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Previdenza Sociale

Dimissioni per violenza di genere e diritto alla NASpI

Cosa succede, dal punto di vista previdenziale, quando una lavoratrice o un lavoratore si dimette perché vittima di violenza di genere o di atti persecutori? Nel messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 , l' INPS precisa che quelle dimissioni possono essere qualificate come dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto alla NASpI. Il ragionamento dell'INPS parte da una premessa condivisibile: subire stalking o violenza di genere, anche se gli episodi provengono da soggetti estranei al contesto lavorativo, può in astratto configurare quella situazione di impossibilità oggettiva a proseguire il rapporto di lavoro richiamata dall'articolo 2119 c.c., che è il presupposto essenziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, per l'accesso alla NASpI in caso di dimissioni. Tuttavia, la semplice esistenza di atti persecutori o di violenza di genere non basta, da sola, a far scattare il diritto alla NASpI: se questi episodi restano confinati alla sfera della vita privata, del tutto scollegati dall'ambiente e dall'attività lavorativa, non sono di per sé sufficienti a giustificare le dimissioni per giusta causa ai fini previdenziali. Serve quindi qualcosa di più concreto: situazioni chiare, oggettive e documentate, che rispondano ad almeno una di queste due condizioni: impatto sull'equilibrio psicofisico della vittima tale da rendere impossibile continuare a svolgere l'attività lavorativa in corso — un criterio che l'INPS collega alla tutela del diritto alla salute già affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11051/2015; correlazione diretta con le abitudini legate al lavoro , come nel caso di molestie o atti persecutori ripetuti subiti proprio lungo il tragitto casa-lavoro. Da un lato si tutela chi, a causa della violenza subita, non può più materialmente continuare a lavorare; dall'altro si evita che la sola dichiarazione di essere vittima di violenza, senza alcun nesso verificabile con il rapporto di lavoro, diventi automaticamente titolo per l'indennità. Un equilibrio che richiede, in ogni caso concreto, prove solide e documentazione puntuale a supporto della domanda.

Decreto PNRR 2026 convertito in legge: novità su fondi pensione, sanità integrativa, assegno unico e start up

