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WhatsApp, SMS, e-mail: valgono come prove nei processi civili?

Nel contesto giurisprudenziale odierno, l’utilizzo dei messaggi WhatsApp, degli SMS e delle e-mail come prova nei procedimenti civili riveste un'importanza crescente, tanto da essere oggetto di attenzione anche da parte della Corte di Cassazione. Con l’ Ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025 , la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio di queste forme di comunicazione, riaffermando principi consolidati e fornendo al contempo nuovi chiarimenti in merito alla loro utilizzabilità in giudizio. La Cassazione ha ribadito in modo chiaro che i messaggi WhatsApp, così come gli SMS e le e-mail, possono costituire valida prova documentale, a condizione che ne siano garantite la provenienza e l’attendibilità. Da un punto di vista tecnico-giuridico, tali comunicazioni rientrano nella categoria dei documenti elettronici privi di firma digitale e vengono qualificate come riproduzioni informatiche e meccaniche, ai sensi dell’art. 2712 del codice civile. In virtù di tale inquadramento, esse fanno piena prova dei fatti rappresentati, salvo che la parte contro cui sono prodotte non ne contesti espressamente l’autenticità. Particolarmente rilevante è il richiamo al precedente delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 11197/2023), con cui la Corte ha riconosciuto la legittimità dell’acquisizione di questi messaggi anche mediante semplice riproduzione fotografica – ad esempio, uno screenshot – purché sia possibile accertarne in modo attendibile la provenienza e l’autenticità. Tuttavia, il valore probatorio di tali messaggi non può considerarsi automatico. La controparte ha facoltà di disconoscerli, ma tale disconoscimento deve essere specifico, dettagliato e fondato su elementi concreti che evidenzino una difformità rispetto alla realtà dei fatti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). Non sono dunque ammesse contestazioni generiche o meramente formali. Con l’ordinanza n. 1254/2025, la Cassazione non solo conferma che le comunicazioni digitali possono assumere valore di prova documentale, ma sottolinea anche che la loro validità non dipende dalla forma tradizionale, bensì dalla capacità di attestare in maniera certa, attendibile e verificabile gli impegni e i fatti oggetto di giudizio. Questa lettura si inserisce perfettamente nel processo di adeguamento del sistema probatorio alle esigenze del mondo digitale e alle nuove modalità comunicative. La possibilità di utilizzare i messaggi WhatsApp e gli SMS come prove piene in giudizio rappresenta, infatti, uno strumento prezioso per una ricostruzione più efficiente e trasparente delle relazioni giuridiche. Al tempo stesso, essa impone una gestione accurata e rigorosa dei dati digitali, affinché l’integrità, la tracciabilità e la verificabilità della prova siano sempre garantite.

Lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia

Presentato alla Camera il 6 marzo 2024 lo  schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia , che apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega (art. 1 L. 206/2021). L’obiettivo dell’intervento è quello di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente, rinviando poi ad un secondo intervento ulteriori valutazioni legate alla legge delega che permette di adottare entro la data del 1° novembre 2024, di più decreti legislativi correttivi. In sintesi, ecco gli interventi previsti nel decreto correttivo della riforma Cartabia legato agli impegni assunti in sede di PNRR: implementazione della digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai superati; semplificazione delle notificazioni a mezzo PEC in ottica di ampliamento dello strumento; nuova formulazione dell’art. 171-bis c.p.c. per rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo; ampliato l’impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo; agevolato il recupero dei crediti attraverso il celere strumento del decreto ingiuntivo; estensione ai procedimenti già pendenti della possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).

