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DDL n. 1816/2026 al senato: obbligo di polizza assicurativa (multirischio) condominiale

E’ stato presentato al Senato il disegno di legge AS 1816/2026, rubricato “Nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici” , con il quale si individuano le linee guida per riordinare la disciplina del condominio e colmare alcune lacune che sono emerse nel corso dell’applicazione dell’ultima riforma (Legge n. 220/2012): Uno dei punti chiave del DDL è l’introduzione dell’ obbligo della polizza catastrofale e RC condominiale per la responsabilità civile verso terzi e per il rischio di perimento (totale o parziale) dell’edificio, coprendo anche eventi catastrofali come terremoti ed alluvioni . L’obiettivo è proteggere il patrimonio immobiliare e i proprietari da danni causati a soggetti esterni (terzi) o alle strutture stesse, standardizzando una pratica che prima era lasciata alla discrezione dei Regolamenti condominiali. Si tratta, quindi, dell’introduzione di una copertura multirischio obbligatoria che includa terremoti ed alluvioni, assicurando che ogni fabbricato sia manlevato dai danni causati a terzi o alle strutture stesse, indipendentemente dalla volontà dei singoli partecipanti. A differenza della Legge n. 220/2012, che rendeva facoltativa la stipula della polizza (spesso assente nei Condomini più piccoli), il DDL presentato al Senato ne impone l’obbligo su scala nazionale. Si ricorda qui come l’Amministratore di condominio possa sottoscrivere il contratto assicurativo solo previa autorizzazione o ratifica dell’assemblea condominiale. In particolare: l’Amministratore di condominio è obbligato a eseguire atti di conservazione delle parti comuni, ma l’assicurazione mira alla tutela dell’integrità patrimoniale dei singoli; l’autorizzazione preventiva è la condizione necessaria per la validità della firma sul contratto assicurativo; la ratifica dell’operato dell’Amministratore di condominio può avvenire anche in modo non specifico, attraverso l’approvazione del rendiconto consuntivo che riporti la spesa del premio; il rinnovo del contratto assicurativo alla scadenza richiede una manifestazione di volontà del Condominio, che può essere anche tacita. Si rammenta, infine, come per autorizzare la stipula della polizza globale fabbricati, il sistema giuridico non richiede l’unanimità dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500/1000).

Novità legislative in tema di azione di responsabilità nelle procedure concorsuali

Sul novellato disposto dell'art. 2394 bis c.c. che impone l’avvio delle azioni di responsabilità, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, le sezioni Procedure Concorsuali dei Tribunali stanno iniziando a fornire strumenti e/o linee guida da seguire. Il Tribunale di Torino ha introdotto disposizioni operative con la circolare del 22 maggio 2026 stabilendo: che ai fini interruttivi è necessario l’esercizio dell’azione; anche la comunicazione alla controparte, entro il termine di decadenza, di una domanda di mediazione, per una sola volta, interrompe il termine che riprende a decorrere dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione – v. Cass. Sez. Unite 22.07.2013 n. 17781; Cass. 28.01.2019 n. 2273 -; l’ambito di applicazione della suddetta norma (decadenza: persone, forme societarie e azioni); la modalità di costituzione di parte civile nel processo penale (“sul piano operativo” “il curatore dovrà valutare con particolare attenzione la proposizione tempestiva dell’azione in sede civile entro il biennio, anche al fine di evitare contestazioni sulla tardività della successiva costituzione di parte civile o sul trasferimento dell’azione nel processo penale ai sensi dell’art. 75 c.p.p.” ); la procedura di riacquisto del libero esercizio dell’azione da parte dei creditori dopo la decadenza ( “Si può ammettere – con uno sforzo interpretativo – che la restituzione di tale azione ai creditori competa già per effetto della decadenza del curatore o che il curatore abbia facoltà di rinunciare a esercitare l’azione di responsabilità per “non convenienza” ai sensi dell’art. 213 CCII, restituendo il libero esercizio della medesima ai singoli creditori” ). Quanto alle procedure in essere, dal momento che il suddetto Decreto Legislativo non stabilisce una disciplina transitoria ad hoc per regolare le azioni di responsabilità pertinenti a una procedura già aperta alla data di entrata in vigore della legge - 29 aprile 2026 – il Tribunale di Torino ha invitato i curatori prudenzialmente ad accelerare l’istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall’entrata in vigore della legge (29 aprile 2028). Il Tribunale di Treviso, a sua volta, con la circolare del 15 maggio 2026 ha precisato che il termine per l’avvio della relativa azione è di prescrizione e non già di decadenza, rappresentando che non è prevista una disciplina transitoria per le procedure già pendenti ed invitando i curatori a considerare, quale termine finale per l'esercizio dell'azione, il biennio antecedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nonché a valutare tempestivamente, sin dalle fasi iniziali della procedura, la sussistenza di profili di responsabilità, programmando le eventuali azioni di merito in modo compatibile con il termine decadenziale.

