Vai al contenuto principale

Ecco il “cruscotto informativo per la gestione degli appalti”

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” . La suddetta legge n. 105/2025 rappresenta un intervento tecnico‐legislativo strutturato sulle infrastrutture strategiche, introducendo novità in ambito ambientale, infrastrutturale, contrattuale e trasportistico, con un approccio multidisciplinare (tanto ambientale, quanto economico ed operativo). La legge è strumento per il rilancio delle opere pubbliche, in linea con il PNRR e con gli obblighi comunitari. In sintesi, sono state introdotte modifiche sui seguenti punti: Cantieri e Ponte sullo Stretto : adeguamento PEF, espropri, roadmap autorizzative (Valutazione di impatto ambientale “VIA”: inserimento dell’art. 3‑ septies con esclusione automatica delle procedure di VIA per progetti finalizzati alla difesa nazionale, con termine per decreto interministeriale di 30 giorni); Energia e FER (Energie Rinnovabili) : controllo aree e tempi autorizzativi (norme più stringenti sui tempi e responsabilità; accelerazione allineata con il PNRR europeo); Appalti e CAM : rafforzate l’efficacia tecnica e la sostenibilità; inserito comma 15‑bis nell’art. 83‑bis del D.L. 112/2008 per cui le violazioni dei termini di pagamento (60 giorni dalla data fattura) costituiscono abuso di dipendenza economica, sanzionabile fino al 10 % del fatturato da parte dell’AGCM; autorizzazione di spesa di 6 milioni € annui per il 2025 e 2026 per le imprese del settore autotrasporto, con decreto interministeriale (MIT–MEF); Autotrasporti, Demanio portuale/marittimo e trasporti ferroviari e stradali : revisione contratti, monitoraggio franchigia, compliance pagamenti (requisiti documentali: sistemi satellitari e tachigrafi intelligenti come prova di arrivo e presenza del conducente durante operazioni; confermate le disposizioni del d.l. Infrastrutture in materia di demanio portuale/marittimo e mobilità ferroviaria e stradale, coerenti con attuazione PNRR e direttive UE.

Decreto Coesione: le novità in tema di appalti privati

Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato il D.L. 79/2024 che apporta alcune significative modifiche alla normativa in tema di appalti privati e pubblici, al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, il Decreto prevede, in caso di appalto superiore a 70.000 euro, che il committente, prima della fine dei lavori, dovrà ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione della congruità del costo della manodopera sull’opera complessiva. In sostanza, il committente dovrà verificare che l’impresa edile sia regolare o abbia regolarizzato le posizioni “ in nero ” prima di procedere al saldo dei lavori; in mancanza, sarà soggetto a una sanzione amministrativa. La norma, però, non è una novità. Già prima d’ora il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 aveva introdotto l’obbligo di verifica di congruità per gli appalti privati in caso di lavori superiori a 70.000 euro, mentre con la L. 56/2024 di conversione del Decreto PNRR era stata prevista, in caso di appalti superiori a euro 150.000, la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del committente in caso di omissione dell’anzidetta verifica. Quindi il Decreto Coesione ha allineato la soglia minima (euro 70.000) prevista per l’obbligo di verifica a carico del committente sia negli appalti privati che in quelli pubblici. Si ricorda che il Decreto PNRR aveva anche rivisto le sanzioni per l’impiego di lavoro irregolare e reintrodotto le fattispecie penali e, in particolare è previsto: l’aumento al 30% della sanzione pecuniaria in caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in caso di esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro; la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 euro a 4.500 euro in caso di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2023 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2022 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2023 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2022 - 31.12.2022). Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Ritenute fiscali negli appalti: nuovi adempimenti

Il decreto fiscale 2020 (legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019), all’art. 4, ha introdotto una nuova procedura per i versamenti delle ritenute fiscali effettuati dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto stesso che entrerà in vigore dal 17/02/2020. Le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Al fine di consentire, al committente la verifica dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Nel caso di mancato adempimento Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Decorrenza L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108/E/2019 , ha chiarito che l’obbligo insorge con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020. Sanzione in caso di inadempimento del committente Qualora il committente paghi i corrispettivi all’impresa appaltatrice, in assenza della comunicazione, da parte di quest’ultima, delle deleghe di pagamento o delle informazioni riguardanti i lavoratori impiegati nell’appalto, ovvero verifichi l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. Esclusioni La nuova procedura non si applica qualora l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice) comunichi al committente, allegando la relativa certificazione dell’Agenzia delle Entrate (valida per i 4 mesi successivi alla data di rilascio), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti: ‒ svolge l’attività da almeno tre anni, ‒ è in regola con gli obblighi dichiarativi, ‒ abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; ‒ non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Compensazioni È, infine, esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2020 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

utilizzo dei lavoratori somministrati. termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2020 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2019 - 31.12.2019). La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le aziende potranno, inoltre, trasmettere la stessa attraverso le associazioni datoriali. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - Comunicazione annuale somministrati

