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Dimissioni per violenza di genere e diritto alla NASpI

Cosa succede, dal punto di vista previdenziale, quando una lavoratrice o un lavoratore si dimette perché vittima di violenza di genere o di atti persecutori? Nel messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 , l' INPS precisa che quelle dimissioni possono essere qualificate come dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto alla NASpI. Il ragionamento dell'INPS parte da una premessa condivisibile: subire stalking o violenza di genere, anche se gli episodi provengono da soggetti estranei al contesto lavorativo, può in astratto configurare quella situazione di impossibilità oggettiva a proseguire il rapporto di lavoro richiamata dall'articolo 2119 c.c., che è il presupposto essenziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, per l'accesso alla NASpI in caso di dimissioni. Tuttavia, la semplice esistenza di atti persecutori o di violenza di genere non basta, da sola, a far scattare il diritto alla NASpI: se questi episodi restano confinati alla sfera della vita privata, del tutto scollegati dall'ambiente e dall'attività lavorativa, non sono di per sé sufficienti a giustificare le dimissioni per giusta causa ai fini previdenziali. Serve quindi qualcosa di più concreto: situazioni chiare, oggettive e documentate, che rispondano ad almeno una di queste due condizioni: impatto sull'equilibrio psicofisico della vittima tale da rendere impossibile continuare a svolgere l'attività lavorativa in corso — un criterio che l'INPS collega alla tutela del diritto alla salute già affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11051/2015; correlazione diretta con le abitudini legate al lavoro , come nel caso di molestie o atti persecutori ripetuti subiti proprio lungo il tragitto casa-lavoro. Da un lato si tutela chi, a causa della violenza subita, non può più materialmente continuare a lavorare; dall'altro si evita che la sola dichiarazione di essere vittima di violenza, senza alcun nesso verificabile con il rapporto di lavoro, diventi automaticamente titolo per l'indennità. Un equilibrio che richiede, in ogni caso concreto, prove solide e documentazione puntuale a supporto della domanda.

Decreto legge sicurezza sul lavoro: focus su violenze e molestie sul luogo di Lavoro

Pubblicato in Altalex

Il Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159 riconosce esplicitamente molestie e violenze come rischi lavorativi, rafforza obblighi di prevenzione, formazione e vigilanza e introduce misure per tutelare la dignità dei lavoratori, con sanzioni e procedure più incisive. Sul tema, il contributo dell’Avv. Barbara Masserelli per Altalex.

Violenza e molestie di genere sui luoghi di lavoro

Pubblicato in Sito istituzionale della Provincia di Monza e Brianza

La prevenzione di violenza e molestie sul lavoro non può essere lasciata all’iniziativa individuale: è un dovere giuridico, organizzativo e sociale che grava sulle imprese.  I comportamenti ledono la salute e la dignità delle persone e compromettono produttività, coesione interna e reputazione aziendale.  Il quadro normativo, rafforzato dal D.L. 159/2025, impone alle aziende misure concrete, illustrate dall’Avv. Barbara Masserelli per la Provincia di Monza.

Decreto Legge su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Pubblicato in Gazzetta il D.L. recante “ Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile ” . Pone l’accento su prevenzione, formazione e rafforzamento dei controlli , introducendo misure di incentivazione economica per le imprese che investono in sicurezza e prevedendo l’integrazione di temi quali violenza e molestie sul lavoro.

Violenza e molestie di genere sul luogo di lavoro, come riconoscerle

Pubblicato in Sito istituzionale della Provincia di Monza e Brianza

Molte persone subiscono molestie o violenze sul lavoro, spesso senza denunciarle. Basta anche un solo episodio o messaggi insistenti perché sia molestia, e può avvenire in ufficio, in trasferta o online. Quali sono i canali a disposizione di chi deve denunciare? E quali accorgimenti occorre seguire per vedere tutelati i propri diritti? Ce lo illustra l’Avv. Barbara Masserelli , in questo articolo per il sito della Provincia di Monza.

