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Recensioni online: nuove regole contro le recensioni false o manipolate

Le recensioni online sono ormai un fattore determinante nelle scelte dei consumatori. Secondo i dati del Centro studi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, influenzano l’82% delle prenotazioni nelle strutture ricettive e circa il 70% delle decisioni relative ai ristoranti. Un peso crescente che ha trasformato le valutazioni digitali in un asset reputazionale centrale per imprese del turismo, della ristorazione e dei servizi legati all’attrattività territoriale. Accanto a questo ruolo economico, si è però consolidato un fenomeno opposto: la diffusione di recensioni non autentiche, tra autopromozione, pratiche di screditamento competitivo e contenuti a pagamento. Un fenomeno che, negli ultimi anni, risulta amplificato anche dall’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale nella generazione e nella diffusione dei contenuti. Il quadro europeo: verso maggiore trasparenza e responsabilizzazione delle piattaforme Sul piano europeo, la disciplina si articola tra strumenti vincolanti e iniziative di soft law. Nel luglio 2025 la Commissione europea ha promosso un Codice di condotta sulle valutazioni e recensioni online nel settore turistico, elaborato con operatori, piattaforme e associazioni di categoria. Il documento punta a rafforzare affidabilità e trasparenza del sistema delle recensioni, introducendo principi operativi quali: tracciabilità dei contenuti evidenza delle recensioni sponsorizzate o incentivate diritto di replica per le strutture interessate procedure più snelle per la rimozione dei contenuti illeciti maggiore controllo sull’identità degli utenti, anche in caso di pseudonimi Il quadro si innesta nel perimetro del Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065) , che rafforza gli obblighi delle piattaforme nella gestione dei contenuti online e nella trasparenza dei sistemi di moderazione. Il Codice di condotta resta, tuttavia, uno strumento su base volontaria, non direttamente vincolante. Più incisiva sul piano normativo è la Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Direttiva Omnibus) , che qualifica le recensioni false o ingannevoli come pratica commerciale scorretta. In particolare, la disciplina vieta: la pubblicazione o la diffusione di recensioni non veritiere la selezione selettiva delle sole recensioni positive l’acquisto o la commissione di recensioni false la mancata trasparenza sulla provenienza dei contenuti Le violazioni possono comportare sanzioni fino a 10 milioni di euro, parametrate a gravità, durata e natura della condotta. Il recepimento in Italia: modifica al Codice del consumo e ruolo dell’AGCM In Italia, il quadro europeo è stato recepito con il D.Lgs. 26/2023, che ha modificato il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il principio cardine è la necessità che le recensioni provengano da consumatori che abbiano effettivamente fruito del bene o del servizio recensito. Gli operatori sono inoltre tenuti a indicare le modalità adottate per verificare l’autenticità delle recensioni pubblicate sulle proprie piattaforme. In caso di pratiche commerciali scorrette, l’AGCM può irrogare sanzioni comprese tra 5.000 euro e 10 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato nei casi più gravi. Il nuovo intervento italiano: la Legge annuale PMI 2026 Con la Legge n. 34/2026 (Legge annuale PMI), il legislatore interviene in modo più analitico sul fenomeno delle recensioni online nei settori turismo, ristorazione e attrazioni territoriali. L’obiettivo è rafforzare i criteri di autenticità e limitare le distorsioni informative nel mercato digitale. I requisiti di liceità Una recensione è considerata lecita se: pubblicata entro 30 giorni dall’effettiva esperienza coerente con il servizio o la struttura fruita non collegata a incentivi, sconti o benefici supportata da evidenze di reale utilizzo del servizio La perdita di validità Una recensione perde rilevanza giuridica se: non riconducibile a un utilizzatore reale pubblicata da oltre due anni Diritti delle imprese e strumenti di tutela Le strutture recensite possono attivare procedure di segnalazione per contenuti non conformi, chiedendone la rimozione secondo i meccanismi previsti dal Digital Services Act. Accanto a ciò, la normativa rafforza il divieto di: acquisto di recensioni cessione o intermediazione di recensioni o interazioni false Le violazioni possono comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche profili di responsabilità penale. Vigilanza e governance del sistema Il ruolo di vigilanza è affidato all’AGCM, che dovrà: adottare linee guida per l’applicazione della disciplina monitorare annualmente il fenomeno delle recensioni illecite riferire periodicamente al Parlamento È inoltre prevista la possibilità per le associazioni di categoria di ottenere la qualifica di “segnalatori attendibili”, in linea con il Digital Services Act, per rafforzare l’emersione dei contenuti non autentici. All’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) spetterà il compito di promuovere forme di regolamentazione con le piattaforme internet, attraverso Codici di condotta , al fine di ridurre la distorsione dell’informazione fornita ai consumatori anche con mezzi tecnologicamente adeguati, garantendo che le recensioni pubblicate online siano gestite con imparzialità e provengano effettivamente da consumatori che abbiano usufruito del servizio o utilizzato il prodotto. Un equilibrio tra mercato digitale e libertà di espressione L’evoluzione normativa, a livello europeo e nazionale, si muove verso un obiettivo comune: aumentare l’affidabilità delle recensioni online come strumento di informazione economica. Il rafforzamento dei presidi di trasparenza si inserisce tuttavia in un quadro che richiede equilibrio tra tutela del consumatore, protezione degli operatori economici e libertà di espressione degli utenti. Un bilanciamento destinato a diventare sempre più complesso con l’evoluzione delle tecnologie di generazione automatica dei contenuti.

