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INPS – circolare n. 130 del 30 settembre 2025

Regole in tema di pignoramenti e trattenute delle prestazioni previdenziali diverse dalle pensioni

Pubblicato il 20 settembre 2025
Una donna e un uomo dai capelli grigi, seduti sul divano, esaminano insieme un foglio davanti a un laptop aperto

Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha presentato una visione complessiva e aggiornata delle regole relative a pignoramenti e trattenute che interessano le prestazioni previdenziali diverse dalle pensioni.

Questa iniziativa nasce dalla necessità di offrire un’interpretazione unitaria di una normativa che si presenta spesso frammentata e complessa.

La circolare tiene conto sia dei recenti orientamenti giurisprudenziali che degli interventi legislativi susseguitisi nel tempo, con l’obiettivo di garantire coerenza e uniformità nelle procedure amministrative.

L’art. 2740 c.c. stabilisce un principio generale secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni, presenti e futuri. Eventuali limitazioni a questa responsabilità sono ammesse solo se previste dalla legge.

In assenza di norme speciali, l’articolo 545 c.p.c. fissa i limiti al pignoramento, distinguendo tra:

  • Crediti totalmente impignorabili, come quelli per maternità, malattia, funerali o assistenza si parla di impignorabilità assoluta, poiché si tratta di somme destinate a coprire bisogni essenziali o tutelati.;
  • Crediti parzialmente pignorabili, come pensioni, stipendi, indennità che sostituiscono la retribuzione e altre prestazioni previdenziali; si parla di pignorabilità limitata, con soglie e modalità che dipendono dalla tipologia della prestazione o dall’ammontare della somma.

La Corte Costituzionale, più volte chiamata a valutare la legittimità dell’articolo 545 c.p.c., ha chiarito che lo scopo della norma è quello di bilanciare la tutela del creditore con il diritto del lavoratore a una vita dignitosa, garantita da una retribuzione adeguata (cfr. sentenze Corte Cost. n. 20/1968 e n. 248/2015).

Esempi:

  • Non possono essere pignorate le prestazioni erogate per malattia, maternità, paternità, congedi parentali e per l’assistenza a familiari disabili.
  • Gli assegni familiari e quelli per il nucleo familiare sono pignorabili solo se il creditore è una delle persone per le quali tali assegni vengono corrisposti.
  • Solo l’INPS può eventualmente procedere al pignoramento, nel limite di un quinto dell’importo, per recuperare somme indebitamente percepite o contributi non versati a gestioni previdenziali da essa amministrate.
  • Le indennità che sostituiscono la retribuzione: possono essere pignorate fino a 1/5 del netto. Tuttavia, in caso di crediti alimentari (ad esempio, mantenimento per figli o coniuge), il giudice può autorizzare trattenute diverse.
  • Anticipazione della NASpI in un’unica soluzione: essendo finalizzata all’autoimprenditorialità, può essere interamente pignorata, non essendo soggetta ai limiti ordinari.

Per quanto riguarda le trattenute, la circolare precisa che, in linea generale, le trattenute vanno calcolate sull’importo netto della prestazione, ovvero dopo le ritenute fiscali. Fa eccezione il caso degli assegni periodici versati al coniuge in seguito a separazione o divorzio: in questi casi, la trattenuta va calcolata sul lordo, perché per il debitore rappresentano oneri deducibili, mentre per il beneficiario costituiscono redditi assimilati.

Se ci sono più creditori che agiscono sulla stessa prestazione, l’INPS deve seguire l’ordine cronologico delle notifiche, salvo diversa indicazione da parte dell’autorità giudiziaria. Se le notifiche arrivano tutte nello stesso giorno, le somme vanno suddivise in modo proporzionale.

Pignoramenti da parte di INPS e dell’Agente della Riscossione:

  • L’articolo 48-bis del DPR 602/1973 stabilisce che, prima di eseguire pagamenti superiori a € 5.000 (che scenderanno a € 2.500 dal 1° gennaio 2026), le pubbliche amministrazioni devono verificare tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il beneficiario ha debiti fiscali. Se emergono pendenze, il pagamento viene sospeso per consentire eventuali compensazioni.
  • Quando è direttamente l’Agente della Riscossione ad agire, l’articolo 545 c.p.c. prevede un sistema di trattenute progressive: 1/10 fino a € 2.500, 1/7 tra € 2.500 e € 5.000, 1/5 oltre € 5.000.

L’Agente può procedere anche in via stragiudiziale, notificando direttamente l’intimazione al soggetto terzo presso cui il debitore vanta un credito.