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026 la Legge 20 aprile 2026, n. 50 , che converte con modificazioni il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cosiddetto Decreto PNRR 2026 ). Nel corso dell’iter parlamentare sono stati introdotti diversi interventi in materia di lavoro, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e sostegno alle famiglie. Le principali novità riguardano la portabilità nei fondi pensione, il rafforzamento dei controlli sui fondi sanitari, l’adeguamento dell’Assegno Unico alla normativa europea e nuove semplificazioni per gli investimenti in start up innovative. Previdenza complementare: slitta la portabilità del contributo datoriale Uno dei punti di maggiore interesse riguarda la previdenza complementare. La Legge di Bilancio 2026 aveva già introdotto un pacchetto organico di misure volte a rafforzare il secondo pilastro pensionistico, intervenendo su adesione, fiscalità, prestazioni e funzionamento dei fondi pensione. Tra queste misure, l’art. 1, comma 201, lett. c), della Legge n. 199/2025 ha previsto una significativa innovazione per i lavoratori che destinano il TFR a un fondo pensione negoziale e beneficiano del contributo del datore di lavoro. La norma riconosce infatti, in caso di successiva adesione a un diverso fondo pensione non di categoria, il diritto a trasferire non solo la posizione individuale maturata e i flussi futuri di TFR, ma anche i contributi versati dal datore di lavoro secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Con la conversione del decreto, tuttavia, l’art. 29, comma 11-bis, ha differito l’entrata in vigore della disposizione: il termine inizialmente fissato al 1° luglio 2026 viene posticipato al 31 ottobre 2026 . Un cambio di impostazione nel sistema dei fondi pensione L’intervento segna un cambiamento rilevante rispetto all’assetto vigente. Fino ad oggi, infatti, il contributo datoriale è generalmente riconosciuto al lavoratore che aderisce al fondo pensione individuato dal proprio contratto collettivo, normalmente il fondo negoziale di categoria, destinandovi il TFR. Il dipendente può comunque aderire, nel corso della carriera, a un fondo aperto o a un’altra forma pensionistica complementare, ma in linea generale perde il diritto al contributo aziendale, salvo diversa previsione di accordi collettivi o aziendali. La riforma introduce quindi una maggiore valorizzazione della libertà di scelta del lavoratore e della portabilità delle posizioni previdenziali. Resta fermo, tuttavia, che il diritto al contributo datoriale non nasce automaticamente con l’iscrizione a un fondo aperto: il meccanismo presuppone il previo periodo minimo di permanenza di due anni nel fondo negoziale prima del trasferimento ad altra forma pensionistica. Confermate le altre misure della Legge di Bilancio Restano inoltre operative le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 1, comma 201, della Legge di Bilancio 2026, tra cui: il meccanismo del silenzio-assenso di 60 giorni per l’adesione alla previdenza complementare; la riduzione delle soglie dimensionali per l’accesso al Fondo Tesoreria INPS , con conseguente obbligo di versamento delle quote di TFR. Fondi pensione: obbligo di sistemi stragiudiziali per le controversie La legge conferma anche l’inserimento nel D.Lgs. n. 252/2005 del nuovo art. 19-sexies. La disposizione impone a tutte le forme pensionistiche vigilate dalla COVIP — quindi fondi negoziali, fondi aperti e forme pensionistiche individuali — di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 25.000 euro . Nuove regole per il finanziamento della COVIP Confermato anche il nuovo criterio di finanziamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Il contributo annuale a carico delle forme pensionistiche complementari sarà calcolato entro il limite massimo dello 0,1 per mille delle risorse complessivamente destinate alle prestazioni. Il precedente sistema faceva invece riferimento allo 0,5 per mille dei flussi annuali contributivi incassati . Fondi sanitari integrativi: obbligo di pubblicazione dei bilanci Importanti novità riguardano anche i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, nonché enti, casse, società di mutuo soccorso e altre forme di assistenza sanitaria integrativa o complementare. La legge impone a tali soggetti di: redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio e le relative relazioni; trasmettere la medesima documentazione alle amministrazioni competenti ai fini della vigilanza. I documenti contabili dovranno rappresentare in modo fedele attività, passività e situazione finanziaria dell’ente, includendo anche informazioni su: investimenti significativi; numero di iscritti e beneficiari; contributi incassati e prestazioni erogate; indicatori di equilibrio economico-finanziario; costi di gestione; fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), ove rilevanti. Le conseguenze in caso di inadempimento La mancata osservanza di tali obblighi comporta conseguenze rilevanti: impossibilità di iscrizione, rinnovo o permanenza nell’anagrafe dei fondi integrativi del SSN; perdita delle agevolazioni previste, comprese quelle di natura fiscale. Assegno Unico: adeguamento alle osservazioni dell’Unione europea Un altro intervento significativo riguarda l’ Assegno Unico e Universale . Le modifiche introdotte dall’art. 7-bis della Legge n. 50/2026 al D.Lgs. n. 230/2021 mirano ad adeguare la disciplina nazionale ai rilievi formulati dalla Commissione europea, sfociati nel ricorso per infrazione pendente dinanzi alla Corte di giustizia UE ( causa C-630/24 ). L’obiettivo dichiarato è rendere la misura maggiormente inclusiva nei confronti dei lavoratori stranieri e dei nuclei familiari con componenti residenti all’estero. Le principali novità sull’AUU Tra le modifiche introdotte: ai fini del riconoscimento della prestazione vengono considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana; vengono eliminate alcune precedenti formulazioni riferite a cittadinanza, residenza e soggiorno; vengono introdotti come requisiti la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato oppure lo svolgimento di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria e regolarità contributiva; l’importo dell’assegno viene parametrato alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia; per i lavoratori non residenti la domanda dovrà essere presentata in relazione al periodo di lavoro svolto in Italia e rinnovata annualmente dal 1° marzo. Start up innovative: semplificati gli incentivi fiscali La legge di conversione introduce infine misure di semplificazione procedurale in favore degli investimenti nelle start up innovative. In particolare, per gli incentivi fiscali in regime de minimis : viene consentita la regolarizzazione delle istanze relative agli investimenti effettuati nel primo semestre 2025; le start up potranno presentare domanda anche successivamente all’investimento, purché entro i termini fissati dalla norma. Resta confermata la detrazione IRPEF del 65% per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio delle start up innovative. Un decreto che incide su previdenza, welfare e investimenti Con la conversione del Decreto PNRR 2026 il legislatore interviene su più fronti strategici: previdenza complementare, sanità integrativa, sostegno alle famiglie e crescita imprenditoriale. Le nuove regole richiederanno ora adeguamenti operativi da parte di fondi pensione, casse sanitarie, imprese e intermediari, con effetti concreti sia sul piano organizzativo sia su quello delle tutele per lavoratori e contribuenti.

