Con il decreto legge, 10 agosto 2023, n. 105 (G.U. 10 agosto 2023) è stato abolito l’obbligo di isolamento e autosorveglianza relativamente al Covid. Da ciò ne discende che: chi contrae l’infezione da virus SARSCoV-2 con sintomi è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio; chi contrae l’infezione da virus SARSCoV-2 senza sintomi , invece, non è più obbligato all’isolamento e può quindi lasciare il proprio domicilio e recarsi al lavoro, purché rispetti le ormai note precauzioni per evitare la trasmissione del virus. Proprio perché non è più obbligatorio l’isolamento, la certificazione medica di malattia deve contenere il riferimento alla presenza dei sintomi, al fine di giustificare la inabilità temporanea al lavoro causata dal Covid e di ciò deve essere data evidenza documentale all’Azienda, fornendo la copia cartacea normalmente ad uso esclusivo del lavoratore del certificato medico. Nel caso di soggetto asintomatico, la dicitura “isolamento da covid” che veniva utilizzata in vigenza della precedente normativa, non solo attualmente non giustifica l’assenza dal lavoro ma la malattia potrebbe anche non essere rimborsata dall’Inps, con la conseguenza che le somme eventualmente anticipate per trattamento di malattia, dovranno essere oggetto di recupero. In attesa che siano fornite interpretazioni normative, ad oggi non note, in caso di contrazione del virus Covid, è necessario segnalare la presenza di sintomi al Medico di Base affinché possa correttamente redigere il certificato medico, fornendo all’azienda copia dello stesso dalla quale emerga la diagnosi per poter considerare giustificata l’assenza e imputare correttamente la stessa a malattia da Covid con sintomi. In mancanza della documentazione dalla quale risulti la presenza di sintomi, il Lavoratore sarà invece considerato asintomatico e, pertanto, in base alla nuova normativa, abile al lavoro non essendo più obbligato a restare presso il proprio domicilio. In tale eventualità, il Lavoratore potrà riprendere servizio rispettando le dovute precauzioni.
Per la materia lavoro si segnalano:
articolo 12, che innalza a 600 euro, solo per il 2022, il welfare aziendale (per liberalità e/o rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas); articolo 20, che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la 13ª o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, prevede l’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021; articolo 21, che anticipa la rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022; articolo 21- bis , che innalza a 1.000 euro il limite di impignorabilità delle pensioni; articolo 22, che amplia la platea dei lavoratori beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro ex articoli 31 e 32, D.L. 50/2022; articolo 23- bis , che proroga al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per particolari categorie di lavoratori, compatibilmente con la tipologia di attività lavorativa svolta: fragili; disabili; genitori di figli minori di 14 anni; a rischio Covid; articolo 25- bis , che proroga al 31 dicembre 2022 lo smart working semplificato, senza necessità di accordo tra le parti.
La legge di conversione del DL 115/2022 (c.d. Aiuti bis) ha introdotto l’art. 23bis che prevede il diritto a svolgere la prestazione in smart working sino al 31.12.2022 per alcune categorie di lavoratori:
Lavoratori fragili (ovverosia i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992)
Genitori con figli minori di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore
Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid (in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico)
I lavoratori fragili hanno il diritto a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile – anche attraverso l’adibizione a mansione diversa purchè ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come da CCNL, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.
I genitori di figli minori di 14 anni e i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid hanno il diritto a svolgere il lavoro con modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione .
Ciò significa che, mentre i fragili il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile (eventualmente assegnando al lavoratore diverse mansioni rientranti nella categoria e livello di inquadramento), per le altre categorie di lavoratori il lavoro agile è possibile solo se compatibile con il lavoro da svolgere.
La norma lascia dubbi applicativi, che saranno da valutarsi caso per caso.
A solo titolo di esempio:
Come gestire il lavoratore fragile la cui attività non può essere svolta con modalità agile ove non vi sia un’altra mansione da assegnare rientrante nel medesimo inquadramento?
Come valutare la compatibilità della prestazione alla modalità agile?
Vi è obbligo allo smart working al 100% per tutte e tre le categorie se la prestazione è compatibile o solo per i fragili?
Si tenga conto che la legge di conversione non prevede la proroga della disposizione che consentiva per i fragili l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero.
In caso di controversia, il Lavoratore potrà adire l’autorità giudiziaria e sarà onere del Datore di lavoro provare la correttezza del proprio operato.
