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Decreto Legge su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Pubblicato in Gazzetta il D.L. recante “ Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile ” . Pone l’accento su prevenzione, formazione e rafforzamento dei controlli , introducendo misure di incentivazione economica per le imprese che investono in sicurezza e prevedendo l’integrazione di temi quali violenza e molestie sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro: Decreto Legge 159 del 31 ottobre 2025

La sicurezza sul lavoro torna a essere un tema centrale nel dibattito politico e sociale, grazie nuovo decreto-legge N. 159/2025. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro, nasce dalle richieste delle parti sociali in risposta all’aumento preoccupante degli incidenti sul lavoro. Con questo decreto, il Governo e le parti sociali hanno l'obiettivo potenziare il sistema di prevenzione, migliorando la formazione dei lavoratori e l’efficacia dei controlli. Non si tratta solo di semplici cambiamenti nelle leggi, ma di innovazioni concrete che prevedono l’introduzione di strumenti digitali per rendere i controlli più tracciabili e trasparenti. Le principali novità riguardano: Formazione obbligatoria e tracciabile La formazione diventerà più rigorosa e, per alcune figure come i preposti, dovrà essere svolta obbligatoriamente in presenza . Si prevede l’introduzione di un badge elettronico per monitorare il percorso formativo e l’uso di strumenti digitali come il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma SIISL , che raccoglieranno tutte le informazioni sulla formazione in materia di sicurezza. Aggiornamento del D.Lgs. 81/08 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà aggiornato per includere anche i temi della violenza e delle molestie sul lavoro . Questo comporterà l’obbligo di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’introduzione in azienda di procedure di prevenzione e protezione concrete e formazione specifica. Appalti e subappalti badge di cantiere, patente a punti tracciabilità dei lavori in appalto e subappalto, attraverso piattaforme informatiche. Incentivi e modelli organizzativi Saranno previsti incentivi economici, anche tramite revisione dei premi assicurativi, per le piccole e medie imprese che adottano procedure virtuose volte alla prevenzione e protezione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Definizione degli spazi confinati Anche se è già stato raggiunto un accordo tra Stato e Regioni, il decreto introdurrà una nuova cornice normativa per definire in modo più preciso cosa si intende per “spazi confinati”. La disciplina dettagliata verrà stabilita in successivi decreti attuativi. Tutele per studenti, docenti e campagne informative Sarà confermata la copertura assicurativa Inail per studenti e insegnanti, anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, verrà avviata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione e ridurre il rischio di infortuni. Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL ai fini dei controlli

Accordo Stato Regioni sulla formazione in tema di sicurezza

L’Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno stesso. Sancito nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, l’Accordo, è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Legge 17 febbraio 2025, n. 21: la sicurezza diventa materia di studio nelle scuole

Con la pubblicazione in GU n. 52 del 4 marzo 2025 è entrata ufficialmente in vigore la  Legge 17 febbraio 2025, n. 21 , concernente  “l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.” La Legge 21/2025 modifica l’articolo 3 della Legge 92 del 20 agosto 2019 e si propone di sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sui diritti e doveri dei lavoratori. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle normative. I principi fondamentali del diritto del lavoro, con particolare attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, verranno integrati nell’insegnamento dell’educazione civica. Per rendere l’apprendimento più efficace, si farà uso anche di testimonianze dirette di persone vittime di infortuni sul lavoro, così da offrire agli studenti un’esperienza educativa più concreta e coinvolgente. Le scuole potranno inoltre collaborare con enti, associazioni ed esperti specializzati in sicurezza sul lavoro per approfondire questi argomenti e fornire una formazione più completa.

