Il protocollo formalizza un sistema strutturato di cooperazione tra Tribunale e Procura di Milano nelle procedure di crisi e insolvenza, definendo flussi informativi automatici, visibilità integrata dei fascicoli e tempistiche coordinate per segnalazioni, ricorsi e atti nei vari strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione di condotte fraudolente e infiltrazioni mafiose, con indicatori sintomatici e canali dedicati alla DDA, nonché al raccordo operativo tra indagini penali e azioni risarcitorie della curatela.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ha predisposto delle linee guida che, ripercorrendo le disposizioni normative previste dagli artt. 74-83 del CCII, dopo aver individuato i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla suddetta procedura, analizzano le varie fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall'OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa ed esecuzione. L'elaborato evidenzia, poi, le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all'emanazione del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency, soffermandosi sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il decreto del 23 aprile 2026, recante l’aggiornamento della procedura in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa; in particolare, le novità riguardano: il contenuto della piattaforma telematica ; la lista di controllo particolareggiata ; il protocollo operativo per l’esperto indipendente e formazione obbligatoria degli esperti ; le indicazioni per la redazione del piano di risanamento (guida metodologica di riferimento indipendentemente dallo strumento di regolazione della crisi prescelto); le modalità di esecuzione del test pratico (strumento prognostico disponibile sulla piattaforma telematica, necessario all’esperto per valutare se vi siano concrete prospettive di risanamento per l’impresa); indicazioni specifiche per gli intermediari finanziari ; una nuova Sezione II- bis, dedicata alle specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi (tra cui accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e valore riservato ai soci .
Sul novellato disposto dell'art. 2394 bis c.c. che impone l’avvio delle azioni di responsabilità, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, le sezioni Procedure Concorsuali dei Tribunali stanno iniziando a fornire strumenti e/o linee guida da seguire. Il Tribunale di Torino ha introdotto disposizioni operative con la circolare del 22 maggio 2026 stabilendo: che ai fini interruttivi è necessario l’esercizio dell’azione; anche la comunicazione alla controparte, entro il termine di decadenza, di una domanda di mediazione, per una sola volta, interrompe il termine che riprende a decorrere dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione – v. Cass. Sez. Unite 22.07.2013 n. 17781; Cass. 28.01.2019 n. 2273 -; l’ambito di applicazione della suddetta norma (decadenza: persone, forme societarie e azioni); la modalità di costituzione di parte civile nel processo penale (“sul piano operativo” “il curatore dovrà valutare con particolare attenzione la proposizione tempestiva dell’azione in sede civile entro il biennio, anche al fine di evitare contestazioni sulla tardività della successiva costituzione di parte civile o sul trasferimento dell’azione nel processo penale ai sensi dell’art. 75 c.p.p.” ); la procedura di riacquisto del libero esercizio dell’azione da parte dei creditori dopo la decadenza ( “Si può ammettere – con uno sforzo interpretativo – che la restituzione di tale azione ai creditori competa già per effetto della decadenza del curatore o che il curatore abbia facoltà di rinunciare a esercitare l’azione di responsabilità per “non convenienza” ai sensi dell’art. 213 CCII, restituendo il libero esercizio della medesima ai singoli creditori” ). Quanto alle procedure in essere, dal momento che il suddetto Decreto Legislativo non stabilisce una disciplina transitoria ad hoc per regolare le azioni di responsabilità pertinenti a una procedura già aperta alla data di entrata in vigore della legge - 29 aprile 2026 – il Tribunale di Torino ha invitato i curatori prudenzialmente ad accelerare l’istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall’entrata in vigore della legge (29 aprile 2028). Il Tribunale di Treviso, a sua volta, con la circolare del 15 maggio 2026 ha precisato che il termine per l’avvio della relativa azione è di prescrizione e non già di decadenza, rappresentando che non è prevista una disciplina transitoria per le procedure già pendenti ed invitando i curatori a considerare, quale termine finale per l'esercizio dell'azione, il biennio antecedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nonché a valutare tempestivamente, sin dalle fasi iniziali della procedura, la sussistenza di profili di responsabilità, programmando le eventuali azioni di merito in modo compatibile con il termine decadenziale.
Nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (c.d. “ CNC ”) l’art. 22, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. prevede la possibilità per l’imprenditore che abbia ritenuto di accedere a tale strumento, di richiedere al Tribunale autorizzazione a trasferire l’azienda “ senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma del codice civile ”. In particolare, l’articolo suddetto stabilisce che: “ Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente”. La suddetta norma ha, quindi, l’effetto di escludere la responsabilità dell’acquirente dell’azienda – il cessionario - per i “ debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento…. se essi risultano dei libri contabili obbligatori ” , comportando il pagamento “in contanti” di tutto quanto il patrimonio attivo lordo. Tuttavia, la cessione dell’impresa ex art. 22 C.C.I.I. non può superare la responsabilità sia del venditore - cedente - che dell’acquirente – cessionario - nei confronti dei lavoratori, verso i quali rimane solidale il vincolo di responsabilità, anche qualora le richieste economiche degli stessi lavoratori non fossero state avanzate prima della cessione, ex art. 2112 c.c.. La cessione dell’azienda, a prescindere dall’autorizzazione del Tribunale, sarebbe conseguibile avvalendosi del sostegno finanziario - e fruendo delle agevolazioni commerciali ed economiche - rappresentato dall’accollo di passività pregresse, solamente concordando con il cedente che: l’assunzione di passività fosse limitata ad un importo complessivo equivalente a quello attribuito al patrimonio attivo – assunzione parziale -; e l’assunzione di passività fosse limitata esclusivamente ad una cerchia di creditori singolarmente individuati, ed esclusa per gli altri – assunzione selettiva -. Se l’autorizzazione giudiziale può dispensare l’acquirente dell’azienda – il cessionario - da tutte le passività pregresse, non si vede perché non potrebbe dispensarlo soltanto da una parte delle stesse. Inoltre, se l’imprenditore è legittimato a soddisfare determinati creditori rispetto ad altri con il loro pagamento diretto, non si vede perché l’autorità giudiziaria non potrebbe autorizzarlo in tale direzione, con il pagamento indiretto dell’accollo selettivo da parte dell’acquirente dell’azienda. In ordine all’autorizzazione, il Tribunale (con decisione in composizione monocratica nella prima fase e collegiale in quella di eventuale reclamo) deve ravvisare, per la cessione di azienda, una funzionalità sia rispetto alla continuità aziendale che alla migliore soddisfazione dei creditori. Inoltre, la suddetta norma prevede che il Tribunale verifichi “ altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente ” ( v. Tribunale di Piacenza 01.06.2023 e Tribunale di Milano 12.08.2023) . Al di fuori dell’ipotesi di aziende già caratterizzate da un deficit patrimoniale, che impone la limitazione dell’accollo delle passività pregresse entro una misura solamente parziale, oppure caratterizzate da passività che presentano profili ritenuti pregiudizievoli dall’acquirente – cessionario - al di là della loro entità numerica – ipotesi nelle quali permane un interesse alla liberazione dalla responsabilità per le passività non accollate -, non sussiste alcun reale incentivo per il cessionario ad essere liberato da obbligazioni, il cui accollo gli consente l’acquisizione dell’attivo in modo largamente preferibile al pagamento del suo valore “in contanti” . Esaminata fin qui l’incidenza della suddetta norma sul cessionario, sotto si valutano brevemente gli effetti della disposizione normativa sul cedente, per capire se quest’ultimo possa, o meno, giovarsi degli effetti della suddetta disposizione sotto il profilo di trovarsi liberato dalle passività accollate al cessionario. Per il cedente, la realizzazione dell’attivo aziendale attraverso un pagamento “in contanti” consente all’impresa cedente di dare immediata esecuzione al “Piano“ funzionale a consentire il superamento, ovvero la ristrutturazione, od ancora la regolamentazione della situazione di crisi che ha suggerito l’avvio della CNC: essendo sufficiente distribuire ai creditori quanto incassato dal cessionario. L’ art. 58 T.U.B . afferma (al comma 5 ) che “ I creditori ceduti hanno facoltà, entro 3 mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 ” (iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) “ di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva” . La disciplina della CNC prevede che il Tribunale , nel momento in cui autorizza la cessione dell’azienda, con l’effetto (come detto sopra) di liberare il cessionario dalla responsabilità di cui all’articolo 2560, comma 2, c.c., possa integrare il provvedimento “ dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti ” , prendendo in considerazione l’interesse del cedente e trovandosi legittimato a disporne la liberazione dalle passività pregresse attraverso l’attribuzione all’accollo da parte del cessionario di un effetto liberatorio , per tutelarne l’interesse ad una rapida e sicura esecuzione del “Piano” funzionale a regolarne la situazione di crisi.
