolli Sempre il 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro , al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. Il documento prevede che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Circolare. Focus sulle misure in Lombardia

Per quanto riguarda la Lombardia, in base all’ Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 , da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni. Pertanto, a seguito della citata Ordinanza ministeriale: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’ allegato 23 del D.P.C.M. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale; sono chiusi i mercati , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona . Rimangono aperte le sole attività indicate nell’ allegato 24 del D.P.C.M. (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse); sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie . L’ asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona; sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura , ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento; confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto; sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso; sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento ; sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Circolare - Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020

Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 – qui allegata - contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020 , salvo dove diversamente indicato. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate all’ordinanza. Rilevazione della temperatura corporea Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 prevede l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 580

Il 14.07.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 580) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Rimane valido: l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. La mascherina deve essere in ogni caso sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego; al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Negli allegati sono contenute le misure di riapertura specifiche per ogni attività economica. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dal 15.7.2020 al 31.07.2020.

Coronavirus – Ultimi provvedimenti LOMBARDIA

La regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 573 , che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020 . Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato. Viene confermato: l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca , anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive; il rispetto dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno per lo svolgimento di attività produttive ed economiche; il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza; le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti , comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”; la misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istitu...

Circolare - infezione da COVID-19 in azienda – responsabilità del datore di lavoro

Si segnala che in materia di responsabilità del datore di lavoro, nei casi accertati di infezione da COVID-19 durante la prestazione lavorativa, il Parlamento è intervenuto inserendo, all’interno del Decreto “Liquidità” (Decreto Legge 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), l’articolo 29-bis, titolato: “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” che prevede: << 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonchè' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale >>.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 566

Il 12.06.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 566) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti da oggi al 30.06.2020.

Circolare - Regione Lombardia: obbligo rilevazione temperatura prorogato al 14.6.2020

Il 29.5.2020 è stata emessa la ordinanza 555 della Regione Lombardia contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro. Rispetto alla precedente ordinanza (546 del 13.5.2020) il provvedimento qui allegato precisa inoltre che, nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. Rimane infine la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Circolare - L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

L’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, con comunicato stampa precisa che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. I presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono diversi. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro , con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, l’Inail precisa infine, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Circolare - Regione Lombardia: nuova ordinanza per misurazione temperatura a carico datori di lavoro e approvazione test sierologici

Alleghiamo il testo della ordinanza 546 del 13.5.20 della Regione Lombardia con la quale è stata introdotta una nuova misura nell’ottica di prevenzione e gestione della emergenza Covid-19 a carico dei datori di lavoro. Questi Ultimi devono osservare le seguenti prescrizioni: a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi; b) è raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante; c) è fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. Le predette disposizioni producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza. Segnaliamo inoltre che la Giunta regionale ha altresì emanato la delibera 3131 qui allegata che detta le linee guida per i test sierologici che potranno essere eseguiti in Lombardia, compresi quelli rapidi e a pagamento. Gli esami sierologici per anticorpi Sars-Cov-2 potranno essere erogati dai laboratori pubblici e privati specializzati in microbiologia e virologia o con sezioni specializzate in microbiologia e virologia. Nel caso in cui lo screening si voglia effettuare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro, va data comunicazione all'Ats e i costi non saranno a carico del Servizio sanitario regionale. Le aziende potranno chiedere i test anche a laboratori esterni alla rete lombarda, purché riconosciuti dal Ministero della Salute. I laboratori accreditati ed autorizzati inseriti nella rete lombarda per Covid 19, invece, dovranno processare in via prioritaria i test secondo le indicazioni regionali e per quantitativi non inferiori a quelli che verranno definiti con un'apposita delibera. Ogni datore di lavoro è obbligato per legge alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, in forza di diverse fonti normative. Anche nel contrasto al Covid 19 le imprese sono chiamate a rispettare, tra le altre, il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020” che impone in primo luogo, un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, oltre a una serie di altre misure. In quest'ottica il test sierologico su base volontaria, pur essendo una facoltà, rappresenta senz'altro una misura idonea ad aumentare la sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro oltre che offrire un'ulteriore tutela per il datore di lavoro qualora si verifichino casi sintomatici tra i lavoratori.