In data 30.06.2022 si è tenuto l’incontro tra sindacati e associazioni di datori di lavoro insieme al ministero del Lavoro e della Salute nel corso del quale è stato approvato il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro. Il documento – che qui si allega – è in vigore da oggi 1 luglio e andrà ridiscusso entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure alla luce del quadro epidemiologico. In sintesi i punti principali: Informazione: il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, come da punto 1); Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro: il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se la temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso; Appalti: in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente; Pulizia, sanificazione e ricambio d’aria degli ambienti: il datore di lavoro «assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre «garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi». In tutti gli ambienti di lavoro «vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata». Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. Dispositivi di protezione vie respiratorie: si passa dall’obbligo a una forte raccomandazione al ricorso alla mascherina Ffp2 (archiviata la mascherina chirurgica) nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. Accesso contingentato agli spazi comuni: l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi. «Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, - si legge nel testo - per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack» Gestione entrate e uscite: si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, «occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni». Sorveglianza sanitaria: è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. Smart working: si ribadisce che il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19». Le Parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale e che vi sia una proroga al 31.12.2022 per le persone fragili. I datori di lavoro sono invitati ad aggiornare i protocolli già esistenti con le misure sopra indicate, da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente.
Il 4 maggio 2022, si è svolta una riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL, di Confcommercio e di tutte le Parti sociali, per valutare le misure di prevenzione previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. Dall’incontro è emerso che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Dopo un approfondito confronto, le Parti hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione , proseguendo così lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro. Inoltre, le Parti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro, entro il prossimo 30 giugno , per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica. Alleghiamo per comodità il protocollo del 6.4.2021 che i datori di lavori, alla luce di quanto precede, sono invitati a rispettare in attesa di nuove indicazioni.
Dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza” il ministro della Salute Speranza ha firmato in data 28.04.2022 l’ordinanza che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione. Tale ordinanza – che è in fase di pubblicazione e di cui alleghiamo il testo - prevede l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici fino al 15.06.2022 nonché “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Resta inoltre l’obbligo nelle scuole fino alla fine dell’anno scolastico. In ogni altro ambiente /situazione che non è oggetto di provvedimento espresso, cessa quindi l’obbligo dell’uso delle mascherine anche se lo stesso rimane fortemente raccomandato fintanto che perdura il rischio di contagio da Covid-19. Con riferimento specifico ai luoghi di lavoro, in attesa di eventuali indicazioni, è consigliato mantenere vigenti i protocolli anti-contagio che sono stati a suo tempo emanati, lasciando inalterato l’obbligo di indossare le mascherine sul luogo di lavoro. Sempre con decorrenza dall’1.5. pv, viene meno l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, anche il correlato obbligo di controllo datoriale. La cessazione dell’obbligo riguarda tutti i lavoratori del pubblico e del privato, compresi gli addetti ai comparti scolastico/educativo e difesa/sicurezza, nonostante per queste due ultime categorie rimanga l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. Anche gli ultracinquantenni, per i quali in ogni caso permane l’obbligo di vaccinazione sino al 15 giugno prossimo, potranno presentarsi al lavoro senza dover esibire il green pass. Diversa sembrerebbe essere la situazione del personale medico e sanitario, soggetto a obbligo vaccinale sino al 31 dicembre 2022, dal momento che la norma che li riguarda precisa che la verifica dell’adempimento di tale obbligo avviene attraverso «la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione». Analoga, anche se la formulazione della norma è meno chiara, si presenta la situazione dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per queste specifiche categorie dunque il green pass potrebbe continuare ad avere rilievo, anche se si auspicano chiarimenti normativi.
I Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo
Economico, Inail, e Parti Sociali si sono incontrati, in data 6 aprile 2022,
per la valutazione del “ Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro ” sottoscritto
il 6 aprile 2021, alla luce del mutato quadro emergenziale. Da tale incontro è emersa l’ opportunità di mantenere l’osservanza del Protocollo
in quanto il venir meno dello stato di emergenza non ha coinciso con la fine
della pandemia e del contagio. I Ministeri hanno proposto anche un ulteriore incontro,
alla fine di aprile, per la verifica di eventuali aggiornamenti del Protocollo,
fermo restando l’aggiornamento automatico degli specifici protocolli aziendali
alle novità normative e tecniche, legate all’evoluzione della pandemia.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile c.a., è stata pubblicata l’Ordinanza 1° aprile 2022, con la quale il Ministero della Salute ha adottato le nuove “ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali ” che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 , salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione. Le linee guida individuano i principi di carattere generale che devono essere applicati , adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali : Informazione : predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità. Certificazione verde COVID-19 : obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente. Protezione delle vie respiratorie : uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente. Igiene delle mani : messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. Igiene delle superfici : frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. Aerazione : rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati. Vi sono poi indicazioni specifiche per singole aeree o specifiche attività e sul punto rinviamo al testo integrale dell’ordinanza che alleghiamo per pronto riferimento con relative Linee Guida. Con riferimento al commercio, nella parte relativa non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa. Sono invece confermate le seguenti misure: regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro; obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; favorire modalità di pagamento elettroniche.
Disposizioni per il superamento della fase emergenziale Covid-19 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 marzo, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Il decreto legge verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento stabilisce: obbligo di mascherine : viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; fine del sistema delle zone colorate ; capienze impianti sportivi : ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile ; protocolli e linee guida : verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute. Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step: fine del sistema delle zone colorate; graduale superamento del green pass; eliminazione delle quarantene precauzionali. Accesso al luogo di lavoro Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50 , accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo. Resteranno, fino al 30 aprile, le sanzioni per chi ne è sprovvisto. Smart working con procedura semplificata fino al 30 giugno Il decreto proroga al 30 giugno il regime semplificato sullo smart working . Il ricorso al lavoro agile potrà quindi realizzarsi anche senza l’accordo individuale e con le procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie. Smart working per i lavoratori fragili fino al 30 giugno Prorogata fino al 30 giugno la possibilità, prevista dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori c.d. fragili, ai sensi del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2022 , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto Dal primo maggio stop al green pass Il green pass rafforzato sarà obbligatorio al chiuso fino alla fine di aprile per: bar e ristoranti (esclusi quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti alloggiati); per i centri benessere (anche all'interno di strutture ricettive); piscine e palestre; sport di squadra e di contatto; le sale gioco; centri culturali, sociali e ricreativi; cerimonie civili e religiose; spettacoli; le discoteche; i congressi; gli eventi sportivi al chiuso. Solo i turisti stranieri in Italia potranno entrare nei ristoranti con un green pass base (quindi anche con un semplice tampone negativo) a partire dal primo aprile . Il green pass base sarà invece necessario sempre fino al 30 aprile per: mense; concorsi pubblici; colloqui in carcere. Dal 1° aprile la capienza degli impianti sportivi e degli stadi torna al 100% sia all'aperto che al chiuso (con mascherina), come anche le discoteche all'aperto. Green pass per i trasporti Per il trasporto pubblico locale non sarà più necessario il green pass a partire dal primo aprile. Rimane quello base per i mezzi a lunga percorrenza, ma solo fino al 30 aprile. Dal primo maggio si potrà quindi viaggiare senza bisogno di certificato. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus). Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 | www.governo.it
Nella Gazzetta Ufficiale n.
56 dell’8 marzo c.a., è stata pubblicata la Legge n. 18 del 4 marzo 2022 di
conversione del D.L. n. 1/2022 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore". Nel corso dell'iter parlamentare
sono confluite nel provvedimento, le disposizioni del D.L. n. 5/2022, del quale
è stata contestualmente disposta l'abrogazione, con salvezza degli effetti
prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge. Di seguito riportiamo alcune
modifiche intervenute in sede di conversione. Verifica dei certificati vaccinali e
di guarigione nei luoghi di lavoro (art. 1, comma 1, capoverso art.
4-quinquies) La disposizione, che
introduce l’articolo 4-quinquies nel D.L. n. 44/2021, è stata integrata in sede
di conversione, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di delegare
soggetti terzi per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19
di vaccinazione o di guarigione dei lavoratori ultracinquantenni. Durata delle certificazioni verdi
COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione
anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 2-bis) La disposizione, aggiunta in
sede di conversione, costituisce la trasposizione nel provvedimento
dell'articolo 1 del D.L. n. 5/2022, con il quale, modificando l’articolo 9 del
D.L. n. 52/2021, è stato soppresso il limite temporale di validità
di 6 mesi del certificato verde COVID per i casi in cui esso sia generato in
relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino (successiva al
completamento del ciclo primario) o in relazione ad una guarigione successiva
al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione
della dose di richiamo. Di conseguenza, per gli altri certificati, ottenuti a
seguito di guarigione o completamento del ciclo vaccinale primario è confermata
la validità di 6 mesi. Ulteriori disposizioni sul regime
dell’autosorveglianza (art. 2-ter) L'articolo 2-ter, inserito in
sede di conversione, costituisce la trasposizione dell'articolo 2 del D.L. n.
