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Circolare - Comunicazione preventiva distacco transnazionale

  • Pubblicato il:  10 agosto 2016
  • Categoria:   Circolari

Il D.Lgs 136/2016, ha dettato alcune condizioni per il “distacco transnazionale” di lavoratori nel territorio Italiano, volte a garantire i principi di parità (o uniformità) di trattamento e condizioni di tutela dei lavoratori stranieri distaccati in Italia, fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco, con previsioni di obblighi in capo alle aziende estere.

A seguito della pubblicazione del D.M. 10 agosto 2016 sulla G.U. del 27 ottobre 2016, a decorrere dal 26 Dicembre 2016, l'impresa stabilita in altri Stati membri (diversi dall’Italia) o in uno Stato terzo/extra UE. che distacca lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in modalità telematica tramite il modello UNI_Distacco_UE, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco.

Campo di applicazione (art. 1 DLgs 136/2016 – Circ. Ministero 1/2017 )

Si evidenzia che il distacco transnazionale comprende, in senso ampio, una serie di circostanze che comportino la presenza temporanea nel nostro Paese di personale dipendente da aziende straniere (distacco infragruppo, appalto, somministrazione), a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.

Nel settore del trasporto su strada, il decreto trova applicazione nei casi di somministrazione transnazionale di autisti e di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio, esclusi i casi di mero transito.

Note operative e pratiche:

Il soggetto distaccante (estero), deve registrarsi attraverso il portale clic lavoro: www.cliclavoro.gov.it

Le credenziali ottenute sono utili per inserire le comunicazioni di distacco, o consultare l’archivio delle comunicazioni inviate di propria pertinenza.

I dati comunicati sono resi disponibili per la consultazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail.

Queste le tipologie di comunicazione:

- “Comunicazione Preventiva’ da iniviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco

- “Comunicazione Preventiva Posticipata”, da inviare in deroga al termine ordinario, qualora sussista una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.

- “Comunicazione di annullamento”, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di uno o più dati c.d. "essenziali", entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio del distacco.

I dati qualificati come essenziali sono:

− il codice identificativo del prestatore di servizi (distaccante);

− lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;

− il codice fiscale del soggetto distaccatario;

− il codice identificativo del lavoratore;

− lo Stato di nascita del lavoratore:

− la cittadinanza del lavoratore.

E’ poi prevista una ulteriore comunicazione - “Comunicazione di Variazione” – che riguarda uno o più dati “non essenziali” e deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

I dati non essenziali sono:

− data di inizio, fine e durata del distacco;

− luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

− tipologia dei servizi (codice Ateco);

− generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b) (il referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti);

− generalità del referente di cui al comma 4 (referente con poteri di rappresentanza per tenere rapporti con le parti sociali);

− numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione.

, in luogo delle comunicazioni di cui sopra, deve essere inviata una dichiarazione preventiva (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione. utilizzato il modello CAB_UNI_UE all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it

Si

invita a consultare il sito

http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.asp...

Sanzioni

(articolo 12, comma 1 del D.Lgs 136/2016)

Le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicazione (preventiva, di variazione o di annullamento), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

In

ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000

euro (articolo 12, comma 4, D.Lgs. 136/2016).

Alle

violazioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui

all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

In caso di

ottemperanza alla diffida, la sanzione sarà applicata nella misura minima, e

cioè di 150 euro, per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

In caso di

mancata ottemperanza alla diffida, il procedimento sarà comunque estinguibile

ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, con il pagamento in misura ridotta

della misura pari a 1/3 del massimo e cioè 166,67 euro.

Ulteriori obblighi

sull’impresa estera distaccante

L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti:

- Un referente, elettivamente domiciliato in Italia,

incaricato di inviare e ricevere atti e documenti;

- Un referente con poteri di rappresentanza per tenere i

rapporti con le parti sociali;

pena l’applicazione di una

sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro.

- Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016 e n. 1/2017 e

relativi allegati

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