Approvato il documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)

In attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2011/83/UE relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (Ministro delle imprese e del Made in Italy), è stato approvato il 2 ottobre 2025 un provvedimento che mira a estendere la tutela dei consumatori, aggiornando il Codice del Consumo e precisamente prevendendo: un miglioramento della comunicazione delle informazioni precontrattuali, l’introduzione di una “funzione di recesso” facilmente accessibile per i contratti online, una protezione aggiuntiva contro le interfacce utente ingannevoli, i cosiddetti “dark pattern”. Il DPFP costituisce l’atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria valida per il triennio 2026-2028 fornendo un aggiornamento del quadro di riferimento internazionale e provvedendo, allo stesso tempo, a una rielaborazione delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. L’obiettivo del DPFP è quello di garantire maggiore trasparenza e chiarezza nei contratti finanziari a distanza, fornendo ai consumatori gli strumenti per prendere decisioni informate e per recedere facilmente. Sono stati approvati provvedimenti relativi all’accesso alle informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche ed al fine di rafforzare la tutela dei risparmiatori e la stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con attenzione alle piccole e medie imprese.

Regolamento sicurezza dei prodotti (regolamento UE 2023/988)

Nuovi obblighi a partire dal 13.12.2024 Dal 13 dicembre 2024 trova applicazione ed efficacia il Regolamento (UE) 2023/988, noto come General Product Safety Regulation (GPSR ), che abroga e sostituisce la precedente Direttiva 2001/95/ CEE recepita nell’attuale Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), al fine di adeguarsi agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle dinamiche delle vendite online. L’obiettivo principale del Regolamento è quello di rafforzare la protezione dei consumatori, garantendo un livello di sicurezza più elevato per i prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato sia mediante vendite online che offline introducendo una normativa comune, per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura, dalla fabbricazione e importazione fino alla vendita finale. Il Regolamento si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, salvo alcune specifiche eccezioni (come medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali, organismi geneticamente modificati, sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, prodotti fitosanitari, aeromobili e oggetti di antiquariato), e salvo la presenza di disposizioni specifiche del diritto dell’Unione Europea che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione applicabili nello specifico. L’obiettivo del Regolamento è di mettere in circolazione un prodotto sicuro per tutta la vita utile dello stesso, tenendo conto non soltanto delle sue caratteristiche, dell’imballaggio, della presentazione e dell’etichettatura, ma anche di altri nuovi fattori, fra cui: le interazioni con altri prodotti; l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri; le categorie vulnerabili di consumatori che utilizzano i prodotti, in particolare valutando i rischi per i consumatori più vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza; l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso dal suo uso tipico (in particolare quegli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini); e gli aspetti legati alla cybersicurezza, necessari per proteggere il prodotto da influenze esterne. Ne deriva una valutazione del prodotto su più fattori; non solo quelli tecnici ma anche quelli relativi all’impatto sulla salute e vita del consumatore. E’ necessario quindi che in questo periodo antecedente alla data di effettiva applicazione siano stati rivisti i processi interni e aggiornata la documentazione tecnica nonché tutte le modalità operative affinché rispondano ai requisiti della normativa.

