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Spese straordinarie per figli, con estensione ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti e disabili
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Spese straordinarie per figli, con estensione ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti e disabili

Pubblicato in Altalex
Una svolta storica non solo sul piano giuridico, ma anche culturale e sociale: così si può definire l'apertura alle adozioni internazionali per le persone single sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025. Su Altalex è disponibile la riflessione dell'Avvocato Barbara Masserelli su come questa decisione rappresenti un'occasione preziosa per ripensare la genitorialità e scardinare stereotipi di genere ancora radicati. L'articolo evidenzia come il cambiamento apra una discussione più ampia che coinvolge anche il mercato del lavoro e i contesti professionali.

La Corte Costituzionale , con la s entenza n. 33/2025 del 21.03.2025 , ha stabilito e anche le persone singole potranno adottare minori stranieri residenti all’estero in situazione di abbandono. Per i Giudici delle Leggi, anche “ la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso ” , anche considerando l’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione. La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983 –che regola in Italia adozione e affido - nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, restando ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184 del 1983, dovendo quindi (l’aspirante) adottante persona singola rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo « essere affettivamente idone [o] e capac [e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend [a] adottare» (comma 2 del citato art. 6) , venendo al minore adottato dalla persona singola riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 cod. civ.. Ciò, infatti, non può prescindere dall’accertamento in concreto operato dal Giudice circa l’idoneità affettiva dell’aspirante adottante e circa la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore, al fine di garantire il minore adottato. Trattasi di una novità epocale, che avrà impatti di rilievo anche nel mondo del lavoro; basti pensare che i single adottanti potranno godere di tutte le norme a sostegno della genitorialità che fino ad ora erano fruite principalmente delle donne, scardinando quindi i bias di genere. Un ulteriore passo verso la parità?

L’istituto dell’amministrazione di sostegno viene introdotto con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e attualmente la disciplina è regolata agli art. 404 c.c. e ss. L’istituto va ad affiancare le discipline tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione e mira a garantire uno strumento più flessibile e modulabile in grado di adattarsi alla specificità delle diverse situazioni concrete e a salvaguardare la centralità della persona e il principio di autodeterminazione, in quei soggetti che mantengano una capacità, anche residua. L’art. 404 c.c. prevede che “ La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. La misura in concreto permette di sostenere un’ampia categoria di soggetti, tra cui si possono menzionare: Le persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche, come patologie psichiatriche, autismo, Alzheimer, demenza senile, ludopatia; Le persone affette da infermità fisiche in seguito ad ictus, malattie degenerative, patologie tumorali particolarmente aggressive. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, che deve essere presentato al Giudice Tutelare (Sezione Volontaria Giurisdizione) del luogo in cui il beneficiario ha residenza può essere presentato sia direttamente, che mediante l’assistenza di un legale: Dal beneficiario stesso; Dai soggetti individuati dall’art. 417 c.c.: dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. Dai responsabili dei servizi sociosanitari, che siano a conoscenza di fatti tale da rendere necessaria l’istaurazione del procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. Ai sensi dell’art. 407 c.c. il ricorso, che deve sempre essere notificato al beneficiario (anche se lo stesso si trovi ad esempio in un ricovero, RSA, ospedale, o è convivente del ricorrente…), deve indicare necessariamente: Le generalità del beneficiario; La dimora abituale del beneficiario; Le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno; I dati del ricorrente e se conosciuti del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi. Il giudice tutelare, territorialmente competente, deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta di nomina, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, recandosi esso stesso nel luogo in cui quest’ultimo si trova se impossibilitato a muoversi o a potersi spostare o anche avvalendosi di modalità telematiche e se non già svolti dispone, anche d’ufficio, tutti gli accertamenti necessari sulla situazione del beneficiario, anche di natura medica. Il Giudice tutelare deve procedere alla scelta dell’amministratore di sostegno con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria. In primo luogo, dovrà essere valorizzata l’eventuale designazione effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e se il beneficiario sia dotato di capacità di discernimento, il Giudice dovrà tener conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, o durante la sua audizione. Quando il ricorso è proposto da persona diversa dal beneficiario, il ricorrente potrà indicare uno o più soggetti che intendano rivestire il ruolo. In assenza di designazione, la scelta del Giudice tutelare, ove possibile, dovrà comunque ricadere preferibilmente tra i soggetti del nucleo famigliare del beneficiario. Qualora, tuttavia, sussistano ragioni di opportunità, il Giudice potrà procedere alla nomina di un soggetto terzo di propria fiducia, attingendo, ad esempio, dagli elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico. Il decreto di nomina, al quale dovrà seguire formale giuramento, dovrà contenere: Le generalità del beneficiario della misura e dell’amministratore di sostegno; La durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; I limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con le risorse economiche del beneficiario; Le indicazioni in merito alla rendicontazione annuale che l’amministratore di sostegno dovrà presentare al Giudice Tutelare. Qualora sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo. L’istituto dell’amministrazione di sostegno si distingue dalle discipline tradizionali dell’interdizione e inabilitazione per i suoi effetti, il beneficiario, infatti, ai sensi dell’art. 409 c.c., mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore e può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Nello svolgimento dei propri compiti l’amministratore è tenuto sempre ad informare il beneficiario circa gli atti da compiere e deve informare il Giudice tutelare nel caso di dissenso del beneficiario. L’amministratore dovrà sempre tenere in considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. Ai sensi dell’art. 412 c.c. gli atti compiuti dall’amministratore o dal beneficiario stesso in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice possono essere annullati su istanza dell’amministratore, del beneficiario, del PM, degli eredi e aventi causa del beneficiario. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. L’amministratore di sostegno potrà in ogni caso essere sostituito e l’incarico revocato, sia su istanza, che d’ufficio dal Giudice, quando non ricorrano più i presupposti della misura e ogni volta in cui la stessa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.