Ricordiamo con la presente che il 31 gennaio pv scade il termine per inviare i dati relativi all'utilizzo dei lavoratori somministrati. I datori di lavoro che hanno utilizzato nell'anno 2018 lavoratori in somministrazione sono tenuti a darne comunicazione entro e non oltre il 31 gennaio 2019. La comunicazione, che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dovrà contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le aziende potranno, inoltre, trasmettere la stessa attraverso le associazioni datoriali. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2018 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

Con la presente ricordiamo che l'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati con riferimento all’anno precedente. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2018. La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori. Per quanto riguarda la Lombardia gli indirizzi sono i seguenti: MILANO MONZA LODI FILCAMS CGIL C.so di P.ta Vittoria 43 20122 Milano tel. 025453423 filcamsmilano@pecgil.it FILCAMS CGIL Via Premuda, 17 20900 Monza tel. 039745413 filcams.monzabrianza@pecgil.it FILCAMS CGIL Via Lodivecchio 31 26900 Lodi tel. 03716160 FISASCAT CISL Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano tel. 022771141 fisascatmilano@pecsafnazionale.cisl.it FISASCAT CISL Via Dante 17/a 20052 Monza tel. 0392399230 FISASCAT CISL Piazzetta Forni 26900 Lodi Tel. 03715910201 UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it La comunicazione annuale può essere inoltrata alle OO.SS. tramite l'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce. Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 .

