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Rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti

L’INPS con la Circolare n. 141 del 12.11.2025 recepisce l’orientamento della Cassazione sui termini di prescrizione in sequenza

Pubblicato il 19 novembre 2025
Volto di profilo di un uomo anziano dai capelli bianchi su sfondo nero, accanto a sfere bianche con punti interrogativi blu

L’art. 13 L. 1338/1962 consente di costituire una rendita vitalizia per coprire vuoti contributivi ormai prescritti. Il Collegato Lavoro 2024 ha introdotto il nuovo comma 7, riconoscendo al lavoratore la possibilità di chiedere all’INPS la rendita a proprio carico anche dopo la prescrizione degli altri diritti.

A seguito delle recenti pronunce delle Sezioni Unite (sent. 22802/2025), recepite dall’INPS con circ. 141/2025, sono oggi previsti tre distinti diritti, ciascuno con propria prescrizione, che decorrono in sequenza:

  • entro 10 anni dalla prescrizione dei contributi omessi può agire il datore di lavoro;
  • nei successivi 10 anni può agire il lavoratore, con anche diritto al risarcimento;
  • una volta prescritti entrambi, il lavoratore può comunque chiedere la rendita a proprio carico, diritto ritenuto imprescrittibile.

Sul piano operativo, l’INPS verifica la decorrenza dei termini e l’eventuale sospensione/interruzione. Se agisce il lavoratore, l’istruttoria varia a seconda che il diritto del datore sia prescritto o meno: quando non è prescritto, il lavoratore deve provare l’impossibilità di ottenere la rendita dal datore; quando è prescritto, tale prova non è richiesta.

Le nuove regole si applicano alle istanze e ai ricorsi presentati dal 12 novembre 2025 e anche a quelli precedenti ancora pendenti.