5/2022, avente ad oggetto l’ estensione dell'applicazione del regime di
autosorveglianza – oltre ai casi in cui il contatto stretto si
sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale
primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della
dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da
un’infezione al medesimo COVID-19) - ai casi in cui il predetto contatto
stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto
guarito dal COVID19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione
contro la medesima malattia. Coordinamento con le regole di altri
Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 2-quater) La disposizione, introdotta
in sede di conversione, costituisce la trasposizione dell’articolo 3 del D.L
n.5/2022. La norma ha integrato l’articolo
9 del D.L. 52/2021, con i commi 9-bis e 9-ter, al fine di consentire
l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure
dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia. Più precisamente, il comma
9-bis prevede che, per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di
avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o
riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di
sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta
guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i
quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green
pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore
dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare). Il tampone non è obbligatorio
per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale
primario. Nel caso di soggetti
vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in
Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività, per le quali è richiesto il cd.
green pass rafforzato, è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore
dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare). Il comma 9-ter prevede
l’obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è
consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di verificare che
l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove
prescrizioni sopra evidenziate in caso di accesso di stranieri. Si ricorda che
le verifiche vanno effettuate esclusivamente con l’app Verifica C19. Anche per le violazioni alle
nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista
dall’articolo 4 del D.L. n. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a
partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di
verifica da parte dei titolari o gestori di servizi. Rientro del lavoratore precedentemente
sprovvisto di certificazione verde (art. 3, comma 1, lettera c) La disposizione, introdotta
in sede di conversione, modifica il comma 7 dell’articolo 9-septies del D.L. n.
52/2021. L’articolo 9-septies, al
comma 7, prevede che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del
lavoratore sprovvisto di certificazione verde, il datore di lavoro può
sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per
la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
lavoratore sospeso. La modifica introdotta in
sede di conversione consente il rientro immediato nel luogo di lavoro del
lavoratore, precedentemente sprovvisto del cd. green pass, che entri in
possesso della certificazione necessaria, purché il datore di
lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. Riguardo ai soggetti
ultracinquantenni, tenuti ad esibire il cd. Green Pass “rafforzato” per
accedere ai luoghi di lavoro, il suddetto termine per il rinnovo dei contratti
di sostituzione viene ricondotto alla fine della vigenza dell’obbligo vaccinale
di cui all’articolo 4-quater del D.L. n. 44/2021, ad oggi fissata al 15 giugno
2022. Con la suddetta modifica
normativa, pertanto, il legislatore ha chiarito che, qualora il datore di
lavoro stipuli un nuovo contratto per sostituire il lavoratore sospeso,
quest’ultimo dovrà attendere la scadenza naturale del contratto di sostituzione
prima del rientro al lavoro, seppur in possesso di certificazione verde. Lavoro agile per genitori di figli con
disabilità (art. 5-ter, comma 1) La disposizione, introdotta
nell’iter di conversione, prevede che, fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza, ad oggi stabilita al 31 marzo 2022, i genitori lavoratori
dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave
riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni
educativi speciali , hanno diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi
individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti
dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017. Tale diritto è concesso solo
a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non
lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza
fisica. Si allega il provvedimento.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“. Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19: esigenze alimentari e di prima necessità di cui al seguente elenco: esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice; esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione Si allega il testo della norma.
