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Novità legislative in tema di azione di responsabilità nelle procedure concorsuali

Pubblicato il 30 giugno 2026
Mani di due persone sedute a un tavolo di legno mentre sfogliano documenti stampati, accanto a una cartellina e un tablet

Sul novellato disposto dell'art. 2394 bis c.c. che impone l’avvio delle azioni di responsabilità, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, le sezioni Procedure Concorsuali dei Tribunali stanno iniziando a fornire strumenti e/o linee guida da seguire.

Il Tribunale di Torino ha introdotto disposizioni operative con la circolare del 22 maggio 2026 stabilendo:

  • che ai fini interruttivi è necessario l’esercizio dell’azione; anche la comunicazione alla controparte, entro il termine di decadenza, di una domanda di mediazione, per una sola volta, interrompe il termine che riprende a decorrere dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione – v. Cass. Sez. Unite 22.07.2013 n. 17781; Cass. 28.01.2019 n. 2273 -;
  • l’ambito di applicazione della suddetta norma (decadenza: persone, forme societarie e azioni);
  • la modalità di costituzione di parte civile nel processo penale (“sul piano operativo” “il curatore dovrà valutare con particolare attenzione la proposizione tempestiva dell’azione in sede civile entro il biennio, anche al fine di evitare contestazioni sulla tardività della successiva costituzione di parte civile o sul trasferimento dell’azione nel processo penale ai sensi dell’art. 75 c.p.p.” );
  • la procedura di riacquisto del libero esercizio dell’azione da parte dei creditori dopo la decadenza ( “Si può ammettere – con uno sforzo interpretativo – che la restituzione di tale azione ai creditori competa già per effetto della decadenza del curatore o che il curatore abbia facoltà di rinunciare a esercitare l’azione di responsabilità per “non convenienza” ai sensi dell’art. 213 CCII, restituendo il libero esercizio della medesima ai singoli creditori” ).

Quanto alle procedure in essere, dal momento che il suddetto Decreto Legislativo non stabilisce una disciplina transitoria ad hoc per regolare le azioni di responsabilità pertinenti a una procedura già aperta alla data di entrata in vigore della legge - 29 aprile 2026 – il Tribunale di Torino ha invitato i curatori prudenzialmente ad accelerare l’istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall’entrata in vigore della legge (29 aprile 2028).

Il Tribunale di Treviso, a sua volta, con la circolare del 15 maggio 2026 ha precisato che il termine per l’avvio della relativa azione è di prescrizione e non già di decadenza, rappresentando che non è prevista una disciplina transitoria per le procedure già pendenti ed invitando i curatori a considerare, quale termine finale per l'esercizio dell'azione, il biennio antecedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nonché a valutare tempestivamente, sin dalle fasi iniziali della procedura, la sussistenza di profili di responsabilità, programmando le eventuali azioni di merito in modo compatibile con il termine decadenziale.