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Regolarità contributiva e DURC: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Pubblicato il 12 ottobre 2025
Mani di una persona che compilano un documento con la penna mentre digitano su una calcolatrice, tra faldoni sulla scrivania

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3/2025, ha chiarito che la regolarità contributiva attestata tramite il DURC richiede il pagamento dei contributi e dei relativi accessori di legge, comprese sanzioni e interessi, e non può essere considerata regolare una posizione con debiti anche minimi non sanati.

Secondo il D.M. 30 gennaio 2015, uno scostamento tra somme dovute e versate è considerato non grave se non supera i 150 euro per ciascun ente previdenziale (INPS, INAIL, Casse Edili), ma le sanzioni civili restano parte integrante dell’obbligazione contributiva. Esse servono a rafforzare il pagamento e a risarcire il danno all’ente previdenziale, e gli atti interruttivi dei crediti contributivi si estendono automaticamente anche alle sanzioni.

Il DURC è dunque rilasciato solo se i pagamenti sono effettuati entro i termini previsti, ha validità di 120 giorni e può essere emesso anche in caso di scostamenti non gravi o rateizzazioni autorizzate. La regolarità contributiva è fondamentale per partecipare a appalti pubblici e privati e per accedere a benefici normativi e contributivi.