Intelligenza Artificiale: approvate il 10.06.2026 due bozze di decreti legislativi attuativi del AI ACT

Come da Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 n. 177 , il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, le bozze dei due Decreti Legislativi che, in forza della delega ricevuta dal Parlamento con la Legge n. 132/2025, delineano l’impianto normativo con cui l’Italia adegua il proprio ordinamento al Regolamento UE 2024/1689 ( c.d. “AI Act” ). In particolare: il primo Decreto Legislativo definisce il sistema nazionale di governance, di vigilanza, le sanzioni e sandbox regolatorie (vale a dire ambienti controllati, fisici o virtuali, in cui le aziende possono sperimentare nuovi prodotti o servizi tecnologici innovativi per un periodo di tempo limitato, beneficiando di un regime normativo semplificato e sotto la diretta supervisione delle autorità di settore); il primo Decreto assegna un ruolo centrale ad ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), ad AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ed alle autorità di settore. Il primo Decreto disciplina l’Intelligenza Artificiale nell’ambito della formazione e del lavoro; in particolare: 1.nei processi decisionali legati al rapporto di lavoro (assunzioni, sanzioni, licenziamenti), le decisioni non potranno essere basate unicamente su sistemi automatizzati, essendo sempre richiesta la supervisione di una persona fisica ed il licenziamento intimato in violazione di questo principio è considerato nullo; 2.l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale potrà incidere sulla modulazione dell’equo compenso per i liberi professionisti, basandosi sul livello di rischio del sistema utilizzato, essendo espressamente previsto che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, i rispettivi decreti che definiscono i parametri ministeriali ufficiali usati per calcolare i compensi minimi ed equi dei diversi tipi di professionisti in Italia, siano aggiornati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione in caso di uso di sistemi di Intelligenza Artificiale; 3.vengono previsti percorsi formativi sull’Intelligenza Artificiale per studenti, docenti e personale della pubblica amministrazione e della giustizia, nonché l’inserimento obbligatorio dell’alfabetizzazione all’Intelligenza Artificiale nella formazione continua di professionisti e del personale sanitario; il secondo Decreto Legislativo disciplina l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle attività di polizia ed in ambito penale, con previsioni anche in relazione alla responsabilità civile e alle responsabilità dei fornitori di sistemi di Intelligenza Artificiale. Ad esempio, secondo il Decreto: 1.l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici è fortemente limitato; 2.è espressamente vietato creare banche dati di riconoscimento facciale estraendo immagini in modo indiscriminato da internet o dalle telecamere di sicurezza (c.d. “scraping non mirato”); 3.le tecnologie di riconoscimento facciale integrate nella videosorveglianza potranno essere usate solo dopo la commissione di un reato, esclusivamente per identificare persone già indiziate sulla base di elementi oggettivi; viene introdotto il reato di “ Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi “, per sviluppatori o utilizzatori professionali.

Riforma del T.U.F. – D.Lgs. n. 47/2026 in vigore dal 29 aprile 2026

Il Decreto Legislativo n. 47 del 27 marzo 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), ed entrerà in vigore il prossimo 29 aprile 2026 . Il suddetto provvedimento si propone di ridisegnare in modo organico la disciplina dei mercati dei capitali e delle società di capitali, intervenendo sia sul piano della regolazione dei mercati sia su quello degli assetti societari, intervenendo sul Testo Unico della Finanza (T.U.F.). La riforma del T.U.F. attuata con il suddetto provvedimento mira a favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio, rafforzare la competitività del mercato e semplificare la disciplina degli emittenti. Il Decreto Legislativo prevede: 1) con riferimento alla disciplina degli emittenti: riordino dei sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni; maggiore flessibilità nello svolgimento delle assemblee delle società quotate; incidendo sulla governance delle società quotate, rendendo più efficienti i processi decisionali e più flessibili gli assetti organizzativi – con rendicontazione in modo più trasparente in tema di gestione dei rischi informatici e di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; regime semplificato per emittenti neo-quotati e PMI quotate; soglia unica del 30% per l'OPA obbligatoria; abrogazione del divieto di interlocking nei settori creditizio, assicurativo e finanziario; 2) l’introduzione della società di partenariato (nuova figura societaria nella quale la componente professionale e quella finanziaria tendono a integrarsi in modo più stretto); 3) sul fronte dei gestori, l’introduzione di una distinzione netta tra gestori autorizzati e gestori sotto soglia registrati (questi ultimi operano con regole semplificate, ma entro limiti patrimoniali precisi e con obblighi minimi di governance, trasparenza e gestione del rischio); 4) l’introduzione di un nuovo articolo 39bis che definisce in modo unitario le categorie di beni in cui gli OICR possono investire (comprendendo strumenti finanziari, depositi, immobili, crediti e altre attività con valore determinabile); 5) per quanto concerne il sistema dei controlli, con un rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia e della BCE in diversi procedimenti autorizzativi.

Nuove regole per i monopattini elettrici

Dal 17.05.2026 è entrato in vigore per tutti i monopattini elettrici l’obbligo del contrassegno identificativo (c.d. “ targhino ”). Con la Circolare del 17 aprile 2026, viene accordata una proroga per l'effettivo obbligo di assicurazione R.C.A., come richiesto da ANIA per problemi tecnici di adeguamento delle procedure, al prossimo 16 luglio 2026.

Decreto del M.I.T. del 6 marzo 2026 pubblicato in G.U. del 17 marzo 2026 - nuove regole per i monopattini elettrici

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta le regole della piattaforma telematica, istituita presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione al fine di richiedere e ottenere il contrassegno identificativo dei monopattini elettrici (la c.d. targa). Il contrassegno risulta obbligatorio per tutti i proprietari e si integra con i controlli assicurativi (vale a dire i sistemi dell’Associazione delle imprese assicuratrici – ANIA -). Tale sistema digitale rappresenta l’unico canale per: richiedere il contrassegno prenotare il ritiro effettuare comunicazioni di furto, smarrimento o deterioramento cancellare il contrassegno associare il codice fiscale con il codice alfanumerico del contrassegno. Il costo della targa, che è riscosso attraverso il sistema PagoPa, è di € 8,66 euro; la circolazione in assenza di contrassegno identificativo è punita con una sanzione pecuniaria tra € 100,00 ed € 400,00, che può essere corrisposta in misura ridotta entro 5 giorni.

D.L. “Carburanti” n. 33/2026

Il D.L. n. 33/2026 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2026 n. 64: introduce sgravi fiscali e agevolazioni per aziende e consumatori esposti al rincaro delle accise sui carburanti, prevendendo la rideterminazione generalizzata delle accise su benzina, gasolio e GPL usati come carburanti, per un periodo di 20 giorni; prevede bonus volti a sostenere gli operatori più colpiti dai maggiori oneri economici (quali le imprese impegnate nel settore dell’autotrasporto con sede legale o una stabile organizzazione in Italia, , che potranno beneficiare di credito d’imposta per l’acquisto di gasolio utilizzato come carburante, nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, e gli operatori del settore ittico, che potranno beneficiare di un credito d’imposta fino al 20% dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati nella loro attività commerciale). Con la pubblicazione del D.M. M.E.F. del 18 marzo 2026 nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2026 n. 65, si è stabilito che, a partire dalla data di pubblicazione e per i successivi cinque giorni, le accise per i carburanti vengano fissate secondo le seguenti misure: benzina: 622,90 euro per mille litri; gasolio (usato come carburante): 622,90 euro per mille litri; GPL (usato come carburante): 242,77 euro per mille chilogrammi.