Risarcimento del danno da ritardo/cancellazione

I diritti dei passeggeri nell’Unione Europea Ai passeggeri che viaggiano nell’ambito dell’Unione Europea a bordo di treni, aerei, autobus e navi, ossia usufruendo di mezzi di trasporto ad uso collettivo, sono riconosciuti dalla normativa europea una serie di diritti essenziali comuni. Tali diritti vengono poi meglio specificati in singoli regolamenti, direttamente applicabili in ciascuno Stato membro. Fondamentale in materia di trasporti il Libro Bianco della Commissione Europea adottato il 28 marzo 2011, che costituisce la base per l’interpretazione dei singoli regolamenti e che prevede espressamente la necessità di “ definire un’interpretazione uniforme della legislazione dell’Unione Europea sui diritti dei passeggeri e assicurarne l’applicazione effettiva e armonizzata, per garantire sia condizioni eque di concorrenza per il settore sia uno standard europeo di protezione dei cittadini. ” Nel quadro della politica comune dei trasporti, è quindi importante tutelare i diritti dei passeggeri e migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto, nella specifica considerazione che l’utente è parte debole del contratto di trasporto e che pertanto dovrà essere destinatario di una specifica tutela. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione offrono, in specie, lo spunto per approfondire la normativa esistente con riferimento al trasporto aereo e ferroviario e per trattare la tematica centrale e di maggiore interesse relativa al risarcimento del danno nei casi di cancellazione, ritardo o impedito imbarco. Il trasporto aereo: rimborsi e risarcimenti del danno in caso di ritardo, cancellazione o di negato imbarco Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri di aeromobili sono stabilite dal Regolamento CE 261/2004 del 11 febbraio 2004, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in sostituzione del precedente Regolamento CEE 295/91. Il Regolamento punta a garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, a condizione che gli stessi dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all’accettazione, tranne in caso di cancellazione, all’ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi entro quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri coinvolti hanno diritto: al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale; ad un servizio di assistenza; a un risarcimento fissato a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km; € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1.500 km e fino a 3.500 km, € 600,00 per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti. In caso di ritardi prolungati per almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale. In caso contrario avranno diritto a vedersi rimborsati i costi sostenuti per un eventuale alloggio e bevande e cibi gratuiti in volo. Fermo sempre il diritto del passeggero di richiedere un risarcimento ulteriore, nel rispetto della normativa nazionale, qualora abbia subito un danno maggiore. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha anche chiarito che i passeggeri che giungono a destinazione con tre o più ore di ritardo sull’ora di arrivo prevista e i passeggeri i cui voli siano stati cancellati possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo o la cancellazione siano causati da circostanze eccezionali. Secondo il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di ritardo o cancellazione di un volo aereo: la recente giurisprudenza Per quanto riguarda i danni non patrimoniali subiti dai passeggeri a seguito del ritardo o della cancellazione di un volo aereo, la Suprema Corte (Cass. Sez. III, 29/11/2023, n. 33276) ha recentemente esaminato un caso di un passeggero che richiedeva il ristoro dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale per non aver potuto presenziare al funerale del padre a causa della cancellazione del proprio volo. La Cassazione ha dapprima richiamato l’art. 2059 C.c. che stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile quando: il fatto illecito costituisce un reato; la legge prevede espressamente il risarcimento; il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione. In questo caso è necessario che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia rappresentato da semplici disagi. Compiuta questa premessa, la Corte ha censurato la sentenza impugnata ritenendo il risarcimento forfettario di € 600,00 erogato dalla Compagnia aerea inadeguato, sull’assunto che “ le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del Giudice di merito, nell'ambito del pregiudizio bagattellare .” Il trasporto ferroviario: rimborsi e risarcimento del danno in caso di prolungato ritardo e cancellazione In materia di trasporto ferroviario i diritti e gli obblighi dei passeggeri sono stabiliti invece nel recentissimo Regolamento UE 2021/782, entrato in vigore il 7 giugno 2023 in sostituzione del Regolamento CE 1371/2007. L’obbiettivo del Regolamento del 2007, che non deve intendersi modificato, è quello di migliorare l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario prevedendo specifiche tutele per i passeggeri in caso di disservizi, oltre a puntuali obblighi informativi circa le condizioni generali del contratto di trasporto, orari e condizioni di viaggio, servizi disponibili a bordo e procedure di reclamo, oltre rimedi specifici in caso di ritardo, soppressione del treno e lesioni o decesso del passeggero. Inoltre, in un’ottica di tutela globale e non discriminatoria, il Regolamento mira a garantire adeguata accessibilità ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta attraverso la previsione di specifici adempimenti a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle stazioni. I passeggeri nel caso di ritardi e cancellazioni hanno diritto ad ottenere il rimborso del costo del biglietto o in alternativa il proseguimento del viaggio, che deve essere garantito nel più breve tempo possibile da parte del vettore. Il risarcimento del danno conseguente a ritardo richiede che il ritardo sia di almeno 60 minuti, tuttavia, lo stesso è escluso quando questo sia dovuto a condizioni meteorologiche estreme, gravi calamità naturali e crisi sanitarie, nonché sia derivante da colpa del passeggero e dal comportamento di terzi. La recente giurisprudenza Alla luce di quanto sopra, si deve comunque ricordare che la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III – Ordinanza 9 ottobre 2023 n. 28244) ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito da una passeggera in viaggio sul treno regionale Roma Termini-Cassino, arrivato a destinazione con quasi 24 ore di ritardo e per l’omissione di un adeguato servizio di assistenza ai viaggiatori. Si deve ritenere, quindi che, in caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore.