NASpI anticipata: cosa cambia nel 2026 per chi vuole mettersi in proprio

Dal 2026 cambiano le regole per chi vuole utilizzare la NASpI come incentivo per avviare un’attività autonoma o un’impresa. La nuova legge di bilancio introduce infatti una modifica importante: non sarà più possibile ricevere l’intero importo in un’unica soluzione. L’incentivo verrà invece pagato in due momenti distinti. Ma andiamo con ordine. Chi ha diritto alla NASpI può continuare a richiedere l’anticipo dell’indennità per avviare un’attività in proprio, aprire un’impresa individuale oppure entrare in una cooperativa come socio lavoratore. Questa possibilità resta, ma cambiano le modalità di pagamento. Fino al 31 dicembre 2025, l’importo veniva erogato tutto insieme. Dal 1° gennaio 2026, invece, il pagamento sarà diviso così: una prima parte, pari al 70%, viene erogata subito, al momento dell’accoglimento della domanda; il restante 30% arriva in un secondo momento, entro sei mesi oppure alla fine del periodo teorico di NASpI (se questo termina prima). Attenzione però: per ricevere la seconda quota è necessario rispettare alcune condizioni. In particolare, il beneficiario: non deve aver trovato un lavoro dipendente nel frattempo; non deve essere andato in pensione. Se una di queste situazioni si verifica, cambiano le conseguenze: in caso di nuovo lavoro, si può essere tenuti a restituire quanto ricevuto; se invece si va in pensione tra la prima e la seconda rata, la seconda non viene pagata, ma non è richiesta la restituzione della prima. Un’ultima cosa importante riguarda chi percepisce l’Assegno Ordinario di Invalidità: in questo caso bisogna scegliere tra l’assegno e l’anticipo NASpI. Se si opta per quest’ultimo, l’assegno viene sospeso per tutta la durata teorica della disoccupazione. In sintesi, resta l’opportunità di usare la NASpI per mettersi in proprio, ma con regole più articolate e tempi di erogazione diversi. Meglio quindi pianificare con attenzione.

Lavori usuranti: domanda entro il 1° maggio 2026 per andare in pensione prima

L’INPS con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026 ricorda una scadenza importante per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti. Chi maturerà i requisiti per la pensione agevolata nel corso del 2027 deve presentare la domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2026 . Si tratta di un passaggio fondamentale per poter accedere al pensionamento anticipato riservato a chi svolge lavori usuranti, come addetti alla linea catena, conducenti di mezzi pubblici o lavoratori notturni. La legge di bilancio 2026 ha inoltre confermato un aspetto importante: per queste categorie non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2028, rendendo quindi più stabile il requisito pensionistico. Attenzione alle tempistiche: chi presenta la domanda in ritardo rischia uno slittamento della decorrenza della pensione fino a tre mesi. La richiesta va inviata online all’INPS, allegando la documentazione che dimostri lo svolgimento delle attività usuranti. In sintesi, rispettare la scadenza è essenziale per non perdere o ritardare l’accesso al pensionamento anticipato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DM 2 marzo 2026, n. 3

Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 03.03.2026.

Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026

La circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 fornisce le istruzioni applicative sulle novità pensionistiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 . Sintesi dei contenuti principali Proroga APE Sociale L’APE sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2026 . Restano invariati i requisiti (ad esempio 63 anni e 5 mesi di età e condizioni di accesso). Compatibilità con redditi da lavoro solo per lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 € annui . Domande presentabili fino al 30 novembre 2026 . Maggiorazione sociale sulle pensioni Aumento di 20 € mensili dell’incremento della maggiorazione sociale. Aumento di 260 € annui del limite di reddito per avere diritto al beneficio. Adeguamento riconosciuto automaticamente ai beneficiari già in pagamento. Incentivo al posticipo del pensionamento Estensione dell’incentivo a chi matura entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Consente ai lavoratori dipendenti che restano al lavoro di ottenere in busta paga la quota contributiva a loro carico. Abrogazione norma sulla previdenza complementare Eliminata la possibilità di usare le rendite della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima richiesta per la pensione nel sistema contributivo. Misure non prorogate (chiarimento implicito) Non prorogate: pensione anticipata Opzione Donna pensione anticipata flessibile Quota 103 Restano valide solo per chi aveva maturato i requisiti negli anni precedenti.

Regolarità contributiva e DURC: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro , con l’ interpello n. 3/2025 , ha chiarito che la regolarità contributiva attestata tramite il DURC richiede il pagamento dei contributi e dei relativi accessori di legge , comprese sanzioni e interessi , e non può essere considerata regolare una posizione con debiti anche minimi non sanati. Secondo il D.M. 30 gennaio 2015 , uno scostamento tra somme dovute e versate è considerato non grave se non supera i 150 euro per ciascun ente previdenziale (INPS, INAIL, Casse Edili), ma le sanzioni civili restano parte integrante dell’obbligazione contributiva. Esse servono a rafforzare il pagamento e a risarcire il danno all’ente previdenziale, e gli atti interruttivi dei crediti contributivi si estendono automaticamente anche alle sanzioni. Il DURC è dunque rilasciato solo se i pagamenti sono effettuati entro i termini previsti, ha validità di 120 giorni e può essere emesso anche in caso di scostamenti non gravi o rateizzazioni autorizzate . La regolarità contributiva è fondamentale per partecipare a appalti pubblici e privati e per accedere a benefici normativi e contributivi .

Messaggio da INPS del 13 giugno 2025, n. 1872

L’Istituto comunica il rilascio per le aziende e gli intermediari di un nuovo servizio di assistenza virtuale denominato "Desktop On Text" (DOT), basato su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, che consente l'accesso rapido e diretto ai servizi per le aziende (vale a dire per i datori di lavoro) e gli intermediari, tramite istruzioni e comandi in linguaggio naturale, sia testuali che vocali, attivando ogni specifico servizio di interesse in una finestra interattiva dedicata e dando la possibilità agli utenti di avere contemporaneamente attive più finestre per visualizzare le informazioni richieste o interagire con i servizi richiesti.