Sicurezza sul lavoro: Decreto Legge 159 del 31 ottobre 2025

La sicurezza sul lavoro torna a essere un tema centrale nel dibattito politico e sociale, grazie nuovo decreto-legge N. 159/2025. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro, nasce dalle richieste delle parti sociali in risposta all’aumento preoccupante degli incidenti sul lavoro. Con questo decreto, il Governo e le parti sociali hanno l'obiettivo potenziare il sistema di prevenzione, migliorando la formazione dei lavoratori e l’efficacia dei controlli. Non si tratta solo di semplici cambiamenti nelle leggi, ma di innovazioni concrete che prevedono l’introduzione di strumenti digitali per rendere i controlli più tracciabili e trasparenti. Le principali novità riguardano: Formazione obbligatoria e tracciabile La formazione diventerà più rigorosa e, per alcune figure come i preposti, dovrà essere svolta obbligatoriamente in presenza . Si prevede l’introduzione di un badge elettronico per monitorare il percorso formativo e l’uso di strumenti digitali come il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma SIISL , che raccoglieranno tutte le informazioni sulla formazione in materia di sicurezza. Aggiornamento del D.Lgs. 81/08 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà aggiornato per includere anche i temi della violenza e delle molestie sul lavoro . Questo comporterà l’obbligo di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’introduzione in azienda di procedure di prevenzione e protezione concrete e formazione specifica. Appalti e subappalti badge di cantiere, patente a punti tracciabilità dei lavori in appalto e subappalto, attraverso piattaforme informatiche. Incentivi e modelli organizzativi Saranno previsti incentivi economici, anche tramite revisione dei premi assicurativi, per le piccole e medie imprese che adottano procedure virtuose volte alla prevenzione e protezione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Definizione degli spazi confinati Anche se è già stato raggiunto un accordo tra Stato e Regioni, il decreto introdurrà una nuova cornice normativa per definire in modo più preciso cosa si intende per “spazi confinati”. La disciplina dettagliata verrà stabilita in successivi decreti attuativi. Tutele per studenti, docenti e campagne informative Sarà confermata la copertura assicurativa Inail per studenti e insegnanti, anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, verrà avviata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione e ridurre il rischio di infortuni. Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL ai fini dei controlli

Accordo Stato Regioni sulla formazione in tema di sicurezza

L’Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno stesso. Sancito nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, l’Accordo, è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Legge 17 febbraio 2025, n. 21: la sicurezza diventa materia di studio nelle scuole

Con la pubblicazione in GU n. 52 del 4 marzo 2025 è entrata ufficialmente in vigore la  Legge 17 febbraio 2025, n. 21 , concernente  “l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.” La Legge 21/2025 modifica l’articolo 3 della Legge 92 del 20 agosto 2019 e si propone di sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sui diritti e doveri dei lavoratori. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle normative. I principi fondamentali del diritto del lavoro, con particolare attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, verranno integrati nell’insegnamento dell’educazione civica. Per rendere l’apprendimento più efficace, si farà uso anche di testimonianze dirette di persone vittime di infortuni sul lavoro, così da offrire agli studenti un’esperienza educativa più concreta e coinvolgente. Le scuole potranno inoltre collaborare con enti, associazioni ed esperti specializzati in sicurezza sul lavoro per approfondire questi argomenti e fornire una formazione più completa.

INL: Patenti a crediti - le nuove Faq

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al  2 febbraio 2025 , le  FAQ sulla Patente a crediti . La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo è quello di assicurare maggiori livelli di sicurezza sul lavoro, attraverso La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo principale è garantire livelli più elevati di sicurezza sul lavoro, promuovendo il rispetto delle norme con riconoscimento di un sistema di accumulo e decurtazione di crediti per i soggetti che le rispettano. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 17 gennaio 2025 un aggiornamento delle indicazioni già fornite con la circolare n. 4/2024 per fornire ulteriori chiarimenti su diverse questioni pratiche emerse con l’applicazione delle normative vigenti.

INL: sollecito alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento della patente a crediti

Il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 376 del 7 ottobre 2024, con la quale ricorda che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online ( https://servizi.ispettorato.gov.it ). La nota, in particolare, vuole sensibilizzare le Associazioni e gli Ordini Professionali, affinchè informino i propri clienti su tale adempimento, invitandoli a provvedere al più presto, evitando così una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. L’INL precisa che coloro i quali non provvederanno a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

INL: FAQ su patente a crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 4 ottobre 2024, le prime FAQ sulla Patente a crediti. Sono reperibili al seguente link: https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2024/10/FAQ_PATENTE-A-CREDITI_4-ottobre-2024.pdf

