Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026 n. 34, operativa dal 7 aprile 2026, il legislatore ha modificato il TU Sicurezza ed ha introdotto importanti novità per le piccole e medie imprese, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto in relazione allo svolgimento dell’attività in modalità agile (smart working). Le nuove disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda o dal settore di attività. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rafforzamento delle sanzioni: l’obbligo di fornire un’adeguata informativa sul lavoro agile viene ora considerato al pari degli obblighi fondamentali di informazione e formazione dei lavoratori. In particolare, la mancata consegna o il mancato aggiornamento dell’informativa comporta sanzioni significative, che possono includere l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda da circa 1.700 a oltre 7.400 euro. È importante ricordare che l’obbligo di informare i lavoratori era già previsto dalla normativa precedente, ma con queste nuove disposizioni viene ulteriormente valorizzato. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza dei lavoratori sui rischi connessi al lavoro svolto fuori dai locali aziendali e senza supervisione diretta, promuovendo comportamenti più responsabili. Il datore di lavoro ha quindi il compito di verificare, insieme alle figure aziendali competenti in materia di sicurezza, che l’informativa sia corretta, completa e aggiornata. In particolare, dovrà: coinvolgere le figure della sicurezza (come RSPP, medico competente, se previsto, e RLS); controllare che l’informativa sia coerente con le modalità effettive di lavoro agile adottate; assicurarsi che vengano considerati i rischi legati all’uso dei videoterminali; aggiornare i contenuti in base all’evoluzione normativa e organizzativa; prevedere un aggiornamento annuale documentato. L’informativa annuale non è più un semplice adempimento formale, ma diventa uno strumento centrale di tutela, la cui gestione richiede attenzione e un approccio strutturato.
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 534 dell’8 maggio 2025, ha affermato che il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Nel caso specifico il datore di lavoro rilevava la posizione geografica dei propri dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, in modo da verificare la corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi). Tra le modifiche apportate vi è la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 del diritto allo smart working (articolo 18-bis) per:
La legge di conversione del DL 115/2022 (c.d. Aiuti bis) ha introdotto l’art. 23bis che prevede il diritto a svolgere la prestazione in smart working sino al 31.12.2022 per alcune categorie di lavoratori:
Lavoratori fragili (ovverosia i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992)
Genitori con figli minori di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore
Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid (in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico)
I lavoratori fragili hanno il diritto a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile – anche attraverso l’adibizione a mansione diversa purchè ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come da CCNL, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.
I genitori di figli minori di 14 anni e i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid hanno il diritto a svolgere il lavoro con modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione .
Ciò significa che, mentre i fragili il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile (eventualmente assegnando al lavoratore diverse mansioni rientranti nella categoria e livello di inquadramento), per le altre categorie di lavoratori il lavoro agile è possibile solo se compatibile con il lavoro da svolgere.
La norma lascia dubbi applicativi, che saranno da valutarsi caso per caso.
A solo titolo di esempio:
Come gestire il lavoratore fragile la cui attività non può essere svolta con modalità agile ove non vi sia un’altra mansione da assegnare rientrante nel medesimo inquadramento?
Come valutare la compatibilità della prestazione alla modalità agile?
Vi è obbligo allo smart working al 100% per tutte e tre le categorie se la prestazione è compatibile o solo per i fragili?
Si tenga conto che la legge di conversione non prevede la proroga della disposizione che consentiva per i fragili l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero.
In caso di controversia, il Lavoratore potrà adire l’autorità giudiziaria e sarà onere del Datore di lavoro provare la correttezza del proprio operato.
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, riguardante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». Nell’ambito della semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, detta norma introduce una modifica alla normativa sul Lavoro Agile. In particolare, l’articolo 41-bis va a modificare il primo comma dell’articolo 23, della Legge 81/2017 , in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio del lavoro agile . La norma prevede, con decorrenza 1° settembre 2022 , che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working: il nominativo del lavoratore la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile La nuova modalità comunicativa verrà individuata con decreto dallo stesso Ministero del lavoro. I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Questo è il nuovo articolo 23, della Legge 81/2017 : Art. 23 – Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 1124/1965, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
In data 7 dicembre 2021 è stato raggiunto l’accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato , promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Queste le materie trattate nel protocollo e che costituiscono delle buone prassi a cui le parti possono attenersi: Accordo individuale Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione Luogo di lavoro Strumenti di lavoro Salute e sicurezza sul lavoro Infortuni e malattie professionali Diritti sindacali Parità di trattamento e pari opportunità Lavoratori fragili e disabili Welfare e inclusività Protezione dei dati personali e riservatezza Formazione e informazione Osservatorio bilaterale di monitoraggio Incentivo alla contrattazione collettiva. Alleghiamo il testo del protocollo.
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio c.a., la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 30/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. In particolare, l’articolo 2 della citata Legge prevede quanto segue: Il genitore di figlio minore di sedici anni , lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore , può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio , alla durata dell’ infezione da SARS Covid-19 del figlio , nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Possibilità di svolgere lavoro in modalità agile è riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della Legge n. 170/2010, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il lavoratore che svolge l’attività in modalità agile ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche , nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile , il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro genitore , può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in questione può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i predetti periodi di astensione , è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’ indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto , al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo (ovvero quando la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 , e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile c.a., il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che introduce "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19" , entrato in vigore da oggi 23 aprile 2021. Il provvedimento dispone, innanzitutto, la proroga dello stato di emergenza , dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (articolo 10) ed, inoltre, prevede, dal 1 maggio fino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle nuove misure, ad eccezione di quelle concernenti: gli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, attuazione a partire dal prossimo 26 aprile. Le disposizioni del provvedimento in oggetto aggiornano le misure contenute nel D.P.C.M. 2 marzo 2021 che, ove non modificato, continua a trovare applicazione. Di seguito una sintesi delle principali misure del nuovo quadro regolatorio delineato dal provvedimento in esame. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 11) - LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA Prorogati fino al 31 luglio 2021, i termini allegato 2 del provvedimento in esame. In particolare: l’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio ( Allegato 2 , punto n. 23); le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata , prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile ( Allegato 2 , punto n. 24). Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1) Dal 1 maggio al 31 luglio misure previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 dal prossimo 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla. Misure relative agli spostamenti (articolo 2) Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti , oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 , disciplinate dall’art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore (articolo 3) Dal 26 aprile Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Attività dei servizi di ristorazione (articolo 4) Dal 26 aprile 2021,zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena , nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal D.P.C.M. del 2 marzo e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno 2021, nella zona giallaservizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso , con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18 , rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5) Dal 26 aprile 2021zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesisale da ballo, discoteche e locali assimilati. Piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6) In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, dal: 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto; 15 maggio 2021 sono consentite le attività delle piscine all’aperto ; 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre . Fiere, convegni e congressi (articolo 7) Dal 15 giugno, in zona giallaconsentito lo svolgimento in presenza delle fiere, rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021consentiti i convegni e i congressi. Centri termali e parchi tematici e di divertimento (articolo 8) Dal 1° luglio 2021 D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. Certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9) Il decreto prevede, nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all’interno dell’Unione, l’ introduzione, sul territorio nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 . Tali certificazioni sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo avrà una validità di 48 ore. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017 la Legge 22.05.2017 n. 81 recante “Misure per la Tu tela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato ". La legge è in vigore dal 14 giugno 2017 .