Occhio alle truffe - L’INPS invia solo SMS senza link cliccabili

L'INPS, al fine di garantire la sicurezza dei dati personali dei cittadini e la prevenzione di tentativi di  phishing  e frodi informatiche, informa che le  notifiche ufficiali dell’Istituto inviate tramite SMS, relative agli esiti di lavorazione delle pratiche o ai pagamenti, non contengono mai link cliccabili. Gli SMS inviati hanno  esclusivamente una funzione informativa , per segnalare la presenza di nuove comunicazioni disponibili per la consultazione.  Questi messaggi non contengono mai alcun collegamento ipertestuale attivo. Per accedere alle informazioni dettagliate riguardanti le proprie pratiche e i pagamenti, l'INPS invita sempre gli utenti a  utilizzare l'area riservata MyINPS . L'accesso a questa sezione protetta è possibile esclusivamente tramite  autenticazione con le proprie credenziali SPID o CIE , garantendo un elevato livello di sicurezza. Accedendo direttamente alla propria area riservata, i cittadini possono visualizzare in modo sicuro tutte le comunicazioni relative alle loro domande e ai loro pagamenti,  evitando così il rischio di cliccare su link potenzialmente dannosi presenti in SMS fraudolenti . All'interno della sezione MyINPS, gli utenti troveranno  informazioni complete e dettagliate  sugli esiti delle loro richieste, garantendo trasparenza e facilità di consultazione. L'INPS raccomanda di  diffidare da qualsiasi SMS che contenga link cliccabili  e che si presenti come proveniente dall'Istituto, invitando sempre ad accedere alla propria area riservata tramite SPID o CIE per una consultazione sicura. (Fonte: Portale Inps - Truffe: l’INPS invia solo SMS senza link cliccabili )

NASpI, nuove regole restrittive: penalizzata la mobilità dei lavoratori

Con l’articolo 1, comma 171 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), arrivano cambiamenti significativi per l’accesso alla NASPI, il sussidio di disoccupazione. Le nuove norme restringono il bacino di beneficiari, introducendo condizioni più rigide per il diritto al trattamento. Secondo la nuova disposizione, i dipendenti licenziati che, nei 12 mesi precedenti, abbiano cessato volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia per dimissioni che per risoluzione consensuale), potranno accedere alla NASPI solo se avranno maturato almeno 13 settimane di contributi con il datore di lavoro che li ha licenziati. Un esempio pratico chiarisce l’impatto della norma: un lavoratore, che lasci volontariamente un impiego presso la Ditta Alfa per accettare un’offerta più vantaggiosa della Ditta Beta, perderebbe il diritto alla NASPI se venisse licenziato da Beta dopo appena un mese. La normativa non fa distinzioni sulla motivazione del licenziamento : la perdita del lavoro può essere legata a ragioni estranee al comportamento del dipendente, ma il risultato finale non cambia. Questo rende ancora più evidente il rischio per chi decide di cambiare lavoro: il licenziamento in periodo di prova, ad esempio, è privo di motivazione e può dipendere da scelte aziendali arbitrarie. Mobilità penalizzata e contraddizioni del sistema Le conseguenze sul mercato del lavoro rischiano di essere pesanti. La norma, infatti, disincentiva la mobilità dei lavoratori, che potrebbero rinunciare a nuove opportunità temendo di ritrovarsi senza tutele in caso di licenziamento. Una misura pensata per ridurre la spesa pubblica, ma che, secondo molti, colpisce la categoria sbagliata. Curiosamente, la NASPI continua invece a essere garantita – per un massimo di due anni – anche a lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero a chi ha commesso comportamenti gravi. Una riforma attesa, ma controversa Che la NASPI avesse bisogno di una riforma era opinione condivisa, ma la direzione intrapresa dal legislatore appare discutibile. Ridurre la protezione sociale per chi cerca di migliorare la propria posizione lavorativa rischia di creare un effetto paralizzante sul mercato del lavoro, penalizzando proprio quei lavoratori che cercano di crescere professionalmente.

Riforma della previdenza forense

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 ed introduce novità rispetto alla disciplina vigente, sia sul fronte delle prestazioni che su quello della contribuzione. In particolare, le modifiche riguarderanno: le prestazioni pensionistiche che vengono ridotte in conseguenza della modifica del metodo di calcolo; la contribuzione che viene aumentata; il trattamento minimo della pensione che viene ridotto.