DL 17.3.2022 - Disposizioni per il superamento della fase emergenziale Covid-19

Disposizioni per il superamento della fase emergenziale Covid-19 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 marzo, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Il decreto legge verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento stabilisce: obbligo di mascherine : viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; fine del sistema delle zone colorate ; capienze impianti sportivi : ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile ; protocolli e linee guida : verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute. Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step: fine del sistema delle zone colorate; graduale superamento del green pass; eliminazione delle quarantene precauzionali. Accesso al luogo di lavoro Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50 , accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo. Resteranno, fino al 30 aprile, le sanzioni per chi ne è sprovvisto. Smart working con procedura semplificata fino al 30 giugno Il decreto proroga al 30 giugno il regime semplificato sullo smart working . Il ricorso al lavoro agile potrà quindi realizzarsi anche senza l’accordo individuale e con le procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie. Smart working per i lavoratori fragili fino al 30 giugno Prorogata fino al 30 giugno la possibilità, prevista dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori c.d. fragili, ai sensi del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2022 , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto Dal primo maggio stop al green pass Il green pass rafforzato sarà obbligatorio al chiuso fino alla fine di aprile per: bar e ristoranti (esclusi quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti alloggiati); per i centri benessere (anche all'interno di strutture ricettive); piscine e palestre; sport di squadra e di contatto; le sale gioco; centri culturali, sociali e ricreativi; cerimonie civili e religiose; spettacoli; le discoteche; i congressi; gli eventi sportivi al chiuso. Solo i turisti stranieri in Italia potranno entrare nei ristoranti con un green pass base (quindi anche con un semplice tampone negativo) a partire dal primo aprile . Il green pass base sarà invece necessario sempre fino al 30 aprile per: mense; concorsi pubblici; colloqui in carcere. Dal 1° aprile la capienza degli impianti sportivi e degli stadi torna al 100% sia all'aperto che al chiuso (con mascherina), come anche le discoteche all'aperto. Green pass per i trasporti Per il trasporto pubblico locale non sarà più necessario il green pass a partire dal primo aprile. Rimane quello base per i mezzi a lunga percorrenza, ma solo fino al 30 aprile. Dal primo maggio si potrà quindi viaggiare senza bisogno di certificato. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus). Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 | www.governo.it

Pubblicata la Legge di conversione del D.L. n. 1/2022 sulle misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo c.a., è stata pubblicata la Legge n. 18 del 4 marzo 2022 di conversione del D.L. n. 1/2022 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Nel corso dell'iter parlamentare sono confluite nel provvedimento, le disposizioni del D.L. n. 5/2022, del quale è stata contestualmente disposta l'abrogazione, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Di seguito riportiamo alcune modifiche intervenute in sede di conversione. Verifica dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro (art. 1, comma 1, capoverso art. 4-quinquies) La disposizione, che introduce l’articolo 4-quinquies nel D.L. n. 44/2021, è stata integrata in sede di conversione, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di delegare soggetti terzi per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione dei lavoratori ultracinquantenni. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 2-bis) La disposizione, aggiunta in sede di conversione, costituisce la trasposizione nel provvedimento dell'articolo 1 del D.L. n. 5/2022, con il quale, modificando l’articolo 9 del D.L. n. 52/2021, è stato soppresso il limite temporale di validità di 6 mesi del certificato verde COVID per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino (successiva al completamento del ciclo primario) o in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Di conseguenza, per gli altri certificati, ottenuti a seguito di guarigione o completamento del ciclo vaccinale primario è confermata la validità di 6 mesi. Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza (art. 2-ter) L'articolo 2-ter, inserito in sede di conversione, costituisce la trasposizione dell'articolo 2 del D.L. n. 5/2022, avente ad oggetto l’ estensione dell'applicazione del regime di autosorveglianza – oltre ai casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’infezione al medesimo COVID-19) - ai casi in cui il predetto contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia. Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 2-quater) La disposizione, introdotta in sede di conversione, costituisce la trasposizione dell’articolo 3 del D.L n.5/2022. La norma ha integrato l’articolo 9 del D.L. 52/2021, con i commi 9-bis e 9-ter, al fine di consentire l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia. Più precisamente, il comma 9-bis prevede che, per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare). Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività, per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato, è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare). Il comma 9-ter prevede l’obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate in caso di accesso di stranieri. Si ricorda che le verifiche vanno effettuate esclusivamente con l’app Verifica C19. Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’articolo 4 del D.L. n. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi. Rientro del lavoratore precedentemente sprovvisto di certificazione verde (art. 3, comma 1, lettera c) La disposizione, introdotta in sede di conversione, modifica il comma 7 dell’articolo 9-septies del D.L. n. 52/2021. L’articolo 9-septies, al comma 7, prevede che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore sprovvisto di certificazione verde, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. La modifica introdotta in sede di conversione consente il rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore, precedentemente sprovvisto del cd. green pass, che entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. Riguardo ai soggetti ultracinquantenni, tenuti ad esibire il cd. Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro, il suddetto termine per il rinnovo dei contratti di sostituzione viene ricondotto alla fine della vigenza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del D.L. n. 44/2021, ad oggi fissata al 15 giugno 2022. Con la suddetta modifica normativa, pertanto, il legislatore ha chiarito che, qualora il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto per sostituire il lavoratore sospeso, quest’ultimo dovrà attendere la scadenza naturale del contratto di sostituzione prima del rientro al lavoro, seppur in possesso di certificazione verde. Lavoro agile per genitori di figli con disabilità (art. 5-ter, comma 1) La disposizione, introdotta nell’iter di conversione, prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi stabilita al 31 marzo 2022, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali , hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017. Tale diritto è concesso solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Si allega il provvedimento.