Le Linee Guida del 6 agosto 2025 hanno ad oggetto la valutazione delle aziende in crisi in ottica going concern , in particolare analizzando le cause della crisi, i fattori di rischio del piano di risanamento ed i contesti valutativi. Nella valutazione delle aziende in crisi, basate su metodiche income approach (vale a dire sull’attualizzazione dei flussi di reddito/finanziari), oltre al normale rischio sistematico di business , l’Esperto dovrà apprezzare anche i rischi correlati all’attuazione del piano, quali il rischio del piano inteso come dispersione dei possibili risultati realizzabili e la probabilità di insuccesso del piano. Le Linee Guida segnalano come nelle metodologie income approach, dal momento che non è possibile effettuare previsioni sui flussi all’infinito, il valore viene determinato quale sommatoria di due componenti: il valore attuale dei flussi previsti analiticamente nel periodo di previsione esplicita di piano ed il valore attuale dei flussi correlati alla stima del valore alla fine dell’orizzonte di piano, c.d. “Valore Terminale” o “Terminal Value” (TV). Quest’ultimo (il c.d. TV ) è un valore sintetico “ che incorpora dinamiche di crescita e condizioni che in genere vengono considerate valide per tutto il periodo successivo all’orizzonte di piano ”. Le Linee Guida precisano che si rende necessario un approccio valutativo che sappia adeguatamente considerare le specificità del contesto, adattando i modelli e i principi teorici ai casi pratici; in contesti di crisi “ una corretta e circostanziata individuazione della finalità valutativa assume una rilevanza, se possibile, ancor più cruciale, per effetto dell’impatto che ha sui metodi di valutazione scelti e sulle configurazioni di valore ricercate ”.”
Il Tribunale di Bologna in data 12 marzo 2025 ha aggiornato le Linee Guida per gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Commissari nelle procedure di sovraindebitamento e Liquidatori nelle Liquidazioni controllate ed ha dettato indicazioni riguardanti i compensi degli OCC e degli advisors nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di Liquidazione controllate, facendo seguito e formalizzando riunioni di Sezione ed interlocuzione con gli OCC, cui sono state previamente sottoposte.
Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata.
Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII):
Art. 12 CCII : chiarimento in merito all’accesso alla composizione negoziata: esso può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche - diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi - soltanto quando versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario; Art. 13 CCII : viene richiesto all’esperto di: curare l’aggiornamento del proprio curriculum vitae con l’indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito; integrare i contenuti della scheda sintetica con l’indicazione degli esiti di quelle gestite. Si richiede ai soggetti deputati alla nomina dell’esperto di tenere conto, nell’individuazione del profilo professionale più adatto rispetto alle peculiarità e alle esigenze della singola impresa, anche degli esiti delle composizioni negoziate seguite; Art. 16 CCII : modifiche per quanto riguarda la figura degli esperti ( su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative). Con riferimento, invece, alla posizione delle banche e degli intermediari finanziari, vengono risolte le criticità applicative emerse rispetto alla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell’accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito e che, nel corso delle trattative, la classificazione del credito va determinata effettuando una valutazione sulle concrete prospettive di risanamento dell’impresa e sulla situazione di difficoltà dell’impresa tale da far scattare la normativa prudenziale. Viene inoltre stabilito che l’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando atto delle specifiche ragioni alla base della decisione assunta. Infine, viene stabilito che la prosecuzione dei rapporti non è di per sé motivo di responsabilità della banca e degli intermediari finanziari; Art. 17 CCII : modifiche operate riguardo a molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese; Art. 18 CCII : in materia di misure protettive e cautelari, intervento per risolvere le criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII ai sensi del quale, in presenza di misure protettive, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all’imprenditore, oppure revocare in tutto o in parte linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive. Il nuovo Decreto, quindi: esplicita che anche i creditori bancari sono destinatari dei divieti di cui all’art. 18, comma 5, CCII; precisa che restano in ogni caso ferme le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; inserisce un nuovo comma 5 bis nell’art. 18 CCII prevedendo che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; chiarisce che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario. Art. 19 CCII : modifiche apportate in relazione alle disposizioni processuali relative alla conferma o alla revoca delle misure cautelari e protettive; Art. 22 CCII : modifiche in materia di autorizzazioni che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale dell’impresa (per esempio, specifica che nei finanziamenti autorizzabili rientra anche la richiesta di emissione di garanzie, ovvero autorizzazione da parte del Tribunale dell’accordo con la banca o l’intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese, ovvero specifica che le autorizzazioni concesse dal Tribunale possono essere attuate anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se previsto dal Tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto); Art. 23 CCII : modifiche in tema di fase della conclusione delle trattative e alle consequenziali soluzioni percorribili dalle parti (per esempio, previsione che, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, la percentuale di adesione dei creditori sia ridotta al 60%; ovvero introduzione della possibilità di raggiungere degli accordi transattivi con le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero ancora inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell’art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente); Art. 25 bis CCII : interventi in relazione alle misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA; Art. 25 ter CCII : modifiche in tema di compenso dell’esperto; Art. 25 quinquies CCII : modifiche per i limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata. Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore. Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII): Accesso alla composizione negoziata (requisiti) - Art. 12 CCII ; Requisiti per esperto ed individuazione del profilo professionale da parte dei soggetti deputati alla nomina dell’esperto - Art. 13 CCII ; Figura degli esperti (su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative); Posizione delle banche e degli intermediari finanziari (anche per comunicazione dell’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario) - Art. 16 CCII ; Molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese - Art. 17 CCII ; Misure protettive e cautelari – per risolvere criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII - Art. 18 CCII , nonché relativamente alle disposizioni processuali – Art. 19 CCII ; Autorizzazioni concesse su richiesta dell’imprenditore dal Tribunale - Art. 22 CCII ; Conclusione delle trattative e consequenziali soluzioni percorribili dalle parti - Art. 23 CCII ; Misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA - Art. 25 bis CCII ; Compenso dell’esperto - Art. 25 ter CCII ; Limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Art. 25 quinquies CCII .
L’Organismo del codice della Crisi di Perugia ha emanato un vademecum che contiene una elencazione dei compiti e degli adempimenti cui sono tenuti i gestori della crisi dall’inizio al termine della procedura. Si aggiunge quindi un altro organismo che ha deciso di dotarsi di un regolamento per guidare i professionisti nella gestione delle procedure.
Il Tribunale di Milano e molti Organismi di composizione della crisi (OCC) del circondario di Milano, con l’obiettivo di armonizzare le prassi e di rendere l’applicazione delle norme più efficiente, hanno sottoscritto un protocollo finalizzato ad agevolare il lavoro degli operatori, relativamente alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi , tra cui la liquidazione controllata. Il protocollo ha l’obiettivo di garantire la piena informazione di tutti gli interessati sul modus operandi degli OCC e del Tribunale, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il protocollo, più nel dettaglio, affronta i temi: dell’accesso alla liquidazione controllata e all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente della nomina del liquidatore e conferma dell’OCC dell’accesso alle banche dati della formazione dello stato passivo del programma di liquidazione delle attività del liquidatore dei mandati (prelievi dal conto corrente della procedura) delle relazioni periodiche dei rendiconti e riparti del compenso unitario del monitoraggio e controllo dei liquidatori della pubblicità sul sito web del Tribunale della trasparenza delle procedure (divulgazione di regolamenti e informative degli OCC sul sito web del Tribunale).