Richieste assegno unico universale: entro il 30 giugno, con gli arretrati

Per ottenere l’Assegno unico e universale, chi non lo ha ancora richiesto o ne ha appreso l’esistenza solo ora deve presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per i percettori con Isee, che intendono aggiornare la propria situazione economica specifica e, contestualmente vedersi rimodulato l’aiuto. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati. In generale, l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi. In particolare, alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva e, quindi, con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, ma sempre entro il prossimo 30 giugno. La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. attraverso l’app “Inps Mobile”. Per assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico alla consistente platea dei beneficiari, con il  messaggio n. 2302  del 20 giugno 2024, l’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti per il periodo luglio - dicembre 2024.

INPS: online “INPS per tutti”, il canale WhatsApp dell’istituto

L’INPS informa che è attivo  “ INPS per tutti”, il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini, proporrà almeno cinque contenuti a settimana sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti INPS. Brevi news, video, link, visual: l’Istituto farà arrivare sugli smartphone degli utenti che si iscriveranno al canale un pacchetto completo di informazioni e approfondimenti. I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni: verde per imprese e liberi professionisti, giallo per le informazioni a tema lavoro, arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza, rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità e blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori. Una volta entrati nella chat, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni. Il canale, inoltre, garantisce la totale riservatezza degli utenti, che avranno la certezza dell’autorevolezza delle informazioni. Dal sito inps è possibile iscriversi seguendo le istruzioni indicate https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.02.online-inps-per-tutti-il-canale-whatsapp-ufficiale-dell-istituto.html

Nuovi importi per trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASPI

L'Inps, con circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, ha reso noto i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASPI, relativi all'anno 2024: Trattamenti di integrazione salariale: Importo lordo di 1.392,89€, pari ad un importo netto di 1.311,56€ Indennità di disoccupazione NASPI: Retribuzione 1.425,21€ - Importo massimo 1.550,42€.

I minimali e massimali Inps di retribuzione per l'anno 2024

L'Inps, con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2024. I valori riguardano: minimali di retribuzione giornaliera; minimali per i lavoratori a tempo parziale; aliquota aggiuntiva dell'1%; massimale della base contributiva e pensionabile; limite retributivo per copertura assicurativa; importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente; retribuzione annua per periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

Messaggio INPS 30 ottobre 2023 n. 3779

L’INPS ha fornito istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018. Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento. L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Il decreto di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero, sempre secondo le modalità di cui ai precedenti messaggi i  n. n. 3920 26.10.2020  e  n. 1400 del 29.03.2022  . L' INPS applica le misure sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, ai richiedenti viene assegnato un codice autorizzazione avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”.

Semplificate dall’Istituto le funzionalità di alcuni sistemi on line

L’Inps, con tre messaggi datati 29 settembre 2023 (3429, 3433 e 3434), ha reso noto che sono stati aggiornati alcuni sistemi, messi a disposizione on line, con i quali vengono gestiti i rapporti con l’istituto previdenziale, al fine si semplificarne la funzionalità. In particolare: con il messaggio 3429/2023, rende nota operativa dal 10.10. della nuova funzionalità smart task all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, che gestisce l’automazione delle comunicazioni bidirezionali da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati, caratterizzate da un’elevata quantità di attività manuali e ripetitive. con il messaggio 3433/2023, l’Inps comunica l’aggiornamento introdotto per l’app INPS Mobile per il lavoro domestico, che permette di comunicare anche le trasformazioni e proroghe dei rapporti; con il messaggio, 3434/2023, l’Istituto comunica che è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per l’assegno sociale per il cittadino, attraverso la piattaforma on line ancora in fase sperimentale, anche agli istituti di patronato e agli altri intermediari abilitati.

Messaggio INPS 24 maggio 2023 n. 1931

A seguito della pubblicazione del Decreto lavoro, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione legate a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Ricordiamo che il decreto-legge n. 48/2023, c.d. Decreto lavoro, ha modificato il quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Stabilendo che le sanzioni vadano determinate, con effetto retroattivo sulle liti pendenti, da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.