DL n.1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro

A far data dall’8 gennaio 2022 entrano in vigore nuove misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro introdotte Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qui di seguito una sintesi delle novità . Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n. 44/2021) Dall’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 15 giugno 2022: obbligo di vaccinazione per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno p.v.. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore , nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. In questo caso, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può adibire i lavoratori anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione. Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021) Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, in quanto soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o di avvenuta guarigione). I datori di lavoro sono tenuti a verificare - con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto-legge n.52 del 2021 - il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Si specifica che, per i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, detto accertamento è posto anche in capo ai rispettivi datori di lavoro. E’ vietato l’accesso sul luogo di lavoro dei lavoratori con obbligo di Green Pass (o di Super Green Pass se ultra cinquantenni) I lavoratori soggetti all’obbligo di Super Green Pass, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 . Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Fino al 15 giugno 2022 , tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione) dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata , potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione , comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Lavoratori che non hanno compiuto 50 anni In caso di assenza ingiustificata da parte dei lavoratori che non abbiano compiuto 50 anni , che continuano ad essere obbligati fino al 31 marzo 2022 a possedere ed esibire il green pass ordinario per l’accesso ai luoghi di lavoro, dopo il quinto giorno i datori di lavoro potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022 , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Apparato sanzionatorio Dal 15 febbraio la violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge n. 19 del 2020, ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021) In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi: soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute; soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi. L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Alleghiamo il testo integrale del Decreto. Alla luce delle nuove disposizioni, è necessario convocare il comitato di crisi ed aggiornare le procedure aziendali.

Decreto Fisco Lavoro - novità in tema di lavoro autonomo occasionale

In data 20.12.2021 è stato pubblicato in GU n. 301 il testo della Legge n. 215 di conversione del DL 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Fisco-Lavoro) Ai sensi dell’art. 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) i datori di lavoro che utilizzano personale autonomo occasionale dovranno comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori. La comunicazione deve avvenire a cura del committente prima dell’inizio dell’attività, mediante SMS o posta elettronica. Per le modalità operative, la norma richiama la disciplina del lavoro intermittente di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Capienze

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre c.a., la Legge n. 205 del 3 dicembre 2021, di conversione del D.L. n. 139/2021 (c.d. Decreto Capienze). Tale legge ha introdotto un’importante disposizione per agevolare la programmazione del lavoro nelle imprese con riferimento alle certificazioni verdi. L’articolo 3 prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative .

Pubblicata legge conversione Green pass

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la Legge 5 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». Queste le principali novità: i lavoratori , pubblici e privati, possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19 , con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità; qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativa , non scattano le sanzioni e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro; in caso di lavoro somministrato viene modificata l’attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell'agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l'obbligo è a carico dell'utilizzatore mentre l'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio; viene rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti , di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass . La durata della sostituzione, invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta, può essere di 10 giorni "lavorativi" e con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (data di scadenza della norma sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza). Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari. Alleghiamo il testo coordinato della norma con le novità in sede di conversione.

Proroga stato di emergenza

Segnaliamo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale viene disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. La decisione è stata assunta in quanto risultano ancora in essere gli interventi per il superamento del contesto di criticità e la necessità di adottare le opportune misure volte all’organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione. Il provvedimento è stato pubblicato nella a Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021.