Disegno di legge AC 2692 - riforma bis del condominio

La proposta di legge presentata l’11.11.2025 (nota come ddl Gardini) riguarda le modifiche al Codice Civile e alle disposizioni per la sua attuazione in materia di disciplina delle parti comuni del condominio, nomina ed attribuzioni dell’amministratore e del revisore condominiale e attribuzioni dell’assemblea, nonché istituzione dell’elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali. La proposta di legge: inserisce requisito della laurea, almeno triennale , in materie economiche, giuridiche o scientifiche e tecnologiche, per gli amministratori di condominio , creando un elenco presso il Mimit dove dovranno iscriversi tutti coloro che vogliono esercitare la professione, dimostrando i relativi requisiti; analogamente allo stesso elenco si dovranno iscrivere anche i revisori contabili condominiali , la cui attività di verifica e certificazione dei rendiconti condominiali diventerebbe obbligatoria in presenza di più di venti condomini; per quanto concerne l’incarico di amministratore di condominio , chiarisce la disciplina della durata dell’incarico (il mandato resta annuale, ma è previsto il rinnovo automatico, salvo espressa volontà contraria dell’assemblea convocata per deliberare sul punto); rafforza gli adempimenti contabili relativi al rendiconto annuale , dal momento che tutti i pagamenti dovranno essere fatti sul conto corrente (postale o bancario), eliminando definitivamente il ricorso al contante; precisa che il rendiconto condominiale viene strutturato come un insieme organico di documenti contabili, comprendente: registro di contabilità redatto per criterio di cassa; conto economico dei costi e dei ricavi; conto finanziario riepilogativo; situazione patrimoniale; stato di ripartizione dei costi con evidenza dei conguagli e nota sintetica esplicativa della gestione; stabilisce che l’amministratore di condominio sarà tenuto a richiedere ricorsi per decreti ingiuntivi non entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile ma solo dopo l’approvazione del rendiconto (che può essere fatta entro 180 giorni); prevede che l’amministratore di condominio in caso di condomini morosi (ad esempio, anche per il pagamento dei fornitori), potrà attingere direttamente al conto corrente condominiale e anche rivolgersi ai condomini in regola con i pagamenti ; istituzionalizza la figura del responsabile dei dati personali ; lo stesso dovrà essere nominato da parte dell’assemblea; per quanto concerne i lavori, prevede che la sicurezza delle parti comuni verrà attestata da una società specializzata e l’amministratore potrà ordinare direttamente i lavori di messa a norma se l’assemblea rimane inerte; per la manutenzione straordinaria , il fondo spese andrà costituito subito; per quanto concerne l’assemblea condominiale , ne rafforza il ruolo, chiarendo competenze e limiti decisionali.

"Digital Omnibus": l’UE ridisegna il quadro dei dati personali

La Commissione Europea ha presentato il Digital Omnibus , il pacchetto normativo che promette di rivoluzionare il quadro digitale dell’Unione, il più importante dal GDPR del 2018. La proposta, ufficializzata il 19 novembre 2025, non riguarda solo la protezione dei dati personali, ma include anche l’intelligenza artificiale, i cookie, la sicurezza informatica (NIS2), il Data Act e l’identità digitale europea. L’obiettivo è semplificare le regole , ridurre il carico amministrativo e facilitare l’innovazione, in particolare per le PMI digitali . La Commissione stima una riduzione del 25% dei costi di compliance per tutte le imprese e del 35% per le piccole e medie aziende. Le principali novità Tra le modifiche più significative spicca la ridefinizione del concetto di “dato personale” , che potrebbe escludere molte informazioni pseudonimizzate, come ID utente o cookie, dalla tutela del GDPR. Ciò aprirebbe scenari più flessibili per l’uso dei dati online, ma ridurrebbe alcune garanzie per la privacy individuale. Viene inoltre introdotta una nuova categoria di imprese, le Small-Mid Caps (SMC) , che potrebbero godere di alcune deroghe GDPR, come l’esonero dal registro delle attività di trattamento per i dati “a basso rischio”. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale , la proposta equipara lo sviluppo e l’uso di sistemi IA a un “legittimo interesse” dei titolari del trattamento, semplificando l’uso di dati personali per addestrare algoritmi. Anche i dati sensibili “inferiti” potrebbero essere trattati con regole più leggere rispetto a oggi, pur mantenendo alcuni principi di trasparenza e correttezza. Sul fronte dei cookie e del tracciamento , l’Omnibus introduce modalità di consenso più “machine-readable” e centralizzate, riducendo il fastidio dei continui banner. Tuttavia, il nuovo modello si avvicinerebbe a un opt-out più che a un opt-in, spostando responsabilità sugli utenti. Altre novità riguardano la decisione automatizzata , il “report once” per gli incidenti di sicurezza, e l’integrazione dei dati nell’ EU Digital Identity Wallet , strumento potenzialmente potente ma con rischi significativi se non gestito con adeguate garanzie. Opinioni e riflessioni Le reazioni degli esperti italiani e delle associazioni per la privacy sono contrastanti. Da un lato, operatori e aziende vedono nell’Omnibus una grande occasione per snellire i processi e sfruttare i dati a fini di innovazione, anche nel campo dell’IA. Dall’altro lato, associazioni come Federprivacy, NOYB ed EDRi evidenziano i rischi: la ridefinizione di “dato personale” e le deroghe per le PMI potrebbero indebolire le protezioni fondamentali. Il trattamento di dati inferiti e l’ampliamento delle decisioni automatizzate sollevano dubbi sul bilanciamento tra innovazione e diritti dei cittadini. Secondo molti esperti, la proposta rischia di favorire le Big Tech straniere, in particolare statunitensi, e di ridurre la trasparenza dei sistemi IA ad alto rischio. Al contempo, la semplificazione dei processi di segnalazione e l’allineamento dei regolamenti digitali promettono vantaggi concreti, soprattutto in termini di competitività europea. Il pacchetto entrerà ora nel processo legislativo europeo, dove Parlamento e Consiglio potranno introdurre emendamenti . Il dibattito sarà decisivo per determinare quanto l’Omnibus riuscirà a conciliare efficienza, innovazione e tutela della privacy.

