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Risarcimento del danno da ritardo/cancellazione

  • Pubblicato il:  2 aprile 2024
  • Categoria:   Articoli

I diritti dei passeggeri nell’Unione Europea

Ai passeggeri che viaggiano nell’ambito dell’Unione Europea a bordo di treni, aerei, autobus e navi, ossia usufruendo di mezzi di trasporto ad uso collettivo, sono riconosciuti dalla normativa europea una serie di diritti essenziali comuni. Tali diritti vengono poi meglio specificati in singoli regolamenti, direttamente applicabili in ciascuno Stato membro.

Fondamentale in materia di trasporti il Libro Bianco della Commissione Europea adottato il 28 marzo 2011, che costituisce la base per l’interpretazione dei singoli regolamenti e che prevede espressamente la necessità di “definire un’interpretazione uniforme della legislazione dell’Unione Europea sui diritti dei passeggeri e assicurarne l’applicazione effettiva e armonizzata, per garantire sia condizioni eque di concorrenza per il settore sia uno standard europeo di protezione dei cittadini.” Nel quadro della politica comune dei trasporti, è quindi importante tutelare i diritti dei passeggeri e migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto, nella specifica considerazione che l’utente è parte debole del contratto di trasporto e che pertanto dovrà essere destinatario di una specifica tutela.

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione offrono, in specie, lo spunto per approfondire la normativa esistente con riferimento al trasporto aereo e ferroviario e per trattare la tematica centrale e di maggiore interesse relativa al risarcimento del danno nei casi di cancellazione, ritardo o impedito imbarco.

Il trasporto aereo: rimborsi e risarcimenti del danno in caso di ritardo, cancellazione o di negato imbarco

Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri di aeromobili sono stabilite dal Regolamento CE 261/2004 del 11 febbraio 2004, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in sostituzione del precedente Regolamento CEE 295/91. Il Regolamento punta a garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, a condizione che gli stessi dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all’accettazione, tranne in caso di cancellazione, all’ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi entro quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri coinvolti hanno diritto:

  • al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
  • ad un servizio di assistenza;
  • a un risarcimento fissato a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km; € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1.500 km e fino a 3.500 km, € 600,00 per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.

In caso di ritardi prolungati per almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale. In caso contrario avranno diritto a vedersi rimborsati i costi sostenuti per un eventuale alloggio e bevande e cibi gratuiti in volo. Fermo sempre il diritto del passeggero di richiedere un risarcimento ulteriore, nel rispetto della normativa nazionale, qualora abbia subito un danno maggiore.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha anche chiarito che i passeggeri che giungono a destinazione con tre o più ore di ritardo sull’ora di arrivo prevista e i passeggeri i cui voli siano stati cancellati possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo o la cancellazione siano causati da circostanze eccezionali. Secondo il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo.

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di ritardo o cancellazione di un volo aereo: la recente giurisprudenza

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali subiti dai passeggeri a seguito del ritardo o della cancellazione di un volo aereo, la Suprema Corte (Cass. Sez. III, 29/11/2023, n. 33276) ha recentemente esaminato un caso di un passeggero che richiedeva il ristoro dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale per non aver potuto presenziare al funerale del padre a causa della cancellazione del proprio volo. La Cassazione ha dapprima richiamato l’art. 2059 C.c. che stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile quando:

  • il fatto illecito costituisce un reato;
  • la legge prevede espressamente il risarcimento;
  • il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione. In questo caso è necessario che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia rappresentato da semplici disagi.

Compiuta questa premessa, la Corte ha censurato la sentenza impugnata ritenendo il risarcimento forfettario di € 600,00 erogato dalla Compagnia aerea inadeguato, sull’assunto che “le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del Giudice di merito, nell'ambito del pregiudizio bagattellare.”

Il trasporto ferroviario: rimborsi e risarcimento del danno in caso di prolungato ritardo e cancellazione

In materia di trasporto ferroviario i diritti e gli obblighi dei passeggeri sono stabiliti invece nel recentissimo Regolamento UE 2021/782, entrato in vigore il 7 giugno 2023 in sostituzione del Regolamento CE 1371/2007. L’obbiettivo del Regolamento del 2007, che non deve intendersi modificato, è quello di migliorare l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario prevedendo specifiche tutele per i passeggeri in caso di disservizi, oltre a puntuali obblighi informativi circa le condizioni generali del contratto di trasporto, orari e condizioni di viaggio, servizi disponibili a bordo e procedure di reclamo, oltre rimedi specifici in caso di ritardo, soppressione del treno e lesioni o decesso del passeggero. Inoltre, in un’ottica di tutela globale e non discriminatoria, il Regolamento mira a garantire adeguata accessibilità ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta attraverso la previsione di specifici adempimenti a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle stazioni.

I passeggeri nel caso di ritardi e cancellazioni hanno diritto ad ottenere il rimborso del costo del biglietto o in alternativa il proseguimento del viaggio, che deve essere garantito nel più breve tempo possibile da parte del vettore. Il risarcimento del danno conseguente a ritardo richiede che il ritardo sia di almeno 60 minuti, tuttavia, lo stesso è escluso quando questo sia dovuto a condizioni meteorologiche estreme, gravi calamità naturali e crisi sanitarie, nonché sia derivante da colpa del passeggero e dal comportamento di terzi.

La recente giurisprudenza

Alla luce di quanto sopra, si deve comunque ricordare che la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III – Ordinanza 9 ottobre 2023 n. 28244) ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito da una passeggera in viaggio sul treno regionale Roma Termini-Cassino, arrivato a destinazione con quasi 24 ore di ritardo e per l’omissione di un adeguato servizio di assistenza ai viaggiatori. Si deve ritenere, quindi che, in caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore.