L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2022 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2023 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2022 - 31.12.2022). Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.
L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.
Chiarimenti Ispettorato del Lavoro del 19.11.2019 in materia di responsabilità solidale del committente per debiti contributivi e termini esercizio relativa azione da parte degli Enti previdenziali - art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
utilizzo dei lavoratori somministrati. termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2020 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2019 - 31.12.2019). La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le aziende potranno, inoltre, trasmettere la stessa attraverso le associazioni datoriali. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.
Ricordiamo con la presente che il 31 gennaio pv scade il termine per inviare i dati relativi all'utilizzo dei lavoratori somministrati. I datori di lavoro che hanno utilizzato nell'anno 2018 lavoratori in somministrazione sono tenuti a darne comunicazione entro e non oltre il 31 gennaio 2019. La comunicazione, che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dovrà contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le aziende potranno, inoltre, trasmettere la stessa attraverso le associazioni datoriali. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.
Con la presente ricordiamo che l'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati con riferimento all’anno precedente. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2018. La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori. Per quanto riguarda la Lombardia gli indirizzi sono i seguenti: MILANO MONZA LODI FILCAMS CGIL C.so di P.ta Vittoria 43 20122 Milano tel. 025453423 filcamsmilano@pecgil.it FILCAMS CGIL Via Premuda, 17 20900 Monza tel. 039745413 filcams.monzabrianza@pecgil.it FILCAMS CGIL Via Lodivecchio 31 26900 Lodi tel. 03716160 FISASCAT CISL Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano tel. 022771141 fisascatmilano@pecsafnazionale.cisl.it FISASCAT CISL Via Dante 17/a 20052 Monza tel. 0392399230 FISASCAT CISL Piazzetta Forni 26900 Lodi Tel. 03715910201 UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it La comunicazione annuale può essere inoltrata alle OO.SS. tramite l'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce. Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 .
L'articolo
36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende (indipendentemente
dal numero dei dipendenti occupati)di comunicare alle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei
lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative
all'utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione non prevede il nome
dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio
2017 e
le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2016 -
31.12.2016). Per le aziende che applicano il CCNL del Turismo il termine è il
20 febbraio (art. 91 CCNL Turismo). Si
ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 . Si allega alla presente un fac simile per la
dichiarazione.
Il
D.Lgs 136/2016, ha dettato alcune condizioni per il “distacco transnazionale”
di lavoratori nel territorio Italiano, volte a garantire i principi di parità
(o uniformità) di trattamento e condizioni di tutela dei lavoratori stranieri
distaccati in Italia, fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del
distacco, con previsioni di obblighi in capo alle aziende estere.
A seguito
della pubblicazione del D.M. 10 agosto 2016 sulla G.U. del 27 ottobre 2016, a
decorrere dal 26 Dicembre 2016, l'impresa stabilita in altri Stati membri
(diversi dall’Italia) o in uno Stato terzo/extra UE. che distacca lavoratori in
Italia, ha l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in modalità telematica tramite
il modello UNI_Distacco_UE, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del
distacco.
Campo
di applicazione (art. 1 DLgs 136/2016 – Circ. Ministero 1/2017 )
Si evidenzia
che il distacco transnazionale comprende, in senso ampio, una serie di
circostanze che comportino la presenza temporanea nel nostro Paese di personale
dipendente da aziende straniere (distacco infragruppo, appalto,
somministrazione), a condizione che durante il periodo di distacco continui a
sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa
distaccante.
Nel settore
del trasporto su strada, il decreto trova applicazione nei casi di
somministrazione transnazionale di autisti e di impiego di lavoratori per
l’effettuazione di operazioni di cabotaggio, esclusi i casi di mero transito.
Note
operative e pratiche:
Il soggetto distaccante
(estero), deve registrarsi attraverso il portale clic lavoro:
www.cliclavoro.gov.it
Le
credenziali ottenute sono utili per inserire le comunicazioni di distacco, o
consultare l’archivio delle comunicazioni inviate di propria pertinenza.
I dati
comunicati sono resi disponibili per la consultazione da parte dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail.
Queste le
tipologie di comunicazione:
- “Comunicazione Preventiva’ da
iniviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco
- “Comunicazione Preventiva
Posticipata”, da inviare in deroga al termine ordinario, qualora sussista una
certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno
successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.
- “Comunicazione di annullamento”,
prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione
di uno o più dati c.d. "essenziali", entro le ore 24 del giorno
precedente all'inizio del distacco.
I dati
qualificati come essenziali sono:
− il
codice identificativo del prestatore di servizi (distaccante);
− lo Stato di stabilimento
del prestatore di servizi;
− il codice fiscale del
soggetto distaccatario;
− il codice
identificativo del lavoratore;
− lo Stato
di nascita del lavoratore:
− la
cittadinanza del lavoratore.
E’ poi
prevista una ulteriore comunicazione - “Comunicazione di Variazione” – che
riguarda uno o più dati “non essenziali” e deve essere trasmessa entro 5 giorni
dal verificarsi dell’evento modificativo.
I dati non essenziali sono:
− data di inizio, fine e durata del distacco;
− luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
− tipologia dei servizi (codice Ateco);
− generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera
b) (il referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti);
− generalità del referente di cui al comma 4 (referente con poteri di rappresentanza
per tenere rapporti con le parti sociali);
− numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività
di somministrazione.
, in luogo
delle comunicazioni di cui sopra, deve essere inviata una dichiarazione
preventiva (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della
prima operazione. utilizzato il modello CAB_UNI_UE all’indirizzo di posta
elettronica
Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it
Si invita a consultare il sito http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.asp... Sanzioni (articolo 12, comma 1 del D.Lgs 136/2016) Le
violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicazione
(preventiva, di variazione o di annullamento), sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni
lavoratore interessato.
In ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (articolo 12, comma 4, D.Lgs. 136/2016). Alle violazioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione sarà applicata nella misura minima, e cioè di 150 euro, per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il procedimento sarà comunque estinguibile ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, con il pagamento in misura ridotta della misura pari a 1/3 del massimo e cioè 166,67 euro. Ulteriori obblighi sull’impresa estera distaccante L’impresa distaccante deve
nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti:
- Un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; - Un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali; pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro. - Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016 e n. 1/2017 e relativi allegati
Entro il 31 gennaio 2015 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali. I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello qui allegato, sono: il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; i motivi dell’utilizzo; la durata dei contratti; il numero e la qualifica dei lavoratori Il periodo di riferimento è l’anno 2014 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata (PEC). In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, la normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro. Per completezza ricordiamo che la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso e solo ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione. Si allegano i modelli per le predette comunicazioni.