A far data dall’8 gennaio 2022 entrano in vigore nuove misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro introdotte Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qui di seguito una sintesi delle novità . Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n. 44/2021) Dall’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 15 giugno 2022: obbligo di vaccinazione per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno p.v.. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore , nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. In questo caso, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può adibire i lavoratori anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione. Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021) Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, in quanto soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o di avvenuta guarigione). I datori di lavoro sono tenuti a verificare - con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto-legge n.52 del 2021 - il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Si specifica che, per i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, detto accertamento è posto anche in capo ai rispettivi datori di lavoro. E’ vietato l’accesso sul luogo di lavoro dei lavoratori con obbligo di Green Pass (o di Super Green Pass se ultra cinquantenni) I lavoratori soggetti all’obbligo di Super Green Pass, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 . Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Fino al 15 giugno 2022 , tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione) dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata , potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione , comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Lavoratori che non hanno compiuto 50 anni In caso di assenza ingiustificata da parte dei lavoratori che non abbiano compiuto 50 anni , che continuano ad essere obbligati fino al 31 marzo 2022 a possedere ed esibire il green pass ordinario per l’accesso ai luoghi di lavoro, dopo il quinto giorno i datori di lavoro potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022 , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Apparato sanzionatorio Dal 15 febbraio la violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge n. 19 del 2020, ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021) In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi: soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute; soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi. L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Alleghiamo il testo integrale del Decreto. Alla luce delle nuove disposizioni, è necessario convocare il comitato di crisi ed aggiornare le procedure aziendali.
Con il provvedimento del 13.12.2021 l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali ha espresso, in via di urgenza, parere favorevole sullo schema di DPCM che aggiorna le disposizioni relative ai Green Pass e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. Nel provvedimento, il Garante ha evidenziato che, nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare il Green Pass al Datore di Lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto ad effettuare il regolare controllo quotidiano della validità della Certificazione, mediante lettura del QR Code della copia in suo possesso, attraverso le procedure di controllo attivate in azienda (app VerificaC19 o altre). E’ stato infatti osservato che, senza la verifica quotidiana del Green Pass, il Datore non avrebbe la possibilità di rilevare l’eventuale revoca della validità della Certificazione (es. in caso di positività sopravvenuta) e ciò sarebbe in contrasto con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali. Pertanto, i Datori di Lavoro che avessero optato per la raccolta delle Certificazioni Verdi quale modalità di controllo, dovranno comunque attivarsi per effettuare la quotidiana verifica della validità del Green Pass. Alleghiamo il provvedimento.
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre c.a., la Legge n. 205 del 3 dicembre 2021, di conversione del D.L. n. 139/2021 (c.d. Decreto Capienze). Tale legge ha introdotto un’importante disposizione per agevolare la programmazione del lavoro nelle imprese con riferimento alle certificazioni verdi. L’articolo 3 prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative .
Nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 48 del 24 novembre 2021, ha presentato le nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 nei seguenti ambiti: Terza dose: obbligo vaccinale della terza dose per alcune categorie di lavoratori a partire dal 15.12.2021 e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse; Obbligo vaccinale: estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie (personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia - compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico).; Istituzione del Green Pass rafforzato: dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato servirà per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: Spettacoli Spettatori di eventi sportivi Ristorazione al chiuso Feste e discoteche Cerimonie pubbliche in caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. - la validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi e l’obbligo del titolo sarà necessario per accedere ai seguenti settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. Vengono introdotte misure di rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione a carico delle Prefetture. Il Governo ha già adottato le seguenti misure in modifica a quanto ad oggi attuato: è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda; aprirà da subito la terza dose per gli under 40; se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni. Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi. Quanto ai luoghi di lavoro rimane in vigore la precedente disciplina (esibire il green pass «base» e quindi essersi sottoposti a tampone molecolare (valido 72 ore) oppure antigenico (valido 48 ore). Attendiamo la pubblicazione del documento per il testo definitivo.
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la Legge 5 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».
Queste le principali novità:
i lavoratori , pubblici e privati, possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19 , con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità;
qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativa , non scattano le sanzioni e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
in caso di lavoro somministrato viene modificata l’attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell'agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l'obbligo è a carico dell'utilizzatore mentre l'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio;
viene rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti , di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass . La durata della sostituzione, invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta, può essere di 10 giorni "lavorativi" e con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (data di scadenza della norma sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza). Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari.
Alleghiamo il testo coordinato della norma con le novità in sede di conversione.
