
Prassi

L’INPS ha fornito istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018.
Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Il decreto di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.
Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero, sempre secondo le modalità di cui ai precedenti messaggi i n. n. 3920 26.10.2020 e n. 1400 del 29.03.2022 .
L' INPS applica le misure sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.
Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, ai richiedenti viene assegnato un codice autorizzazione avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”.