La procedura della composizione negoziata della crisi nasce con la finalità di anticipare il momento di emersione dello stato di crisi delle imprese, consentendo la realizzazione di piani di risanamento meno invasivi per l’impresa, e più rapidi e soddisfacenti per i creditori. L’accesso alla composizione negoziata è consentito alle imprese che si trovano in stato di: crisi: ex art. 2, lett. a), C.C.I.I., intesa come probabilità di insolvenza, meno grave dell’insolvenza pre-crisi: quella situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario meno grave di quella di crisi insolvenza (art. 2, lett. b) reversibile: devono permanere concrete prospettive di risanamento, rimanendo frustrato, in caso contrario il disposto dell’art. 12 c. 1, che impone, appunto, che la CNC possa essere iniziata solo quanto “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Al concordato semplificato, invece, il debitore non vi può accedere direttamente, poiché non è una procedura autonoma, ma, solo quale sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni; tale concordato può essere inoltre solo liquidatorio e l’accesso è limitato alla sola iniziativa del debitore. Il testo pubblicato dal Tribunale di Livorno offre indicazioni: all’imprenditore che intende perseguire la composizione negoziata della crisi all’esperto che dovrà rapportarsi con il Tribunale durante e dopo la CNC all’ausiliario che dovrà supportare il Tribunale in caso di domanda di omologa di concordato semplificato. Si rinvia al testo pubblicato per ogni approfondimento.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 il testo del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. decreto Correttivo ter al Codice della crisi). Il decreto Correttivo ter entra in vigore a partire dal 28 settembre 2024.
Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto correttivo al Codice della Crisi. Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019 e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato ieri in prima lettura provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti interventi normativi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. È attesa a breve la verifica di compatibilità e copertura da parte della Ragioneria dello Stato.
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti dalle banche dati pubbliche nell’ambito delle procedure per la crisi di impresa Dal 2 agosto le cancellerie dei tribunali concorsuali, nell’ambito delle procedure della crisi di impresa, potranno accedere direttamente alle banche dati di Inps, Agenzia delle Entrate e Registro delle Imprese, grazie alle convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e le tre amministrazioni, al fine di ottenere bilanci, visure, informazioni su debiti erariali, debiti contributivi, e tutti gli elementi utili alla ricostruzione integrale della situazione patrimoniale dell’impresa in stato di crisi o insolvenza.
L’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha aggiornato le linee Guida a suo tempo pubblicate in materia di principi di attestazione nei piani di risanamento sia sulla base delle nuove previsioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sia sulla base delle sentenze che si sono susseguite dopo l’entrata in vigore del primo documento.
Il codice stabilisce una serie di principi e di obblighi a cui tutti i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservarli sotto la propria responsabilità, a pena di sospensione o cancellazione dall'albo.
La circolare introduce una regolamentazione in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di cancellazione dei gravami, specificando le modalità di deposito ed i contenuti che le predette istanze devono possedere, anche in relazione alla documentazione di cui esse devono essere corredate.
L’organismo ha aggiornato le linee guida da seguire nell'adempimento degli incarichi relativi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Sulla GU n. 27 del 2 febbraio scorso è stato pubblicato il testo del decreto-legge recante le Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Il decreto-legge si compone di 5 articoli e mira a dettare «misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria»
La Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano ha elaborato uno strumento dove affronta il tema dei finanziamenti in ambito di crisi delle realtà produttive analizzando sia gli istituti di riferimento sia i problemi di maggior rilievo.
L’OCC Emilia ha predisposto un vademecum per fornire indicazioni ai professionisti nominati in seno a procedure di gestione della crisi per un corretto adempimento dell’incarico. Trattasi di buone prassi da seguire in materia di avvio della procedura, audizione del debitore, predisposizione del preventivo, gestione della procedura su Fallco Gestore, chiusura della procedura.