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Bocciata la proposta di congedi paritari: occasione persa o rimandata?

Il parere negativo espresso dalla Commissione Bilancio della Camera sulla proposta di legge A.C. 2228, volta a rendere paritari i congedi tra madri e padri, rappresenta una battuta d’arresto significativa nel percorso verso una più equilibrata condivisione delle responsabilità familiari. La proposta mirava ad aumentare l’indennità di maternità e, soprattutto, a superare la tradizionale asimmetria tra congedi obbligatori di maternità e paternità, introducendo un sistema più equilibrato tra i due genitori. Attualmente il sistema italiano prevede tre strumenti principali: il congedo di maternità obbligatorio, della durata di cinque mesi e retribuito all’80% (spesso elevato al 100% dai CCNL) il congedo di paternità obbligatorio, limitato a dieci giorni retribuiti al 100%; i congedi parentali facoltativi, per un massimo di dieci mesi complessivi tra i genitori (undici se il padre utilizza almeno tre mesi), con indennità progressivamente decrescente tra l’80% e il 30%. La proposta di legge avrebbe modificato il Testo Unico in materia di maternità e paternità, introducendo un congedo di paternità obbligatorio di cinque mesi, fruibile entro i primi diciotto mesi di vita del figlio e interamente retribuito e, contestualmente, stabilizzare l’indennità di maternità al 100%. L’obiettivo dichiarato era quello di favorire un riequilibrio effettivo dei tempi di cura, incentivando la partecipazione dei padri, contribuendo in tal modo a ridurre il divario occupazionale e retributivo di genere. I dati parlano chiaro: solo una minoranza dei padri ricorre agli strumenti esistenti, mentre quasi tutte le madri usufruiscono delle tutele previste. Questa asimmetria si riflette anche sul piano economico, contribuendo alla persistenza dei pregiudizi di genere e le difficoltà delle donne nel mercato del lavoro. La proposta è stata però respinta per ragioni di sostenibilità finanziaria, ma il tema dei congedi paritari è destinato a tornare al centro del dibattito. Il confronto con gli altri Paesi europei appare particolarmente significativo: in molti ordinamenti i congedi sono già strutturati secondo criteri di sostanziale parità tra i genitori, mentre l’Italia continua a mantenere un assetto fortemente sbilanciato. L’esperienza internazionale mostra inoltre come una maggiore partecipazione femminile al lavoro rappresenti non solo un obiettivo di equità sociale, ma anche un fattore di crescita economica e di aumento del prodotto interno lordo. Non possiamo permetterci di perdere un’occasione: garantire tempi di cura equilibrati tra madri e padri non è soltanto una misura di equità sociale, ma un investimento diretto alla crescita economica del Paese.

Elevazione dell’indennità di congedo parentale 2025: le istruzioni INPS

L’Inps, con circolare n. 95 del 26 maggio 2025 , ha offerto istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, che per l’anno 2025 ha elevato l’indennità di congedo parentale all’80% per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale, purché i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore o entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi (in applicazione delle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli 2 mesi indennizzati all’80%. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Si rinvia al contenuto della circolare per le modalità e gli esempi concreti. Qui di seguito il link: Circolare numero 95 del 26-05-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’innalzamento a € 3.000 del limite di esenzione dei  fringe benefit , previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del  Testo unico delle imposte sui redditi  (TUIR), in favore dei lavoratori dipendenti (e redditi assimilati) che hanno figli fiscalmente a carico. L’art. 51, comma 3, terzo periodo del TUIR prevede che il valore dei beni venduti e dei servizi prestati in favore del lavoratore non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di € 258,23. Il superamento di detto importo comporta la tassazione dell’intero ammontare, e non soltanto dell’ammontare eccedente. In deroga a tale disciplina, e solo per il 2023, l’art. 40 del Decreto Lavoro ha stabilito un nuovo limite massimo, fissandolo appunto a € 3.000, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsare ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, in linea con quanto previsto dal c.d. Decreto Aiuti bis (art. 12 DL 115/2022), limitando tale beneficio ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (come da art. 12, comma 2, TUIR). L’agevolazione è riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, titolare di reddito da lavoro subordinato e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso risulti a carico di entrambi i genitori e spetta altresì nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale. In questi casi, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai Lavoratori nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di € 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi da 182 a 189 della L. 208/2015 anche nell’eventualità in cui siano fruiti, su scelta del lavoratore, in sostituzione di tutto o parte dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa (se sono stati siglati accordi aziendali o territoriali che prevedano la sostituibilità dei premi di risultato e degli utili con i benefit - vedasi anche Circolare n. 28/E del 15.6.2016). Per le utenze a cavallo degli anni 2022 (relative a spese 2022 ma pagate nel 2023) le somme già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell’art. 12 del Decreto Aiuti bis. E’ importante sottolineare che i datori di lavoro possono provvedere all’attuazione dell’agevolazione solo previa informativa alle RSU, ove presenti in azienda. Il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla informativa purché la stessa avvenga in ogni caso entro la chiusura del medesimo periodo di imposta *** CCNL

Pubblicato decreto famiglia

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il decreto legislativo legge 30 giugno 2022, n. 105 , relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. La norma introduce modifiche a diverse disposizioni legislative in materia di rapporti di lavoro. Vediamo qui in sintesi le più importanti. Decreto legislativo 151/2001: viene prevista la stabilizzazione del congedo parentale obbligatorio: “ Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio . In caso di parto plurimo, la durata del congedo e’ aumentata a venti giorni lavorativi .” In materia di congedo parentale, la nuova norma estende il diritto all'indennità fino ai 12 anni di vita del bambino e prevede una diversa ripartizione tra i genitori. In particolare, l'indennità rimane pari al 30% della retribuzione, ma spetta: in misura di tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi; per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro. Legge 104/92: - è stato introdotto l’art. 2bis relativo al divieto di discriminazione o trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , all' articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura; - i beneficiari dei permessi ex art. 33 L. 104/92 si estendono anche a convivenza di fatto e unioni civili. Inoltre, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli elencati nell’art. 33, che possono quindi fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità. - l’utilizzo dei tre giorni di astensione dal lavoro comporterà inoltre il diritto da parte del beneficiario ad accedere in via prioritaria allo smart working , misura che riguarda sia i familiari che prestano assistenza che i soggetti con disabilità. Legge 81/17: all’art. 18 è stato introdotto il comma 3bis: i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell' articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. D.lgs 81/15: all’art. 8, tra i soggetti ai quali è riconosciuta la priorità di trasformazione del rapporto da full time a part time sono stati aggiunti la parte di un'unione civile di cui all' articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge; sempre all’art. 8 è stato introdotto il comma 5bis in base la lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Focus sulle misure introdotte a favore dei lavoratori con figli in quarantena e DAD

Con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 il Governo ha introdotto anche interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare: il genitore di figlio convivente minore di sedici anni , lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile , il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di quattordici anni , alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i predetti periodi di astensione , è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 , e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto , al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Smart working e congedi ai lavoratori in caso di quarantena dei figli fino a 14 anni

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre c.a., il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2020 . Di particolare interesse, in materia di lavoro, l’articolo 5 relativo al “ Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici ”. Il citato articolo dispone che: Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici , disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al punto 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del punto 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del punto 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai punti 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio può essere riconosciuto , ai sensi del punto 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 . Il beneficio di cui ai punti da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente punto. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande In allegato il testo del provvedimento.

Assistenza disabile anche nelle unioni civili e convivenze di fatto

L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 qui allegata, fornisce le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui: - alla legge n.76/2016 Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”; sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5.6.2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni. In particolare, la circolare dell’Istituto evidenzia che: – la parte di un unione civile , che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di: permessi ex lege n. 104/92, congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ; – il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di: permessi ex lege n. 104/92. Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario- e i conviventi di fatto -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92- possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea. A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli appositamente aggiornati : SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità); SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità). La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016. Si allega il testo della circolare.