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Circolare - Entro il 31 gennaio 2023 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2022 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2023 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2022 - 31.12.2022). Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2020 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

utilizzo dei lavoratori somministrati. termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2020 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2019 - 31.12.2019). La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le aziende potranno, inoltre, trasmettere la stessa attraverso le associazioni datoriali. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - Comunicazione annuale somministrati

Ricordiamo con la presente che il 31 gennaio pv scade il termine per inviare i dati relativi all'utilizzo dei lavoratori somministrati. I datori di lavoro che hanno utilizzato nell'anno 2018 lavoratori in somministrazione sono tenuti a darne comunicazione entro e non oltre il 31 gennaio 2019. La comunicazione, che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dovrà contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Le aziende potranno, inoltre, trasmettere la stessa attraverso le associazioni datoriali. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2018 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

Con la presente ricordiamo che l'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati con riferimento all’anno precedente. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2018. La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori. Per quanto riguarda la Lombardia gli indirizzi sono i seguenti: MILANO MONZA LODI FILCAMS CGIL C.so di P.ta Vittoria 43 20122 Milano tel. 025453423 filcamsmilano@pecgil.it FILCAMS CGIL Via Premuda, 17 20900 Monza tel. 039745413 filcams.monzabrianza@pecgil.it FILCAMS CGIL Via Lodivecchio 31 26900 Lodi tel. 03716160 FISASCAT CISL Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano tel. 022771141 fisascatmilano@pecsafnazionale.cisl.it FISASCAT CISL Via Dante 17/a 20052 Monza tel. 0392399230 FISASCAT CISL Piazzetta Forni 26900 Lodi Tel. 03715910201 UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it UILTUCS UIL Via A. Campanini, 7 20124 Milano tel. 027606791 mail@pec.uiltucslombardia.it La comunicazione annuale può essere inoltrata alle OO.SS. tramite l'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce. Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 .

Circolare - Entro il 31 gennaio 2017 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati)di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione non prevede il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2017 e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2016 - 31.12.2016). Per le aziende che applicano il CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (art. 91 CCNL Turismo). Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 . Si allega alla presente un fac simile per la dichiarazione.

Circolare - Comunicazione preventiva distacco transnazionale

Il D.Lgs 136/2016, ha dettato alcune condizioni per il “distacco transnazionale” di lavoratori nel territorio Italiano, volte a garantire i principi di parità (o uniformità) di trattamento e condizioni di tutela dei lavoratori stranieri distaccati in Italia, fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco, con previsioni di obblighi in capo alle aziende estere. A seguito della pubblicazione del D.M. 10 agosto 2016 sulla G.U. del 27 ottobre 2016, a decorrere dal 26 Dicembre 2016, l'impresa stabilita in altri Stati membri (diversi dall’Italia) o in uno Stato terzo/extra UE. che distacca lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in modalità telematica tramite il modello UNI_Distacco_UE, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco. Campo di applicazione (art. 1 DLgs 136/2016 – Circ. Ministero 1/2017 ) Si evidenzia che il distacco transnazionale comprende, in senso ampio, una serie di circostanze che comportino la presenza temporanea nel nostro Paese di personale dipendente da aziende straniere (distacco infragruppo, appalto, somministrazione), a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante. Nel settore del trasporto su strada, il decreto trova applicazione nei casi di somministrazione transnazionale di autisti e di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio, esclusi i casi di mero transito. Note operative e pratiche: Il soggetto distaccante (estero), deve registrarsi attraverso il portale clic lavoro: www.cliclavoro.gov.it Le credenziali ottenute sono utili per inserire le comunicazioni di distacco, o consultare l’archivio delle comunicazioni inviate di propria pertinenza. I dati comunicati sono resi disponibili per la consultazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail. Queste le tipologie di comunicazione: - “Comunicazione Preventiva’ da iniviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco - “Comunicazione Preventiva Posticipata”, da inviare in deroga al termine ordinario, qualora sussista una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. - “Comunicazione di annullamento”, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di uno o più dati c.d. "essenziali", entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio del distacco. I dati qualificati come essenziali sono: − il codice identificativo del prestatore di servizi (distaccante); − lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; − il codice fiscale del soggetto distaccatario; − il codice identificativo del lavoratore; − lo Stato di nascita del lavoratore: − la cittadinanza del lavoratore. E’ poi prevista una ulteriore comunicazione - “Comunicazione di Variazione” – che riguarda uno o più dati “non essenziali” e deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. I dati non essenziali sono: − data di inizio, fine e durata del distacco; − luogo di svolgimento della prestazione di servizi; − tipologia dei servizi (codice Ateco); − generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b) (il referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti); − generalità del referente di cui al comma 4 (referente con poteri di rappresentanza per tenere rapporti con le parti sociali); − numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione. , in luogo delle comunicazioni di cui sopra, deve essere inviata una dichiarazione preventiva (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione. utilizzato il modello CAB_UNI_UE all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it Si invita a consultare il sito http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.asp... Sanzioni (articolo 12, comma 1 del D.Lgs 136/2016) Le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicazione (preventiva, di variazione o di annullamento), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (articolo 12, comma 4, D.Lgs. 136/2016). Alle violazioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione sarà applicata nella misura minima, e cioè di 150 euro, per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il procedimento sarà comunque estinguibile ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, con il pagamento in misura ridotta della misura pari a 1/3 del massimo e cioè 166,67 euro. Ulteriori obblighi sull’impresa estera distaccante L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti: - Un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; - Un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali; pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro. - Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016 e n. 1/2017 e relativi allegati

Somministrazione 2014: comunicazione obbligatoria entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2015 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali. I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello qui allegato, sono: il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; i motivi dell’utilizzo; la durata dei contratti; il numero e la qualifica dei lavoratori Il periodo di riferimento è l’anno 2014 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata (PEC). In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, la normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro. Per completezza ricordiamo che la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso e solo ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione. Si allegano i modelli per le predette comunicazioni.