Vai al contenuto principale
Indietro

Congedo di paternità obbligatorio ai genitori intenzionali

Messaggio INPS 3322 del 5 novembre

Pubblicato il 12 novembre 2025
Mano di un neonato che stringe il dito di un adulto, in primo piano su un tessuto scuro dai riflessi lucidi

Con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in materia di congedo di paternità obbligatorio, a seguito della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale.

Con la storica pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato incostituzionale l’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 151/2001, nella parte in cui non riconosceva il diritto al congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice genitore intenzionale di una coppia di donne, entrambe registrate come genitori nei registri dello stato civile.

La sentenza ha rappresentato una tappa significativa nel percorso di riconoscimento della parità dei diritti genitoriali, soprattutto per le coppie omogenitoriali femminili.

E’ stato sancito, in sostanza, il diritto della lavoratrice che, pur non essendo la madre biologica, è riconosciuta civilmente come genitore, di usufruire dello stesso diritto al congedo garantito ai padri lavoratori.

La decisione della Corte Costituzionale ha portato l’INPS ad adeguare le proprie prassi amministrative, estendendo il diritto e chiarendo le modalità applicative e i termini temporali.

  • Effetti della sentenza e decorrenza

Dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, la norma ritenuta incostituzionale cessa di produrre effetti.

L’estensione del diritto non riguarda solo il futuro, ma si applica anche a:

  • procedimenti amministrativi o giudiziari ancora in corso;
  • domande già presentate ma non ancora definite;
  • periodi di congedo ancora da fruire.

Pertanto, il nuovo orientamento si applica a tutti i rapporti non ancora esauriti o definiti al momento della sentenza, in base al principio di uguaglianza sostanziale.

  • Congedi di paternità antecedenti al 24 luglio 2025

Le fruizioni di congedo effettuate prima del 24 luglio 2025 da lavoratrici genitori intenzionali non sono considerate indebite, purché rispettassero le disposizioni allora vigenti.

Di conseguenza, non è previsto alcun obbligo di restituzione delle somme percepite.

La Corte ha infatti stabilito che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità operano ex nunc, cioè dal momento della pubblicazione della sentenza, senza retroagire sui rapporti già conclusi.

  • Modalità di riesame delle domande

Le domande di congedo presentate da lavoratrici genitori intenzionali per periodi precedenti al 24 luglio 2025 devono essere riesaminate dalle strutture territoriali dell’INPS.

Il riesame avviene solo su richiesta dell’interessata, che deve presentare un’istanza alla sede competente.

La sede INPS verificherà:

  • la sussistenza del diritto secondo la nuova interpretazione normativa;
  • la regolarità della domanda originaria;
  • il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

Pertanto, se le condizioni risultano soddisfatte, potrà essere riconosciuto il diritto al congedo e al pagamento diretto dell’indennità.

  • Termini di prescrizione e decadenza

L’INPS ricorda due limiti temporali fondamentali:

Prescrizione annuale: (art. 6, comma 6, L. 138/1943)

→ i crediti da prestazioni previdenziali si prescrivono in un anno, salvo sospensioni o interruzioni.

Decadenza annuale: (art. 47, comma 3, D.P.R. 639/1970)

→ la domanda o il ricorso devono essere presentati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.