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Albo nazionale dei CTU: il conferimento dell’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo

  • Pubblicato il:  28 dicembre 2023
  • Categoria:   Articoli

Gli artt. 13 e ss. delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile contengono la disciplina dei Consulenti Tecnici del Giudice nei procedimenti ordinari. Presso ogni Tribunale è, infatti, istituito un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), il quale è diviso in categorie, tra cui sono necessariamente ricomprese:

  • Medica;
  • Industriale;
  • Commerciale;
  • Agricola;
  • Bancaria;
  • Assicurativa;
  • Della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense (categoria ricompresa recentemente nell’elenco, entrata in vigore con la legge n. 206 del 2021).

L’art. 13 disp. att. c.p.c. demanda l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo e dei settori specializzati di ciascuna categoria ad un decreto ministeriale che dovrà essere adottato dal Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso decreto dovrà anche indicare i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo. Il comma, introdotto con la riforma Cartabia, persegue l’obbiettivo di garantire una maggiore specializzazione dei consulenti tecnici d’ufficio e cerca di favorire delle forme di associazionismo a livello nazionale.

Coloro che rispettano i requisiti stabili dal decreto ministeriale di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici. Per ciascuna categoria sono inoltre stabiliti dal medesimo decreto gli obblighi di formazione continua e i diversi doveri da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, i quali saranno periodicamente oggetto di verifica secondo le modalità stabilite dal decreto, che regola anche i casi di sospensione volontaria dall’albo. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Tribunale presso cui il consulente intende svolgere la propria attività; l’albo, infatti, è formato da un comitato a ciò dedicato e presieduto dal Presidente. Contro i provvedimenti del Comitato che decide sulle iscrizioni all’albo e sulla permanenza nello stesso è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notifica.

I Giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale devono affidare le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio agli iscritti all’albo del Tribunale medesimo. Il Giudice può comunque, con provvedimento motivato, conferire un incarico ad un consulente iscritto in albo di un diverso Tribunale o anche a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento deve, in tali casi, obbligatoriamente essere comunicato al presidente del Tribunale. La riforma Cartabia, al fine di alleggerire il carico degli incombenti gravanti sul Giudice, che intende nominare un consulente non iscritto all’albo del Tribunale in cui ha sede, ha previsto che lo stesso non debba più preventivamente e obbligatoriamente sentire il Presidente del Tribunale, ma possa procedere in autonomia con provvedimento motivato, il quale deve essere solo comunicato al Presidente del Tribunale.

La riforma sembra, pertanto, mostrare una preferenza a che l’affidamento dell’incarico ad un consulente avvenga tra gli iscritti all’albo del Tribunale a cui appartiene il giudice, favorendo anche una mobilità dei consulenti tecnici, ma non esclude che, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento motivato il Giudice possa affidare l’incarico ad un soggetto diverso. Ferma la comunicazione del provvedimento stesso al Presidente del Tribunale di appartenenza.

L’iscrizione negli Albi dei CTU non pone, pertanto, nessun limite al potere di scelta discrezionale che spetta al Giudice, il quale può sempre nominare qualunque persona, iscritta o meno all’Albo, che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere.

La nomina di un consulente iscritto in albo tenuto da diverso Tribunale sembra comunque presupporre una comunicazione del provvedimento anche al Presidente del Tribunale dal cui elenco viene individuato il CTU, stante che il Presidente è tenuto a vigilare che gli incarichi siano distribuiti equamente tra gli iscritti, in modo tale che a nessun consulente siano conferiti incarichi in misura superiore al 10% rispetto a quelli affidati dal rispettivo ufficio.

In attuazione di quanto disposto agli artt. 13 disp. att. c.p.c. e ss., è stato adottato il D.M. 109/2023, composto da 12 articoli, il quale introduce diverse novità, tra cui l’istituzione di un albo unico nazionale dei CTU. L’elenco nazionale sarà gestito dal Ministero della Giustizia e dovrà essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche. Con l’introduzione del nuovo albo unico si mira a garantire una piena trasparenza nell’ambito della giurisdizione e a fornire agli operatori uno strumento informativo rapido e facilmente accessibile per valutare le competenze e la professionalità dei CTU, infatti, tra le novità introdotte il D.M. 109/2023 prevede che:

  • Sia uniformata a cinque anni l’anzianità professionale minima per l’iscrizione agli albi e che l’attività di specializzazione indicata come CTU dovrà essere stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo;
  • Il mantenimento dell’iscrizione all’albo sia legato allo svolgimento continuativo dell’attività professionale, oltre che al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale;
  • per ogni singolo CTU sia indicato il possesso di competenze in ambito conciliativo e sul funzionamento del processo.

L’introduzione di un unico albo nazionale permette inoltre al giudice di poter procedere, con maggiore facilità, alla nomina di un CTU non iscritto all’albo presso il Tribunale in cui lo stesso ha sede.