Erroneità della normativa invocata – Inammissibilità del ricorso

Se un Lavoratore introduce una causa con il c.d. Rito Fornero invocando quale unica tutela quella di cui all’art. 18 Stat. Lav. e tale normativa viene in corso di causa ritenuta non applicabile al caso (trattandosi di un rapporto di lavoro instaurato dopo il 6 marzo 2015 con conseguente applicazione del d.lgs 23/2015) il Giudice dovrà dichiarare il ricorso inammissibile. Per il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, che impedisce al Giudice di accordare al ricorrente una tutela diversa da quella richiesta, non è possibile procedere alla conversione del rito ed alla applicazione di norma diversa rispetto all’unica invocata. (Trib. Lav. Milano, Giud. Dott.ssa Moglia, ordinanza 14.12.2017) Nota a cura di Carla Dehò e Barbara Masserelli – Studio Legale Dehò Masserelli Nel caso di specie il Lavoratore, riferendo di avere lavorato da diversi anni presso una azienda Committente in virtù di una sequenza di contratti di appalto tra Cooperative Datrici di lavoro succedutisi nel tempo, chiedeva accertarsi l’esistenza di un unico rapporto di lavoro direttamente in capo alla Committente stante a suo dire la non genuinità degli appalti e chiedeva altresì accertarsi l’illegittimità del licenziamento in tronco comminato dall’ultima Datrice di Lavoro, invocando unicamente le tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav. Si costituivano la Datrice di Lavoro e la Committente. La prima evidenziava che il rapporto di lavoro con il Lavoratore fosse sorto nel 2016, con conseguente applicabilità del d.lgs. 23/2015 e non dell’art. 18 Stat. Lav. e che detto rapporto di lavoro si era costituito dopo le dimissioni rassegnate dal Lavoratore dalla precedente Cooperativa e dopo una interruzione di qualche giorni dall’attività lavorativa; evidenziava altresì la Datrice di Lavoro che il Lavoratore aveva anche sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale aveva dichiarato la correttezza del precedente rapporto di lavoro, la rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione in merito ed evidenziava infine, per quanto riguarda il periodo di competenza, che l’appalto era del tutto genuino. La seconda eccepiva carenza di legittimazione passiva per un certo periodo (avendo la stessa acquisito la società da una procedura concorsuale) e comunque l’infondatezza delle altre pretese, ribadendo a sua volta la genuinità dell’appalto. Entrambe le Resistenti chiedevano dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sia perché al rapporto di lavoro si doveva applicare il d.lgs. 23/2015, che ha abrogato il rito Fornero, e non l’art. 18 Stat. Lav., sia perché la domanda di accertamento di una diversa natura del rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere promossa con rito ordinario) e in ogni caso il rigetto dello stesso per infondatezza. Il Ricorrente, letti gli atti avversari, chiedeva la conversione del rito. Il Giudice, ribadendo il principio della necessaria corrispondenza tra la domanda formulata in causa e la pronuncia dell’organo giudicante, evidenziava come la conversione del rito non fosse possibile in quanto il Ricorrente aveva richiesto solo ed esclusivamente le tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav. (che impone il Rito Fornero), e non anche le tutele di cui al d.lgs. 23/2015 (che impone il rito Ordinario). Posto che in corso di causa era stato dimostrato che il rapporto di lavoro fosse sorto dopo il 6.3.2015, con conseguente applicazione del d.lgs. 23/2015 e con esclusione quindi delle tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav., la conversione del rito avrebbe comportato una decisione su domande (quelle di cui al d.lgs. 23/2015) mai formulate dal Ricorrente e quindi vietata dalla normativa. Da ciò la inevitabile pronuncia di inammissibilità del ricorso. TRIBUNALE DI MILANO  - Sezione Lavoro -  Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14 dicembre 2017 nella causa n. 9720/17 RG, sentite le conclusioni formulate dai difensori delle parti, così provvede ORDINANZA “Lavoratore” è ricorso al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, proponendo il giudizio nelle forme dell’art. 1, comma 48, l.n. 92/12. Il rito è stato scelto sulla base dell’assunto che, benché il licenziamento impugnato fosse stato intimato dalla società “Datore di Lavoro” Cooperativa - dalla quale era stato assunto il 4 gennaio 2016 - il suo rapporto di lavoro andava fatto retroagire al 3 luglio 2007in quanto, pur formalmente intercorso con svariate cooperative, il datore di lavoro sostanziale ed effettivo andava individuato nella società “Committente” presso la cui sede operativa aveva sempre operato senza soluzione di continuità fino al recesso. Nel costituirsi, le società hanno eccepito l’inammissibilità del rito per plurime ragioni. “Committente” ha dedotto di essere stata costituita il 26 giugno 2014 e di essere soggetto del tutto autonomo rispetto alla società “Alfa” presso i cui locali il ricorrente ha assunto di aver lavorato. “Datore di Lavoro” ha precisato che, prima dell’assunzione presso la società, il ricorrente aveva lavorato per altre cooperative e, da ultimo, per la cooperativa denominata “Beta” dalla quale si era dimesso il 23 dicembre 2015 e con la quale aveva sottoscritto un verbale di conciliazione. Le deduzioni di parte convenuta introducono due fatti di evidente importanza ai fini della decisone che si è chiamati ad assumere sull’ammissibilità del rito. Il rito Fornero, dopo l’entrata in vigore del dlgs n. 23/15 è riservato solo a quei licenziamenti afferenti a rapporti instaurati prima del 6 marzo 2015. L’art. 11 del dlgs