DECRETO FISCALE – NOVITA’ IN
MATERIA DI LAVORO
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, n. 252 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 146 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Qui di seguito elenchiamo i principali interventi in materia di lavoro. Sicurezza sul Lavoro Congedi parentali Vengono riconosciuti, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 dicembre 2021. Tali congedi vengono retribuiti al 50% per i figli sotto i 14 anni , mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo , ma senza retribuzione. Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità , accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia dall’inizio dell’anno scolastico . Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Quarantena La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021 , che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto. Trattamenti di integrazione salariale emergenziali e divieto di licenziamento La disposizione prevede che i datori di lavoro privati che accedono al FIS e alla CIGD, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 , domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per un periodo massimo di 13 settimane che devono essere collocate tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2021 . Le 13 settimane dei trattamenti sopra citate sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 28 settimane, decorso tale periodo. La disposizione conferma altresì il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Il divieto di licenziamento non si applica: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi; nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Somministrazione di Lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, con le misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese . Il decreto è in vigore dal 30 giugno 2021. articolo 4: “Misure in materia di tutela del lavoro” che prevede: la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15) (fatte salve le ipotesi di esclusione dal divieto già operanti in precedenza). I datori di lavoro di questo settore possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza contributo addizionale; per i settori nei quali è superato – a partire dal 1° luglio 2021 – il divieto di licenziamento, le imprese che non possano più fruire della Cigs, possono farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare; l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cig e NASpI. L’entrata in vigore della norma è stata preceduta da un incontro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da notizia del 29 giugno 2021 , il ministro del lavoro Andrea Orlando e Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle cooperative, Confapi, nel corso del quale è stata siglata l’intesa comune sul lavoro e illustrato il contenuto della norma. Alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, le parti sociali si sono impegnate “ a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro “.
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio c.a., il Decreto Legge “Sostegni bis” 25 maggio 2021, n. 73 riguardante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ” con entrata in vigore dal 26.05.2021. Interviene in materia di aiuti diretti ad imprese e partite iva con nuovi meccanismi di calcolo del fatturato per i beneficiari ed agevolazioni per incidere sui costi fissi delle imprese nonché introduce misure in ambito di diritto del lavoro, soprattutto con riferimento al divieto di licenziamento. Si articola in 9 Titoli: Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento costi fissi Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese Misure per la tutela della salute Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali Enti territoriali Giovani, scuola, ricerca Cultura Agricoltura e trasporti Disposizioni finali e finanziarie Vi segnaliamo con la presente alcune misure introdotte ed in particolare quelle in ambito di diritto del lavoro: fondo perduto (art. 1) con una parte dedicata a chi ha già ricevuto il ristoro dal decreto sostegni e una nuova erogazione legata al calo di fatturato; la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d’azienda (art. 2) per i mesi da gennaio a maggio 2021. sospensione dei prestiti fino al 31.12.2021 quanto al solo capitale per le PMI che ne faranno richiesta, non essendo più automatica (art. 21); l’art. 32 che conferma il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di euro 200 milioni per il 2021. c ontratto di rioccupazione ( art. 41): a i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori in stato di disoccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi , l' esoner o dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il periodo di inserimento ha la durata di 6 mesi al termine del quale le parti potranno recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c. contratto di espansione (art. 39): lo strumento che permette di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione (che può essere sia di vecchiaia che pensione anticipata) viene esteso anche alle aziende con organico a 100 dipendenti. decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43): a i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l' esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 , con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. u lteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (art. 40): i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del D.L. n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021 che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45): prorogata la Cigs per cessazione e incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione. NASPI (art. 38): d alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021 , per la Naspi è sospesa la riduzione del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione. proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42): i ndennità una tantum di 1.600 euro per i lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e dello spettacolo. Divieto di licenziamento (art. 40): il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è in vigore senza soluzione di continuità dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del cd. decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Il precedente decreto Sostegni aveva legato la durata del divieto di licenziamento alla fruizione ipotetica degli ammortizzatori Covid, differenziando la configurazione del blocco tra aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria e coloro i quali utilizzano la Cassa integrazione in deroga o l'Assegno ordinario ed era stato introdotta una differenziazione del divieto in questi termini: - il 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro; - dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale. * Vi rinviamo alla lettura del testo integrale per ogni approfondimento.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (supplemento n. 120 del 21.05.2021), la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” ) Sostegno alle imprese e all'economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche) comprende gli articoli da 1 a 6-novies; Disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale) comprende gli articoli da 7 a 19; Salute e sicurezza comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis; Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali comprende gli articoli da 23 a 30-sexies; Altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità comprende gli articoli da 31 a 43.Ecco i principali punti in materia di diritto del lavoro: Blocco dei licenziamentiBlocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori. Il divieto di licenziamento non si applica : nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo . A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8) La disposizione, integrata in sede parlamentare con i commi 2 bis, 3 bis e 3 ter, prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere: il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; l’ Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Il nuovo comma 2 bis prevede che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito le integrazioni salariali previste dall’art. 1, comma 300 dalla Legge di Bilancio per il 2021. Con l’introduzione dei commi 3 bis e 3 ter i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e dei dati necessari per il pagamento e saldo, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15) La disposizione proroga fino al 30 giugno 2021 l’ equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero , laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. In sede di conversione, è stato precisato che i predetti periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto dal 17 marzo 2020. La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021 , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto). Disposizioni in materia di Naspi (art. 16) L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17) Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogarecontratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi. Le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies) Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter di conversione, viene prorogata al 2021 la misura di incentivazione di welfare aziendale , introdotta dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 112), che incrementa - da 258,23 euro a 516,46 euro - l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito.
