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Distacco senza interesse del distaccante: la deroga (temporanea) che cambia le regole del gioco

Il distacco è uno strumento tanto utile quanto insidioso, capace di risolvere in un colpo solo esigenze organizzative complesse, ma anche di trasformarsi (se usato con leggerezza) in una somministrazione di manodopera mascherata, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso. Da fine giugno 2026, però, il quadro si è arricchito di una novità che merita attenzione. Il punto di partenza: l'interesse come presupposto del distacco L'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che, affinché il distacco sia lecito, devono coesistere due condizioni: l'interesse concreto del distaccante; la temporaneità dell'operazione. L'interesse non deve essere teorico o dichiarato sulla carta, ma deve essere un interesse effettivo, specifico e soprattutto, in caso di ispezione, verificabile. Unica eccezione a questa regola: nei gruppi di impresa e nei contratti di rete l'interesse si presume esistente. Attenzione però: si tratta di una presunzione relativa, che l'Ispettorato del lavoro può sempre contestare fornendo prova contraria. Lo sconfinamento dal perimetro sopra delineato comporta la riqualificazione del rapporto in capo all'utilizzatore e sanzioni, anche penali, tutt'altro che simboliche. La novità: distacco senza interesse, ma solo per salvare l'occupazione Con il D.L. 1° maggio 2026, n. 62, convertito con modificazioni nella Legge 30 giugno 2026, n. 112, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 16-quater, rubricato "Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva". È una disciplina sperimentale, in vigore fino al 31 dicembre 2029, che per la prima volta ammette il distacco anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante, cioè del requisito che, fino a ieri, la giurisprudenza considerava imprescindibile per tenere distinto il distacco dalla somministrazione. Non solo: la deroga consente il distacco anche tra aziende di settori diversi e che applicano CCNL differenti, un'apertura che va ben oltre la logica di gruppo su cui si fondava la presunzione di interesse già vista. La deroga, tuttavia, può operare esclusivamente se ricorre almeno una di queste finalità: salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, anche per gestire crisi aziendali in imprese sotto le soglie dimensionali della L. 223/1991; conservazione delle competenze professionali, oppure riduzione o sospensione dell'attività lavorativa; riduzione dell'orario di lavoro e ricorso agli ammortizzatori sociali; situazioni di esubero di personale. L'accordo sindacale quale requisito essenziale Condizione imprescindibile in ogni ipotesi è che il distacco deve passare attraverso un accordo sindacale. Non è quindi un'operazione che l'azienda può disporre unilateralmente: la negoziazione con le rappresentanze sindacali diventa il filtro di legittimità sostitutivo dell'interesse. Attenzione: la norma non è ancora operativa La disposizione non è ad oggi applicabile. La sua operatività è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro, che dovrebbe definire le modalità attuative, le procedure e le eventuali garanzie aggiuntive per i lavoratori coinvolti. Il decreto dovrebbe essere adottato entro la fine di agosto p.v.; ma si tratta, come spesso accade in questi casi, di un termine ordinatorio e non perentorio. Fino a quel momento, dunque, chi volesse strutturare un distacco "senza interesse" facendo leva sul nuovo art. 16-quater si troverebbe privo delle coordinate operative necessarie per farlo in sicurezza. La raccomandazione, per le aziende che stanno valutando operazioni di questo tipo in vista di ristrutturazioni o crisi di mercato, è di monitorare l'uscita del decreto attuativo prima di avviare qualsiasi trattativa sindacale basata su questa nuova cornice normativa.

Assunzioni obbligatorie: possibile adempiere anche tramite l’istituto del distacco

