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Pubblicato il decreto di recepimento della CCD 2 (Direttiva UE 2023/2225)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (c.d. CCD 2), relativa ai contratti di credito ai consumatori (e che abroga la Direttiva 2008/48/CE).

Pubblicato il 3 gennaio 2026
Donna in giacca rossa seduta a una scrivania bianca legge un foglio scritto tenendo una penna sopra un documento

Il decreto di recepimento della CCD 2, modificando soprattutto il T.U.B. (Testo Unico Bancario), incide nella disciplina del rapporto precontrattuale e contrattuale fra consumatore e intermediario del credito, ampliando l’ambito di applicazione della disciplina stessa, sia dal punto di vista oggettivo (ad alcune dilazioni di pagamento) che soggettivo (come i distributori del credito a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale) ed in particolare:

  • chiarendo che non rientra nella nozione di intermediario del credito l’attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito o a un mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, quando tale attività è non remunerata, prestata a titolo accessorio nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale, esercitata in via principale relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e dei contratti di credito al consumo disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis e II, del TUB;
  • modificando l’ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori (ad es. esclude i contratti di valore superiore a 100.000 euro, esclude i finanziamenti concessi da un datore di lavoro, o da società del gruppo di appartenenza, esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, specifica le dilazioni di pagamento escluse dall’ambito di applicazione del Titolo VI, Capo II del TUB, esenta dall’applicazione delle disposizioni relative al credito al consumo le carte di debito differito, precisa che va considerata offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prevede l’applicazione di un regime semplificato per contratti di credito meno rischiosi per il consumatore, demandando alle disposizioni di Banca d’Italia, conformemente alla delibera del CICR, la specificazione delle disposizioni nazionali non applicabili);
  • modificando l’art. 123 TUB (sulla pubblicità, con le informazioni di base da includere negli annunci pubblicitari), l’art. 124 TUB (sugli obblighi precontrattuali), l’art. 124-bis TUB (sulla verifica del merito creditizio), l’art. 125 TUB (sulla nuova disciplina delle banche dati creditizie), l’art. 125-bis TUB (sulla disciplina di “contratti e comunicazioni”), l’art. 125-ter TUB (sulla disciplina del recesso del consumatore), l’art. 125-quinquies TUB (sui contratti di credito collegati), l’art. 125-sexies TUB (sulla disciplina del rimborso anticipato), l’art. 125-octies TUB (sulla disciplina dello sconfinamento), l’art. 124.1 TUB (sulla concessione non sollecitata di credito, sul consenso desunto e sulle pratiche di commercializzazione abbinata), l’art. 125-decies TUB (sulla disciplina dell’inadempimento del consumatore), nonchè la disciplina degli “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”;
  • introducendo art. 123-bis TUB (sull’obbligo per il finanziatore di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni generali relative ai contratti di credito definendone la forma), l’art. 124.2 TUB (sulla disciplina servizi di consulenza, riservata a finanziatori e intermediari del credito), l’art. 125-octies.1 TUB (sulla disciplina della riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento, ricondotta, rispettivamente, a quella delle modifiche unilaterali del contratto e a quella del recesso del finanziatore), l’art. 125-undecies TUB (sulla disciplina delle remunerazioni e requisiti di professionalità del personale degli intermediari del credito), l’art. 125-duodecies TUB (sull’educazione finanziaria), l’art.125-terdecies TUB (sui servizi di consulenza al debito erogati da fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal MEF), nonché il nuovo art. 127-ter (sulla valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente).