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Circolare - Assistenza disabile anche nelle unioni civili e convivenze di fatto
- Pubblicato il: 27 febbraio 2017
- Categoria: Circolari
L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 qui allegata, fornisce le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui:
- alla legge n.76/2016 Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”;
sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5.6.2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni.
In particolare, la circolare dell’Istituto evidenzia che:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi ex lege n. 104/92,
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ;
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi ex lege n. 104/92.
Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario- e i conviventi di fatto -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92- possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea.
A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli appositamente aggiornati:
- SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).
Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.
Si allega il testo della circolare.