Patente a punti: come funziona il nuovo strumento per la sicurezza nei cantieri

Il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, la patente a punti per “ le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale ”. Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre è stato pubblicato il  DM 18 settembre 2024 n. 132  recante  “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili“.  Tempistiche La domanda per la patente a crediti deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che è attivo dal 01 ottobre 2024. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva su modulo predefinito tramite l’invio con PEC, all’indirizzo  dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Per chi ricorre l’obbligo Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008. Per cantieri temporanei o mobili si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ allegato X del TU Sicurezza ovvero: 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Soggetti e sclusi Non sono tenuti al possesso della Patente a Crediti i seguenti soggetti: Imprese o lavoratori autonomi che effettuano  mere forniture ; Imprese o lavoratori autonomi che svolgono  prestazioni di natura intellettuale ; Imprese in possesso dell' attestazione di qualificazione SOA  in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'articolo 100, comma 4 del Codice degli Appalti Pubblici. Requisiti per la p atente a c rediti Per ottenere la Patente a Crediti, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa; adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Come funziona la patente a crediti La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Assegnazione di crediti aggiuntivi La patente può avere un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati: crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti; crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri per l’attribuzione di crediti ulteriori sono definiti nell’art. 5 del DM 132/2024 e tabella ivi allegata. Incremento automatico dei crediti  In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti. Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL. A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL. Modalità recupero crediti decurtati In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca. La decurtazione dei punti avviene in misura proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse e individuate come da tabella allegata al DM  18 settembre 2024 n. 132 . Quando viene sospesa la patente a crediti L’adozione del provvedimento di sospensione: è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave; può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p. Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso. Responsabilità Il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di verificare il possesso della Patente da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo incaricato dei lavori, anche nei casi di subappalto. Se l’impresa possiede la qualificazione SOA, il committente deve accertarsi del possesso dell’attestato SOA. Sanzioni per m ancato p ossesso della patente Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Revoca della p atente La Patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti, con una sospensione della validità per 12 mesi. Dopo questo periodo, è possibile richiedere una nuova Patente.

Preposto sicurezza: anche nelle aziende piccole

Con l’ interpello n. 5/2023 , pubblicato in risposta all’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla figura del preposto. A questa figura vengono assegnati compiti molto importanti nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. N. 81/2008 individua nel preposto quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza. Nel caso in cui vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, tra le prerogative del preposto c’è la possibilità di interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori. Con l’interpello proposto, la Camera di Commercio ha chiesto di delimitare l’obbligo di nomina del preposto chiedendo se sia sempre applicabile anche nelle piccole realtà aziendali, anche qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro. La Commissione evidenzia che dal combinato disposto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (art. 18, 19 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008) emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che pertanto sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come  extrema ratio  a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. *

Ministero del Lavoro, interpello n. 4 del 26 giugno 2023

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, in riferimento all’obbligo di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 47, D.Lgs. n. 81/2008) in ogni unità produttiva, prende in esame il caso in cui l’ azienda abbia diverse unità produttive . L’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. La Commissione, premettendo che la stessa è tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche, ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Circolare - Nuovo protocollo luoghi di lavoro

In data 30.06.2022 si è tenuto l’incontro tra sindacati e associazioni di datori di lavoro insieme al ministero del Lavoro e della Salute nel corso del quale è stato approvato il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro. Il documento – che qui si allega – è in vigore da oggi 1 luglio e andrà ridiscusso entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure alla luce del quadro epidemiologico. In sintesi i punti principali: Informazione: il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, come da punto 1); Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro: il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se la temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso; Appalti: in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente; Pulizia, sanificazione e ricambio d’aria degli ambienti: il datore di lavoro «assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre «garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi». In tutti gli ambienti di lavoro «vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata». Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. Dispositivi di protezione vie respiratorie: si passa dall’obbligo a una forte raccomandazione al ricorso alla mascherina Ffp2 (archiviata la mascherina chirurgica) nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. Accesso contingentato agli spazi comuni: l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi. «Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, - si legge nel testo - per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack» Gestione entrate e uscite: si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, «occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni». Sorveglianza sanitaria: è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. Smart working: si ribadisce che il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19». Le Parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale e che vi sia una proroga al 31.12.2022 per le persone fragili. I datori di lavoro sono invitati ad aggiornare i protocolli già esistenti con le misure sopra indicate, da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente.

Circolare - Confermata la validità dell'applicazione del Protocollo sicurezza e salute

Il 4 maggio 2022, si è svolta una riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL, di Confcommercio e di tutte le Parti sociali, per valutare le misure di prevenzione previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. Dall’incontro è emerso che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Dopo un approfondito confronto, le Parti hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione , proseguendo così lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro. Inoltre, le Parti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro, entro il prossimo 30 giugno , per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica. Alleghiamo per comodità il protocollo del 6.4.2021 che i datori di lavori, alla luce di quanto precede, sono invitati a rispettare in attesa di nuove indicazioni.