Albo nazionale dei CTU: il conferimento dell’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo

Gli artt. 13 e ss. delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile contengono la disciplina dei Consulenti Tecnici del Giudice nei procedimenti ordinari. Presso ogni Tribunale è, infatti, istituito un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), il quale è diviso in categorie, tra cui sono necessariamente ricomprese: Medica; Industriale; Commerciale; Agricola; Bancaria; Assicurativa; Della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense (categoria ricompresa recentemente nell’elenco, entrata in vigore con la legge n. 206 del 2021). L’art. 13 disp. att. c.p.c. demanda l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo e dei settori specializzati di ciascuna categoria ad un decreto ministeriale che dovrà essere adottato dal Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso decreto dovrà anche indicare i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo. Il comma, introdotto con la riforma Cartabia, persegue l’obbiettivo di garantire una maggiore specializzazione dei consulenti tecnici d’ufficio e cerca di favorire delle forme di associazionismo a livello nazionale. Coloro che rispettano i requisiti stabili dal decreto ministeriale di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici. Per ciascuna categoria sono inoltre stabiliti dal medesimo decreto gli obblighi di formazione continua e i diversi doveri da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, i quali saranno periodicamente oggetto di verifica secondo le modalità stabilite dal decreto, che regola anche i casi di sospensione volontaria dall’albo. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Tribunale presso cui il consulente intende svolgere la propria attività; l’albo, infatti, è formato da un comitato a ciò dedicato e presieduto dal Presidente. Contro i provvedimenti del Comitato che decide sulle iscrizioni all’albo e sulla permanenza nello stesso è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notifica. I Giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale devono affidare le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio agli iscritti all’albo del Tribunale medesimo. Il Giudice può comunque, con provvedimento motivato, conferire un incarico ad un consulente iscritto in albo di un diverso Tribunale o anche a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento deve, in tali casi, obbligatoriamente essere comunicato al presidente del Tribunale. La riforma Cartabia, al fine di alleggerire il carico degli incombenti gravanti sul Giudice, che intende nominare un consulente non iscritto all’albo del Tribunale in cui ha sede, ha previsto che lo stesso non debba più preventivamente e obbligatoriamente sentire il Presidente del Tribunale, ma possa procedere in autonomia con provvedimento motivato, il quale deve essere solo comunicato al Presidente del Tribunale. La riforma sembra, pertanto, mostrare una preferenza a che l’affidamento dell’incarico ad un consulente avvenga tra gli iscritti all’albo del Tribunale a cui appartiene il giudice, favorendo anche una mobilità dei consulenti tecnici, ma non esclude che, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento motivato il Giudice possa affidare l’incarico ad un soggetto diverso. Ferma la comunicazione del provvedimento stesso al Presidente del Tribunale di appartenenza. L’iscrizione negli Albi dei CTU non pone, pertanto, nessun limite al potere di scelta discrezionale che spetta al Giudice, il quale può sempre nominare qualunque persona, iscritta o meno all’Albo, che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere. La nomina di un consulente iscritto in albo tenuto da diverso Tribunale sembra comunque presupporre una comunicazione del provvedimento anche al Presidente del Tribunale dal cui elenco viene individuato il CTU, stante che il Presidente è tenuto a vigilare che gli incarichi siano distribuiti equamente tra gli iscritti, in modo tale che a nessun consulente siano conferiti incarichi in misura superiore al 10% rispetto a quelli affidati dal rispettivo ufficio. In attuazione di quanto disposto agli artt. 13 disp. att. c.p.c. e ss., è stato adottato il D.M. 109/2023, composto da 12 articoli, il quale introduce diverse novità, tra cui l’istituzione di un albo unico nazionale dei CTU. L’elenco nazionale sarà gestito dal Ministero della Giustizia e dovrà essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche. Con l’introduzione del nuovo albo unico si mira a garantire una piena trasparenza nell’ambito della giurisdizione e a fornire agli operatori uno strumento informativo rapido e facilmente accessibile per valutare le competenze e la professionalità dei CTU, infatti, tra le novità introdotte il D.M. 109/2023 prevede che: Sia uniformata a cinque anni l’anzianità professionale minima per l’iscrizione agli albi e che l’attività di specializzazione indicata come CTU dovrà essere stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo; Il mantenimento dell’iscrizione all’albo sia legato allo svolgimento continuativo dell’attività professionale, oltre che al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale; per ogni singolo CTU sia indicato il possesso di competenze in ambito conciliativo e sul funzionamento del processo. L’introduzione di un unico albo nazionale permette inoltre al giudice di poter procedere, con maggiore facilità, alla nomina di un CTU non iscritto all’albo presso il Tribunale in cui lo stesso ha sede.