In vigore dal 12 settembre le disposizioni del Data Act, il regolamento europeo sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo

Il Regolamento (UE) 2023/2854, meglio noto come Data Act, entrato in vigore l’11 gennaio 2024 e pienamente applicabile dallo scorso 12 settembre 2025, consegna ai consumatori e alle imprese un potere che in precedenza era solo teorico: l’accesso, diretto e strutturato, ai dati generati dai propri dispositivi IoT, sancendo l’obbligo di informativa, da fornire prima della conclusione del contratto di fornitura del prodotto o del servizio correlato, a proposito dei dati generati durante l’uso e delle modalità di accesso degli stessi, compresi i casi in cui l’utente non possa accedere direttamente ai dati. Dal 12 settembre 2025 è altrettanto operativa la norma sui diritti degli utenti a condividere i dati con i terzi (utili anche per interventi manutentivi). Con ciò viene invertito quanto accadeva fino ad oggi, vale a dire la conservazione e l’utilizzo dei dati degli utenti e delle imprese, generati dai dispositivi IoT, che restavano di appannaggio del produttore di questi ultimi.

Legge 18 luglio 2025, N. 106 - Rafforzati i diritti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Nella Gazzetta Ufficiale, n. 171 del 25.07.2025 è stata pubblicata la  Legge 18 luglio 2025 n. 106  recante “ Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Entrata in vigore : 9 agosto 2025 A chi si applica : Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche  “in fase attiva o in follow-up precoce” , oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% o dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità. Chi c ertifica le patologie invalidanti : Medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal Medico di base. Cosa prevede : Congedo di 24 mesi , continuativo o frazionato, decorrenti dall’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere un’altra attività lavorativa. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all’interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vigente. Sono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro. (Art. 1, comma 1). Permessi visite mediche dipendenti e figli . A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata. (Art. 2) Priorità per il lavoro agile . Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile. (Art. 1, comma 4). Sospensione dell’attività per il lavoratore autonomo . I lavoratori autonomi, professionisti e occasionali, potranno sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. (Art. 1, comma 3).

Violazione della privacy sui metadati: provvedimento 243 del 29 aprile 2025

Con provvedimento del 29 aprile 2025 il Garante della Privacy ha sanzionato ai sensi del GDPR per violazione della privacy sui metadati delle e-mail dei dipendenti e delle attività di navigazione web, sulla base delle sue linee guida del 2024 in materia di uso dei metadati nei sistemi di posta elettronica sul luogo di lavoro. Violazioni Durante l’ispezione d’ufficio, il Garante ha scoperto che il datore di lavoro (in questo caso pubblico) conservava: metadati delle e-mail per un massimo di 90 giorni; registri di navigazione web per 12 mesi; dati dei registri dell’helpdesk (contenenti gli identificativi dei dipendenti e la cronologia dei ticket) per quasi 10 anni. Questi periodi di conservazione superavano di gran lunga quelli ritenuti proporzionati dalle Linee guida, soprattutto in assenza di un accordo sindacale o di un’autorizzazione dell’autorità del lavoro. Sanzione Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato al datore di lavoro di: limitare la conservazione dei registri di navigazione a 90 giorni e successivamente procedere all’anonimizzazione; ridurre al minimo e crittografare i metadati delle e-mail; limitare l’accesso ai metadati al solo personale autorizzato; aggiornare le politiche interne e la documentazione sulla privacy; rivedere i contratti con i fornitori IT terzi per riflettere gli obblighi dell’articolo 28 del GDPR; condurre una DPIA per valutare e mitigare i rischi per la privacy; garantire la futura conformità agli obblighi di legge in materia di lavoro per qualsiasi trattamento che possa comportare il monitoraggio dei dipendenti. Cosa sono i metadati e perché costituiscono un dato personale soggetto alla normativa privacy I metadati generati attraverso l’uso aziendale della posta elettronica e di Internet includono informazioni quali gli indirizzi del mittente e del destinatario, l’oggetto, la data e l’ora di trasmissione, la presenza e la dimensione degli allegati e gli indirizzi IP. Non includono il contenuto effettivo dei messaggi, ma possono portare a rivelare modelli di comportamento e, indirettamente, i livelli di rendimento o produttività e in ambito lavorativo la loro analisi diventa un tema delicato. Il loro trattamento deve essere conforme non solo ai principi del GDPR, ma anche alla normativa in materia di controlli a distanza (articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in quanto costituiscono dati personali. I datori di lavoro non devono più trattare i metadati come un dato tecnico ma, attraverso una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, devono: classificarlo; valutarlo in base al rischio proteggerlo e regolamentarlo in quanto dato personale soggetto alla normativa privacy e di diritto del lavoro in quanto controllo a distanza (come la videosorveglianza). Conseguenze sul datore di lavoro E’ quindi importante rivedere le proprie politiche al fine di: verificare i sistemi di conservazione dei metadati relative alle comunicazioni dei dipendenti e alle finalità del trattamento dei loro dati; aggiornare le relative autorizzazioni con gli ispettorati o gli accordi sindacali, se necessario, per coprire nuovi tipi di trattamento dei dati limitare il periodo di conservazione a 21 giorni o ottenere le autorizzazioni sindacali appropriate; valutare i sistemi dei fornitori; adottare informative dettagliate sulla privacy e politiche interne sull’uso dei metadati.

Legge di semplificazione 2025

La Legge regionale 6 giugno 2025, n. 8, nota come "Legge di semplificazione 2025" , entrata in vigore il 10 giugno 2025, apporta modifiche nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, quali: viene facilitata la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uffici, anche in deroga a limiti e prescrizioni dei piani di governo del territorio e dei regolamenti edilizi comunali, a determinate condizioni ivi previste; vengono aggiornate e semplificate le normative relative agli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione a quelli di grandi dimensioni e flottanti, definendo anche le competenze tra enti locali al fine di snellire le procedure autorizzative; vengono disciplinati gli accordi di programmazione negoziata di interesse regionale, apportando modifiche e semplificazioni.

Incidenti stradali: con il regolamento IVASS n. 56/2025 entrato in vigore in data 8 aprile 2025 il modulo CAI/CID (la c.d. “constatazione amichevole”) è anche online

Con l’entrata in vigore del Regolamento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 56 del 25 marzo 2025, che concerne la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), le Compagnie Assicurative dall’08.04.2025 ed entro 12 mesi da tale data (di entrata in vigore) saranno obbligate a fornire ai propri clienti strumenti per compilare e inviare la denuncia di sinistro anche online. In particolare, ogni Compagnia Assicurativa dovrà mettere a disposizione dei propri clienti un’app per smartphone o tablet, oppure un sito web o una webapp accessibile da computer, attraverso i quali strumenti sarà possibile compilare il modulo CAI/CID direttamente online, firmarlo con sistemi di autenticazione digitale come SPID o carta d’identità elettronica (CIE) e inviarlo all’assicurazione. Per completare la procedura, sarà necessario avere a disposizione i dati della propria polizza, i dati del veicolo e del conducente, oltre alla documentazione fotografica dell’incidente, se disponibile. IVASS ha in ogni caso deciso di mantenere il valore legale del modulo tradizionale – cartaceo - , che potrà continuare a essere compilato e firmato nella maniera tradizionale (cartacea), rappresentando la nuova modalità online soltanto una modalità aggiuntiva.

Approvata la cd proposta "Stop the clock" del Pacchetto Omnibus I

Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, il 03.04.2025 la proposta della Commissione UE, di posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri dovranno applicare alcuni obblighi sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e i doveri di diligenza delle imprese, ai fini della sostenibilità (anche nota come proposta “Stop the clock“, del pacchetto Omnibus, facendo parte del pacchetto “Omnibus I”, adottato dalla Commissione alla fine di febbraio 2025, al fine di semplificare la legislazione dell’UE in materia di sostenibilità, con modifica di alcune disposizioni della CSRD – vale a dire Corporate Sustainability Reporting Directive - e della CSDDD – vale a dire Corporate Sustainability Due Diligence -). In particolare, si prevede: il rinvio di due anni dell’applicazione della CSRD : in quanto la CSRD prevedeva per le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico, con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con la stessa media di dipendenti, su base consolidata, l’obbligo di comunicazione nel 2025 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2024, per le altre grandi imprese e le altre imprese madri di un grande gruppo, l’obbligo di comunicazione nel 2026 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2025, e per le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, l’obbligo di comunicazione nel 2027 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2026; il rinvio di un anno dell’applicazione della CSDDD per il primo insieme di società che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2004/109/CE”.

Modifiche apportate all’art. 2407 c.c. da parte della Legge n. 35/2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 73 del 28.03.2025) la Legge n. 35/2025, contenente la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, che, apportando modifiche all’articolo 2407 c.c., introduce limiti alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in vigore dal 12.04.2025 e che si applicherà alle condotte successive alla sua approvazione, divenendo operativa a partire dai bilanci dell’esercizio 2024. Viene, per esempio, introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale (responsabilità concorrente dei sindaci limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce), non trovando la suddetta limitazione applicazione nei casi in cui l’organo di controllo abbia agito con dolo, ovvero violando intenzionalmente i propri doveri. Viene, inoltre, precisato che il limite temporale di cinque anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno. Salvo specifico intervento normativo, le nuove limitazioni alle responsabilità non potranno essere invocate nei giudizi pendenti o per condotte passate.

Correttivo Codice delle Crisi – Novità in materia di composizione negoziata

Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata. Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore. Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII): Art. 12 CCII : chiarimento in merito all’accesso alla composizione negoziata: esso può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche - diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi - soltanto quando versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario; Art. 13 CCII : viene richiesto all’esperto di: curare l’aggiornamento del proprio curriculum vitae con l’indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito; integrare i contenuti della scheda sintetica con l’indicazione degli esiti di quelle gestite. Si richiede ai soggetti deputati alla nomina dell’esperto di tenere conto, nell’individuazione del profilo professionale più adatto rispetto alle peculiarità e alle esigenze della singola impresa, anche degli esiti delle composizioni negoziate seguite; Art. 16 CCII : modifiche per quanto riguarda la figura degli esperti ( su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative). Con riferimento, invece, alla posizione delle banche e degli intermediari finanziari, vengono risolte le criticità applicative emerse rispetto alla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell’accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito e che, nel corso delle trattative, la classificazione del credito va determinata effettuando una valutazione sulle concrete prospettive di risanamento dell’impresa e sulla situazione di difficoltà dell’impresa tale da far scattare la normativa prudenziale. Viene inoltre stabilito che l’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando atto delle specifiche ragioni alla base della decisione assunta. Infine, viene stabilito che la prosecuzione dei rapporti non è di per sé motivo di responsabilità della banca e degli intermediari finanziari; Art. 17 CCII : modifiche operate riguardo a molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese; Art. 18 CCII : in materia di misure protettive e cautelari, intervento per risolvere le criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII ai sensi del quale, in presenza di misure protettive, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all’imprenditore, oppure revocare in tutto o in parte linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive. Il nuovo Decreto, quindi: esplicita che anche i creditori bancari sono destinatari dei divieti di cui all’art. 18, comma 5, CCII; precisa che restano in ogni caso ferme le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; inserisce un nuovo comma 5 bis nell’art. 18 CCII prevedendo che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; chiarisce che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario. Art. 19 CCII : modifiche apportate in relazione alle disposizioni processuali relative alla conferma o alla revoca delle misure cautelari e protettive; Art. 22 CCII : modifiche in materia di autorizzazioni che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale dell’impresa (per esempio, specifica che nei finanziamenti autorizzabili rientra anche la richiesta di emissione di garanzie, ovvero autorizzazione da parte del Tribunale dell’accordo con la banca o l’intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese, ovvero specifica che le autorizzazioni concesse dal Tribunale possono essere attuate anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se previsto dal Tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto); Art. 23 CCII : modifiche in tema di fase della conclusione delle trattative e alle consequenziali soluzioni percorribili dalle parti (per esempio, previsione che, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, la percentuale di adesione dei creditori sia ridotta al 60%; ovvero introduzione della possibilità di raggiungere degli accordi transattivi con le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero ancora inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell’art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente); Art. 25 bis CCII : interventi in relazione alle misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA; Art. 25 ter CCII : modifiche in tema di compenso dell’esperto; Art. 25 quinquies CCII : modifiche per i limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd correttivo ter)

Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata. Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore. Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII): Accesso alla composizione negoziata (requisiti) - Art. 12 CCII ; Requisiti per esperto ed individuazione del profilo professionale da parte dei soggetti deputati alla nomina dell’esperto - Art. 13 CCII ; Figura degli esperti (su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative); Posizione delle banche e degli intermediari finanziari (anche per comunicazione dell’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario) - Art. 16 CCII ; Molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese - Art. 17 CCII ; Misure protettive e cautelari – per risolvere criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII - Art. 18 CCII , nonché relativamente alle disposizioni processuali – Art. 19 CCII ; Autorizzazioni concesse su richiesta dell’imprenditore dal Tribunale - Art. 22 CCII ; Conclusione delle trattative e consequenziali soluzioni percorribili dalle parti - Art. 23 CCII ; Misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA - Art. 25 bis CCII ; Compenso dell’esperto - Art. 25 ter CCII ; Limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Art. 25 quinquies CCII .

T.U.N. — “Tabella unica nazionale delle macrolesioni”, in vigore dal 5 marzo 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 con cui è stata istituita la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. La T.U.N. sostituirà a partire dal 05.03.2025 le tabelle in precedenza utilizzate dai differenti Tribunali di merito con riferimento ai sinistri e agli eventi clinici verificatisi a partire dalla data di attuazione del Decreto. Il Decreto si compone di due allegati:  1) il primo fornisce i coefficienti da applicare per calcolare il valore economico del punto di invalidità, con una riduzione progressiva in relazione all’età del danneggiato;  2) il secondo riporta le tabelle relative al danno biologico e morale, con i valori corrispondenti per i diversi livelli di invalidità e per le diverse fasce di età. Il nuovo sistema, che prevede una formula uniforme, include anche la liquidazione per il danno temporaneo e del danno morale e costituisce uno strumento flessibile per il Giudice nella valutazione e nella personalizzazione del risarcimento dei danni.

Decreto NIS 2 – ambito di applicazione e relativi adempimenti

“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01.10.2024 n. 230” Oggetto Con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, l’Italia ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/2555 (“ NIS 2 ”) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione. Le disposizioni normative prevedono specifici obblighi  applicabili a tutti i soggetti che si riconoscono in uno dei settori  previsti dalla nuova normativa e presentino i requisiti dimensionali previsti  (>50 dipendenti e >10.000.000,00 € di fatturato annuo riferito al gruppo). Entro il 28 febbraio 2025  i soggetti privati a cui si applica la NIS2 avevano l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma digitale dell’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale ( ACN ). La registrazione si compone di tre fasi: il censimento del Punto di Contatto  (soggetto destinatario delle comunicazioni con l’ACN), la sua associazione al soggetto NIS 2 e la compilazione della dichiarazione. La mancata registrazione è una violazione assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato annuo  del soggetto obbligato. Ambito di applicazione Il decreto NIS2 si applica ai soggetti dei c.d. “settori ad alta criticità” e “altri settori critici” che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE. L’art. 3, comma 2, del decreto NIS, testualmente riporta che “ il presente decreto si applica ai soggetti di cui all’allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE ”. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che “ nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e   realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR ”. Dunque, si rinvengono criteri di calcolo dei dati delle imprese per l’assoggettamento alla normativa, ma nessuna disposizione sulla rilevanza – cumulativa o alternativa – degli effettivi e/o delle soglie finanziarie di un’impresa che si aggiunga a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della Raccomandazione 2003/361/CE A ciò si aggiunga che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la FAQ 2.3 - Sezione “ Ambito di applicazione ” -, fornendo un indirizzo interpretativo che integra il dettato normativo del Decreto NIS, rinviando anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, ma discostandosi dai commi 2 e 4 del medesimo decreto, in quanto ritiene che gli elementi afferenti agli effettivi e alle soglie finanziarie di un’impresa non debbano intendersi come cumulativi (come visto sopra, da un’interpretazione del Decreto NIS in combinazione con la Raccomandazione 2003/361/CE), ma come criteri potenzialmente alternativi. La FAQ 2.3 infatti indica che: “(…) Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore ”, chiarendo, a titolo esemplificativo, che “ un’organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese ”. Ciò apparentemente genera contrasto interpretativo, che occorre superare di volta in volta, vagliando il caso concreto, tenendo a mente che le FAQ non sono fonti del diritto, né possono essere assimilate a strumenti di interpretazione autentica. Obblighi per le aziende Le aziende soggette alla Direttiva NIS2 devono adottare misure tecniche, organizzative e operative per ridurre il rischio di incidenti informatici garantendo la conformità alla normativa Le aziende devono implementare le misure tecniche e organizzative già in essere tenuto conto delle disposizioni in materia di privacy e sicurezza già vigenti, al fine di migliorarle e adeguarle al nuovo contesto di mercato