Circolare - uso mascherine e punto su green pass

Dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza” il ministro della Salute Speranza ha firmato in data 28.04.2022 l’ordinanza che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione. Tale ordinanza – che è in fase di pubblicazione e di cui alleghiamo il testo - prevede l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici fino al 15.06.2022 nonché “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Resta inoltre l’obbligo nelle scuole fino alla fine dell’anno scolastico. In ogni altro ambiente /situazione che non è oggetto di provvedimento espresso, cessa quindi l’obbligo dell’uso delle mascherine anche se lo stesso rimane fortemente raccomandato fintanto che perdura il rischio di contagio da Covid-19. Con riferimento specifico ai luoghi di lavoro, in attesa di eventuali indicazioni, è consigliato mantenere vigenti i protocolli anti-contagio che sono stati a suo tempo emanati, lasciando inalterato l’obbligo di indossare le mascherine sul luogo di lavoro. Sempre con decorrenza dall’1.5. pv, viene meno l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, anche il correlato obbligo di controllo datoriale. La cessazione dell’obbligo riguarda tutti i lavoratori del pubblico e del privato, compresi gli addetti ai comparti scolastico/educativo e difesa/sicurezza, nonostante per queste due ultime categorie rimanga l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. Anche gli ultracinquantenni, per i quali in ogni caso permane l’obbligo di vaccinazione sino al 15 giugno prossimo, potranno presentarsi al lavoro senza dover esibire il green pass. Diversa sembrerebbe essere la situazione del personale medico e sanitario, soggetto a obbligo vaccinale sino al 31 dicembre 2022, dal momento che la norma che li riguarda precisa che la verifica dell’adempimento di tale obbligo avviene attraverso «la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione». Analoga, anche se la formulazione della norma è meno chiara, si presenta la situazione dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per queste specifiche categorie dunque il green pass potrebbe continuare ad avere rilievo, anche se si auspicano chiarimenti normativi.

Protocollo Covid

I Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo Economico, Inail, e Parti Sociali si sono incontrati, in data 6 aprile 2022, per la valutazione del “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro ” sottoscritto il 6 aprile 2021, alla luce del mutato quadro emergenziale. Da tale incontro è emersa l’ opportunità di mantenere l’osservanza del Protocollo in quanto il venir meno dello stato di emergenza non ha coinciso con la fine della pandemia e del contagio. I Ministeri hanno proposto anche un ulteriore incontro, alla fine di aprile, per la verifica di eventuali aggiornamenti del Protocollo, fermo restando l’aggiornamento automatico degli specifici protocolli aziendali alle novità normative e tecniche, legate all’evoluzione della pandemia.

Circolare - Nuove "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" - PARTE COMMERCIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile c.a., è stata pubblicata l’Ordinanza 1° aprile 2022, con la quale il Ministero della Salute ha adottato le nuove “ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali ” che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 , salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione. Le linee guida individuano i principi di carattere generale che devono essere applicati , adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali : Informazione : predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità. Certificazione verde COVID-19 : obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente. Protezione delle vie respiratorie : uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente. Igiene delle mani : messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. Igiene delle superfici : frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. Aerazione : rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati. Vi sono poi indicazioni specifiche per singole aeree o specifiche attività e sul punto rinviamo al testo integrale dell’ordinanza che alleghiamo per pronto riferimento con relative Linee Guida. Con riferimento al commercio, nella parte relativa non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa. Sono invece confermate le seguenti misure: regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro; obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; favorire modalità di pagamento elettroniche.

DL 17.3.2022 - Disposizioni per il superamento della fase emergenziale Covid-19

Disposizioni per il superamento della fase emergenziale Covid-19 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 marzo, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Il decreto legge verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento stabilisce: obbligo di mascherine : viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; fine del sistema delle zone colorate ; capienze impianti sportivi : ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile ; protocolli e linee guida : verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute. Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step: fine del sistema delle zone colorate; graduale superamento del green pass; eliminazione delle quarantene precauzionali. Accesso al luogo di lavoro Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50 , accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo. Resteranno, fino al 30 aprile, le sanzioni per chi ne è sprovvisto. Smart working con procedura semplificata fino al 30 giugno Il decreto proroga al 30 giugno il regime semplificato sullo smart working . Il ricorso al lavoro agile potrà quindi realizzarsi anche senza l’accordo individuale e con le procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie. Smart working per i lavoratori fragili fino al 30 giugno Prorogata fino al 30 giugno la possibilità, prevista dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori c.d. fragili, ai sensi del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2022 , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto Dal primo maggio stop al green pass Il green pass rafforzato sarà obbligatorio al chiuso fino alla fine di aprile per: bar e ristoranti (esclusi quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti alloggiati); per i centri benessere (anche all'interno di strutture ricettive); piscine e palestre; sport di squadra e di contatto; le sale gioco; centri culturali, sociali e ricreativi; cerimonie civili e religiose; spettacoli; le discoteche; i congressi; gli eventi sportivi al chiuso. Solo i turisti stranieri in Italia potranno entrare nei ristoranti con un green pass base (quindi anche con un semplice tampone negativo) a partire dal primo aprile . Il green pass base sarà invece necessario sempre fino al 30 aprile per: mense; concorsi pubblici; colloqui in carcere. Dal 1° aprile la capienza degli impianti sportivi e degli stadi torna al 100% sia all'aperto che al chiuso (con mascherina), come anche le discoteche all'aperto. Green pass per i trasporti Per il trasporto pubblico locale non sarà più necessario il green pass a partire dal primo aprile. Rimane quello base per i mezzi a lunga percorrenza, ma solo fino al 30 aprile. Dal primo maggio si potrà quindi viaggiare senza bisogno di certificato. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus). Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 | www.governo.it