ll Decreto Legge n. 159/2025 (Sicurezza sul Lavoro), convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, amplia le possibilità di ricorso alle convenzioni per l’inserimento lavorativo aventi a oggetto il conferimento di commesse di lavoro attraverso le quali adempiere all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili. La modifica interviene sui seguenti tipi di convenzione: le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili previste dall’articolo 12-bis della legge 68/1999; le convenzioni quadro su base territoriale secondo l’articolo 14 del Dlgs 276/2003. Con riferimento a lle convenzioni di cui all’art. 12-bis L. 68/99 Si ampliano i “soggetti destinatari”: anche gli enti del terzo settore non commerciali e le società benefit potranno stipulare con i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti, tenuti al rispetto della quota di riserva del 7% (definiti “soggetti conferenti”), una convenzione in forza della quale l’obbligo di assunzione viene assolto dai destinatari in cambio di apposite commesse ricevute dai conferenti. Questi nuovi soggetti potranno realizzare la commessa affidata mettendo uno o più lavoratori a disposizione di altri soggetti, a condizione che tale possibilità sia espressamente formalizzata nella convenzione. In pratica, la norma consente ai soggetti destinatari di assolvere al proprio obbligo contrattuale ricorrendo all’istituto del distacco, nel rispetto delle condizioni dell’art. 30 del D.Lgs. 276/2023, grazie alla presunzione dell’esistenza dell’interesse del distaccante costituito dalla convenzione trilaterale medesima. Sono invece rimaste immutate le altre condizioni che la convenzione deve rispettare, quali l’individuazione delle persone disabili da inserire, la durata minima triennale, e la previsione di un valore della commessa non inferiore al costo derivante dall’applicazione del Ccnl più il costo previsto nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. Con riferimento alle Convenzioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 276/2003, è stato introdotto l’allargamento soggettivo anche agli enti del terzo settore non commerciali e alle società benefit In questo caso sono le imprese associate o aderenti ad affidare commesse agli enti destinatari che, assumendo disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, consentono di coprire la quota di riserva delle imprese conferenti. Le modifiche erano attese in quanto già attuate nella pratica e costituiscono una conferma di quanto introdotto da grandi realtà in ottica di inclusione e tutela di persone disagiate.

Circolare - Comunicazione preventiva distacco transnazionale

Il D.Lgs 136/2016, ha dettato alcune condizioni per il “distacco transnazionale” di lavoratori nel territorio Italiano, volte a garantire i principi di parità (o uniformità) di trattamento e condizioni di tutela dei lavoratori stranieri distaccati in Italia, fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco, con previsioni di obblighi in capo alle aziende estere. A seguito della pubblicazione del D.M. 10 agosto 2016 sulla G.U. del 27 ottobre 2016, a decorrere dal 26 Dicembre 2016, l'impresa stabilita in altri Stati membri (diversi dall’Italia) o in uno Stato terzo/extra UE. che distacca lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in modalità telematica tramite il modello UNI_Distacco_UE, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco. Campo di applicazione (art. 1 DLgs 136/2016 – Circ. Ministero 1/2017 ) Si evidenzia che il distacco transnazionale comprende, in senso ampio, una serie di circostanze che comportino la presenza temporanea nel nostro Paese di personale dipendente da aziende straniere (distacco infragruppo, appalto, somministrazione), a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante. Nel settore del trasporto su strada, il decreto trova applicazione nei casi di somministrazione transnazionale di autisti e di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio, esclusi i casi di mero transito. Note operative e pratiche: Il soggetto distaccante (estero), deve registrarsi attraverso il portale clic lavoro: www.cliclavoro.gov.it Le credenziali ottenute sono utili per inserire le comunicazioni di distacco, o consultare l’archivio delle comunicazioni inviate di propria pertinenza. I dati comunicati sono resi disponibili per la consultazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail. Queste le tipologie di comunicazione: - “Comunicazione Preventiva’ da iniviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco - “Comunicazione Preventiva Posticipata”, da inviare in deroga al termine ordinario, qualora sussista una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. - “Comunicazione di annullamento”, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di uno o più dati c.d. "essenziali", entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio del distacco. I dati qualificati come essenziali sono: − il codice identificativo del prestatore di servizi (distaccante); − lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; − il codice fiscale del soggetto distaccatario; − il codice identificativo del lavoratore; − lo Stato di nascita del lavoratore: − la cittadinanza del lavoratore. E’ poi prevista una ulteriore comunicazione - “Comunicazione di Variazione” – che riguarda uno o più dati “non essenziali” e deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. I dati non essenziali sono: − data di inizio, fine e durata del distacco; − luogo di svolgimento della prestazione di servizi; − tipologia dei servizi (codice Ateco); − generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b) (il referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti); − generalità del referente di cui al comma 4 (referente con poteri di rappresentanza per tenere rapporti con le parti sociali); − numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione. , in luogo delle comunicazioni di cui sopra, deve essere inviata una dichiarazione preventiva (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione. utilizzato il modello CAB_UNI_UE all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it Si invita a consultare il sito http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.asp... Sanzioni (articolo 12, comma 1 del D.Lgs 136/2016) Le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicazione (preventiva, di variazione o di annullamento), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (articolo 12, comma 4, D.Lgs. 136/2016). Alle violazioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione sarà applicata nella misura minima, e cioè di 150 euro, per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il procedimento sarà comunque estinguibile ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, con il pagamento in misura ridotta della misura pari a 1/3 del massimo e cioè 166,67 euro. Ulteriori obblighi sull’impresa estera distaccante L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti: - Un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; - Un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali; pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro. - Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016 e n. 1/2017 e relativi allegati