Governo: nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 - periodi e zone

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di venerdì 12 marzo 2021, un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. Il testo prevede: Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; dal 15 marzo al 6 aprile 2021 , l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona; dal 15 marzo al 6 aprile 2021 , la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal D.L. n. 19/2020, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave; dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021 , nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale , ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca , si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa . In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

DPCM e Milleproroghe

D.P.C.M. DEL 02.03.2021 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo , il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Il contenuto del documento che si allega presenta alcune novità mentre mantiene inalterata la struttura per quanto riguarda le mire da adottare rispetto ai lavoratori dove viene richiamato il protocollo condiviso del 24.04.2020 (che si allega per maggiore comodità). Ecco le novità salienti: Attività commerciali: i n tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Servizi alle persona: n elle zone rosse , saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Spostamenti all’estero: si rinvia alla relativa disciplina; si segnala l’ampliamento dei paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”; Musei, teatri, cinema ed impianti sportivi: n elle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo , sempre nelle zone gialle , è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo , nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema , con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. Scuola Zone rosse: dal 6 marzo , si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado , comprese le scuole dell’infanzia ed elementari . Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica : nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla , pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). * Legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe – novità in ambito di diritto del lavoro conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe ) Ecco le principali novità in ambito di diritto del lavoro: sospensione sino al 30 giugno 2021 della decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria . differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020. proroga, per l'anno 2021 , della possibilità, in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge, di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 19) ed i n particolare: dell’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Allegato 1, punto n. 13); le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata , prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (Allegato 1, punto n. 29). stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (articolo 22-sexies) spettante per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro, introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020.

DPCM 13/10/2020

DPCM 13/10/2020 In considerazione dei dati relativi alla emergenza sanitaria in corso con riferimento all’ultimo periodo e visto l’andamento probabile nell’immediato futuro, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato nella giornata di ieri nuovo DPCM in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Fermi i precedenti provvedimenti, in sintesi i punti oggetto di modifica. Utilizzo delle mascherine L'articolo 1 del dpcm prescrive che " è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande " . Da tale obbligo vengono esclusi coloro che fanno attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità tali da essere incompatibili con l'utilizzo della mascherina. Novità rispetto alle disposizioni precedenti è la forte raccomandazione con riferimento all'uso della mascherina " anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ". Feste pubbliche e private Le sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso, resteranno chiuse mentre non vale lo stesso divieto per le fiere e i congressi. Le feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto ad eccezione delle cerimonie civili o religiose come i matrimoni con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida attualmente già vigenti. Inoltre, altra vera novità, è “ … raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi " in numero " superiore a 6 " nelle abitazioni private. Gite scolastiche e d’istruzione Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio. Attività ludiche (con particolare riferimento ai giovani) Sono state limitate le attività dei pubblici esercizi come Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. Le attività dei servizi di ristorazione sono infatti da ora consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21, al fine di scongiurare possibili assembramenti. Spettacoli e manifestazioni sportive Per tutti gli spettacoli resta inalterato il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo del rispetto della distanza di almeno un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono vietati tutti gli eventi che implichino assembramenti in cui non sia possibile mantenere il rispetto delle distanze. E' stata lasciata la possibilità alle regioni e le province autonome di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. La problematica relativa alla presenza del pubblico nelle gare sportive è stata risolta consentendole "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Naturalmente il tutto fermo restando il rispetto della distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Non sono consentite le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche e le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno continuare a svolgere sport di contatto, sempre nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali.

COVID-19: stato di emergenza prorogato al 31 gennaio 2021 - nuove misure

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 , che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Il decreto-legge impone l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e amplia le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli. In particolare, a decorrere dal 08/10/2020 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza nonchè il ricorso alla firma di lavoro dello smart working. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Lavoratori fragili

Il Ministero del Lavoro, congiuntamente con il Ministero della Salute, con circolare n. 13 del 4 settembre c.a., in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, ha precisato che il parametro dell’età da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competente. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività. All’esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici per fronteggiare il rischio Covid, riservando il giudizio di non inidoneità temporanea solo per quei casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. In allegato il testo integrale della circolare.