Pubblicata la Legge di conversione del D.L. n. 1/2022 sulle misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo c.a., è stata pubblicata la Legge n. 18 del 4 marzo 2022 di conversione del D.L. n. 1/2022 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Nel corso dell'iter parlamentare sono confluite nel provvedimento, le disposizioni del D.L. n. 5/2022, del quale è stata contestualmente disposta l'abrogazione, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Di seguito riportiamo alcune modifiche intervenute in sede di conversione. Verifica dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro (art. 1, comma 1, capoverso art. 4-quinquies) La disposizione, che introduce l’articolo 4-quinquies nel D.L. n. 44/2021, è stata integrata in sede di conversione, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di delegare soggetti terzi per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione dei lavoratori ultracinquantenni. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 2-bis) La disposizione, aggiunta in sede di conversione, costituisce la trasposizione nel provvedimento dell'articolo 1 del D.L. n. 5/2022, con il quale, modificando l’articolo 9 del D.L. n. 52/2021, è stato soppresso il limite temporale di validità di 6 mesi del certificato verde COVID per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino (successiva al completamento del ciclo primario) o in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Di conseguenza, per gli altri certificati, ottenuti a seguito di guarigione o completamento del ciclo vaccinale primario è confermata la validità di 6 mesi. Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza (art. 2-ter) L'articolo 2-ter, inserito in sede di conversione, costituisce la trasposizione dell'articolo 2 del D.L. n. 5/2022, avente ad oggetto l’ estensione dell'applicazione del regime di autosorveglianza – oltre ai casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’infezione al medesimo COVID-19) - ai casi in cui il predetto contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia. Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 2-quater) La disposizione, introdotta in sede di conversione, costituisce la trasposizione dell’articolo 3 del D.L n.5/2022. La norma ha integrato l’articolo 9 del D.L. 52/2021, con i commi 9-bis e 9-ter, al fine di consentire l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia. Più precisamente, il comma 9-bis prevede che, per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare). Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività, per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato, è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare). Il comma 9-ter prevede l’obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate in caso di accesso di stranieri. Si ricorda che le verifiche vanno effettuate esclusivamente con l’app Verifica C19. Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’articolo 4 del D.L. n. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi. Rientro del lavoratore precedentemente sprovvisto di certificazione verde (art. 3, comma 1, lettera c) La disposizione, introdotta in sede di conversione, modifica il comma 7 dell’articolo 9-septies del D.L. n. 52/2021. L’articolo 9-septies, al comma 7, prevede che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore sprovvisto di certificazione verde, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. La modifica introdotta in sede di conversione consente il rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore, precedentemente sprovvisto del cd. green pass, che entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. Riguardo ai soggetti ultracinquantenni, tenuti ad esibire il cd. Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro, il suddetto termine per il rinnovo dei contratti di sostituzione viene ricondotto alla fine della vigenza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del D.L. n. 44/2021, ad oggi fissata al 15 giugno 2022. Con la suddetta modifica normativa, pertanto, il legislatore ha chiarito che, qualora il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto per sostituire il lavoratore sospeso, quest’ultimo dovrà attendere la scadenza naturale del contratto di sostituzione prima del rientro al lavoro, seppur in possesso di certificazione verde. Lavoro agile per genitori di figli con disabilità (art. 5-ter, comma 1) La disposizione, introdotta nell’iter di conversione, prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi stabilita al 31 marzo 2022, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali , hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017. Tale diritto è concesso solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Si allega il provvedimento.

Circolare - attività ove non è richiesto il possesso del Green pass

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“. Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19: esigenze alimentari e di prima necessità di cui al seguente elenco: esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice; esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione Si allega il testo della norma.