Nuova direttiva in materia di credito al consumo

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul Credito al Consumo 8UE) del 18.10.2023 che abroga la precedente con l’obiettivo di creare un quadro normativo armonizzato che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi per adeguarla all’evoluzione del settore Tra le novità della nuova Direttiva vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa. Sono ivi inclusi, tra l’altro: i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni; tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire); i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori; i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo». L’ambito di riferimento è il seguente per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale; per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali. Il testo della norma si sviluppa poi in un serie di disposizioni alla cui lettura si rinvia per un esame integrale del provvedimento e il relativo ambito di applicazione.

La Corte di Cassazione e la tutela del consumatore

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9476 del 06.04.2023 è tornata sul tema della tutela del consumatore nell’ambito dei contratti stipulati con i professionisti con una pronuncia a tratti dirompente Ricordiamo che in Italia la normativa consumeristica è oggi codificata nel D.Lgs. 205/2006, c.d. Codice del Consumo, che ha armonizzato e riordinato la disciplina riguardante i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. All’art. 33 del Codice del Consumo troviamo l’elenco, non esaustivo, delle clausole vessatorie, ossia le clausole da ritenersi nulle, se inserite in un contratto stipulato tra il consumatore e il professionista. Qui di seguito alcuni esempi di clausole: foro competente se diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore; facoltà di recesso dal contratto; penale in caso di recesso per prestazioni non ancora adempiute; limitazioni alla facoltà di eccezione d'inadempimento da parte del consumatore. Le clausole vessatorie possono considerarsi valide solo se sono state oggetto di specifica trattative tra il professionista e il consumatore e l’onere di provare detta trattativa incombe sul professionista. Proprio partendo da tale caratteristica alla base della disciplina in materia di consumatore, la sentenza della Corte di Cassazione richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità che la tutela giurisdizionale del consumatore nei confronti del professionista sia effettiva. A tali fini, in ambito giudiziale, sarà necessario verificare d’ufficio, ove non effettuato in precedenza, la sussistenza o meno di clausole vessatorie nel contratto e nei titoli posti alla base degli atti giudiziali. Le procedure pertanto subiranno un rallentamento per permettere ai Giudici di effettuare tale controllo. Nel caso di rilievo della presenza di clausole vessatorie, il Giudice sarà tenuto ad informare il consumatore della facoltà di opporre tardivamente il titolo esecutivo del professionista per tutelare la Sua posizione. Al fine di evitare tale intervento e per rimuovere ab origine la presenza di clausole che potrebbero rientrare nel vaglio del Magistrato e bloccare le azioni poste in essere sulla base dei contratti sarà necessario procedere con la verifica dei contratti già stipulati, per accertare l’eventuale presenza di clausole vessatorie e, in tal caso, adottare i rimedi necessari a renderle valide per superare il controllo del Magistrato oppure espungerle dal testo contrattuale. Per i futuri contratti, è consigliabile per l’impresa o per il professionista, al fine di evitare nel caso di contenzioso una difficoltà o un ritardo nell’ottenimento un provvedimento giudiziale di condanna del consumatore, rivedere i propri contratti con particolare attenzione alle clausole considerate vessatorie. Una volta rivisti i contratti, prima della sottoscrizione da parte del consumatore, le singole clausole dovranno essere oggetto di una specifica trattativa che legittimerà il relativo inserimento nel contratto. E’ pertanto necessario adottare nell’ambito dei rapporti con i consumatori nuove prassi in osservanza della normativa vigente al fine di evitare ripercussioni nel caso di inadempimenti.