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio c.a., la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 30/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. In particolare, l’articolo 2 della citata Legge prevede quanto segue: Il genitore di figlio minore di sedici anni , lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore , può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio , alla durata dell’ infezione da SARS Covid-19 del figlio , nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Possibilità di svolgere lavoro in modalità agile è riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della Legge n. 170/2010, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il lavoratore che svolge l’attività in modalità agile ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche , nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile , il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro genitore , può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in questione può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i predetti periodi di astensione , è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’ indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto , al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo (ovvero quando la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 , e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Segnaliamo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale viene disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. La decisione è stata assunta in quanto risultano ancora in essere gli interventi per il superamento del contesto di criticità e la necessità di adottare le opportune misure volte all’organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione. Il provvedimento è stato pubblicato nella a Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021.
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile c.a., il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che introduce "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19" , entrato in vigore da oggi 23 aprile 2021. Il provvedimento dispone, innanzitutto, la proroga dello stato di emergenza , dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (articolo 10) ed, inoltre, prevede, dal 1 maggio fino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle nuove misure, ad eccezione di quelle concernenti: gli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, attuazione a partire dal prossimo 26 aprile. Le disposizioni del provvedimento in oggetto aggiornano le misure contenute nel D.P.C.M. 2 marzo 2021 che, ove non modificato, continua a trovare applicazione. Di seguito una sintesi delle principali misure del nuovo quadro regolatorio delineato dal provvedimento in esame. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 11) - LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA Prorogati fino al 31 luglio 2021, i termini allegato 2 del provvedimento in esame. In particolare: l’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio ( Allegato 2 , punto n. 23); le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata , prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile ( Allegato 2 , punto n. 24). Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1) Dal 1 maggio al 31 luglio misure previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 dal prossimo 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla. Misure relative agli spostamenti (articolo 2) Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti , oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 , disciplinate dall’art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore (articolo 3) Dal 26 aprile Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Attività dei servizi di ristorazione (articolo 4) Dal 26 aprile 2021,zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena , nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal D.P.C.M. del 2 marzo e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno 2021, nella zona giallaservizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso , con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18 , rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5) Dal 26 aprile 2021zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesisale da ballo, discoteche e locali assimilati. Piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6) In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, dal: 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto; 15 maggio 2021 sono consentite le attività delle piscine all’aperto ; 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre . Fiere, convegni e congressi (articolo 7) Dal 15 giugno, in zona giallaconsentito lo svolgimento in presenza delle fiere, rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021consentiti i convegni e i congressi. Centri termali e parchi tematici e di divertimento (articolo 8) Dal 1° luglio 2021 D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. Certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9) Il decreto prevede, nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all’interno dell’Unione, l’ introduzione, sul territorio nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 . Tali certificazioni sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo avrà una validità di 48 ore. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
L'Ispettorato
ha pubblicato la nota 9 aprile 2021, n. 2181 con cui ha adeguato la check-list
dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL a seguito delle
novità introdotte dal Protocollo 6 aprile 2021, “Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARSCoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. In
particolare, i profili di novità recepiti nella check list allegata alla nota
in oggetto, attengono a: - ruolo e compiti del medico competente; - previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e
non solo del c.d. lavoro agile; - indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori. Ulteriori
specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche
dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree. La mancata
attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione,
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza. In allegato
la nota con la check list aggiornata per i controlli, da utilizzare quale
strumento di verifica del rispetto della normativa.