citato prevede, infatti, che ai licenziamenti oggetto del testo normativo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 48 e 68 dell’art. 1 l.n. 92/12 e l’art. 1 prevede che i licenziamenti in oggetto sono quelli intimati ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’esclusione vale anche, non essendovi disposizioni specifiche, per le piccole imprese (ovvero quelle con un numero di dipendenti inferiore a 15) così come previsto dall’art. 9 dlgs citato. Come detto, parte ricorrente ha cercato di giustificare la scelta del rito assumendo che il proprio rapporto di lavoro, pur instaurato con la società convenuta “Datore di Lavoro” solo il 4 gennaio 2016, andrebbe retrodatato in quanto sorto ben prima e con il reale datore di lavoro ovvero “Committente”. La circostanza, qualora fosse vera e provata, potrebbe, in effetti, consentire l’ammissibilità del rito; tuttavia, alla stessa osta quantomeno un fatto che, in modo censurabile, il ricorrente ha omesso di allegare. L’esperienza lavorativa del “Lavoratore” non è stata continua e senza interruzioni, ma, per volontà dello stesso, in data 23 dicembre 2015, ha subito una cesura. In quel frangente, infatti, lo stesso ha rassegnato le dimissioni dalla cooperativa “Beta” presso la quale era assunto. Come si legge nel doc. sub 13 di parte convenuta ( “Datore di Lavoro” ), con decorrenza dal 31 dicembre 2015, il lavoratore ha, per ragioni personali, rassegnato le proprie dimissioni. A tale circostanza potrebbe replicarsi che, posto che la prospettazione difensiva è che la continuità del rapporto dovrebbe misurarsi nei confronti della “Committente” , a nulla rileva che, l’ultimo rapporto prima di quello con “Datore di Lavoro” si sia interrotto per volontà del ricorrente. In ogni caso, anche sotto tale profilo, non può non considerarsi che, almeno per il pur breve lasso temporale intercorso tra le dimissioni e la nuova assunzione, non è certo che il ricorrente abbia continuato a lavorare presso “Committente” . Dall’estratto contributivo non si dà conto di un intermedio rapporto di lavoro sicché, pur di poco, ma il rapporto ha avuto uno iato non potendosi concludere, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, che in tale lasso temporale, il ricorrente abbia, comunque, continuato a lavorare presso “Committente” . Ne consegue che il rapporto di lavoro precedente a quello con l’odierna convenuta (“Datore di Lavoro”), e che si vorrebbe ricondurre a “Committente”, è cessato il 31 dicembre 2015 e lo stesso non si può porre in continuità temporale assoluta con quello sorto il 4 gennaio 2016. Non potendo individuare una totale continuità, il nuovo rapporto con “Datore di Lavoro” , ancorché lo si voglia ricondurre sostanzialmente a “Committente” è sorto sotto la vigenza del dlg 23/15 che, entrato in vigore il 7 marzo 2015, esclude la possibilità del Rito Fornero per l’impugnazione di quei licenziamenti che hanno posto fine a rapporti sorti dopo la predetta data. Il profilo sin qui esaminato risulta dirimente ed assorbe ogni ulteriore questione che, per economia processuale, non necessita di alcun esame. Il ricorso è, per ciò solo inammissibile e ciò senza neppure esaminare l’ulteriore circostanza sulla quale si sono dibattute le difese di parte convenuta e che riguarda l’accordo conciliativo sottoscritto tra il ricorrente e la cooperativa Solo Lavoro. Il 20 giugno 2016, il lavoratore ha sottoscritto con la società “Beta” ed alla presenza del rappresentante sindacale, una transazione. Nelle premesse, le parti hanno dichiarato: Tra le Parti è intercorso un rapporto di lavoro, di cui le Parti omettono la ricostruzione ed ogni allegazione, riconoscendone il valore e la correttezza in ogni sua forma ed articolazione. Il riconoscimento della correttezza del rapporto in ogni sua forma e articolazione significa, per il lavoratore, tra le altre, la rinuncia ad eccepire l’intestazione sostanziale in capo ad altro soggetto diverso dal datore di lavoro. In sostanza, per tutta la durata del rapporto di lavoro avuto con “Beta” e che è ben anteriore al marzo 2015 fino alla data della sottoscrizione del verbale di conciliazione, il ricorrente ha rinunciato a far valere eccezioni che riguardassero la correttezza del rapporto stesso. Quindi, anche la diversa imputazione. E’ pur vero, però, che tale accordo è stato raggiunto con la sola cooperativa ed ancorché “Committente” vi abbia preso parte sottoscrivendolo, la sua partecipazione ha rilievo solo nei confronti della società Solo Lavoro che ne ha rilasciato liberatoria, mentre non vi sono rinunce da parte del lavoratore. Il profilo non risulta, tuttavia, determinante bastando, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, le considerazioni svolte in merito alla non continuità del rapporto lavorativo. Non è possibile, come chiesto dalla difesa ricorrente, procedere alla conversione del rito in quanto l’unica tutela invocata nelle conclusioni è quella accordata dall’art. 18 st. lav., tutela che, in astratto, può essere chiesta solo con il Rito Fornero in quanto rito obbligatorio. Se si mutasse il rito, si farebbe ricorso ad un rito diverso da quello che il legislatore ha previsto per le tutele ex art. 18 e certo non è possibile evitare l’applicabilità di tali misure ricorrendo a quelle del dlgs 23/15 perché non sono state chieste. Dalla soccombenza deriva per il ricorrente, anche tenuto conto del comportamento processuale, la condanna alle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. PQM  Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle convenute nella misura di € 1200 oltre accessori in favore di ciascuna. Si comunichi. Milano il 14 dicembre 2017

Abrogato il Lavoro Accessorio e modificata la responsabilità solidale negli appalti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 il decreto legge n. 25 che contiene le disposizioni, già annunciate dal Governo, di abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (c.d. voucher), nonché di modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Il provvedimento prevede l’eliminazione totale dei voucher attraverso l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015. È stato previsto un periodo transitorio entro il quale i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi , viene modificato il comma 2, dell’articolo 29, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, eliminando la possibilità dei CCNL sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. È stato eliminato il beneficio della preventiva escussione che era concesso prima al committente. Si allega il testo della norma.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2017 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati)di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione non prevede il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2017 e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2016 - 31.12.2016). Per le aziende che applicano il CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (art. 91 CCNL Turismo). Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 . Si allega alla presente un fac simile per la dichiarazione.

Circolare - Comunicazione preventiva distacco transnazionale

Il D.Lgs 136/2016, ha dettato alcune condizioni per il “distacco transnazionale” di lavoratori nel territorio Italiano, volte a garantire i principi di parità (o uniformità) di trattamento e condizioni di tutela dei lavoratori stranieri distaccati in Italia, fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco, con previsioni di obblighi in capo alle aziende estere. A seguito della pubblicazione del D.M. 10 agosto 2016 sulla G.U. del 27 ottobre 2016, a decorrere dal 26 Dicembre 2016, l'impresa stabilita in altri Stati membri (diversi dall’Italia) o in uno Stato terzo/extra UE. che distacca lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in modalità telematica tramite il modello UNI_Distacco_UE, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco. Campo di applicazione (art. 1 DLgs 136/2016 – Circ. Ministero 1/2017 ) Si evidenzia che il distacco transnazionale comprende, in senso ampio, una serie di circostanze che comportino la presenza temporanea nel nostro Paese di personale dipendente da aziende straniere (distacco infragruppo, appalto, somministrazione), a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante. Nel settore del trasporto su strada, il decreto trova applicazione nei casi di somministrazione transnazionale di autisti e di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio, esclusi i casi di mero transito. Note operative e pratiche: Il soggetto distaccante (estero), deve registrarsi attraverso il portale clic lavoro: www.cliclavoro.gov.it Le credenziali ottenute sono utili per inserire le comunicazioni di distacco, o consultare l’archivio delle comunicazioni inviate di propria pertinenza. I dati comunicati sono resi disponibili per la consultazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail. Queste le tipologie di comunicazione: - “Comunicazione Preventiva’ da iniviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco - “Comunicazione Preventiva Posticipata”, da inviare in deroga al termine ordinario, qualora sussista una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. - “Comunicazione di annullamento”, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di uno o più dati c.d. "essenziali", entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio del distacco. I dati qualificati come essenziali sono: − il codice identificativo del prestatore di servizi (distaccante); − lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; − il codice fiscale del soggetto distaccatario; − il codice identificativo del lavoratore; − lo Stato di nascita del lavoratore: − la cittadinanza del lavoratore. E’ poi prevista una ulteriore comunicazione - “Comunicazione di Variazione” – che riguarda uno o più dati “non essenziali” e deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. I dati non essenziali sono: − data di inizio, fine e durata del distacco; − luogo di svolgimento della prestazione di servizi; − tipologia dei servizi (codice Ateco); − generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b) (il referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti); − generalità del referente di cui al comma 4 (referente con poteri di rappresentanza per tenere rapporti con le parti sociali); − numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione. , in luogo delle comunicazioni di cui sopra, deve essere inviata una dichiarazione preventiva (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione. utilizzato il modello CAB_UNI_UE all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it Si invita a consultare il sito http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.asp... Sanzioni (articolo 12, comma 1 del D.Lgs 136/2016) Le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicazione (preventiva, di variazione o di annullamento), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (articolo 12, comma 4, D.Lgs. 136/2016). Alle violazioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione sarà applicata nella misura minima, e cioè di 150 euro, per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il procedimento sarà comunque estinguibile ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, con il pagamento in misura ridotta della misura pari a 1/3 del massimo e cioè 166,67 euro. Ulteriori obblighi sull’impresa estera distaccante L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti: - Un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; - Un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali; pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro. - Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016 e n. 1/2017 e relativi allegati

Somministrazione 2014: comunicazione obbligatoria entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2015 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali. I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello qui allegato, sono: il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; i motivi dell’utilizzo; la durata dei contratti; il numero e la qualifica dei lavoratori Il periodo di riferimento è l’anno 2014 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata (PEC). In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, la normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro. Per completezza ricordiamo che la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso e solo ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione. Si allegano i modelli per le predette comunicazioni.