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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9476 del 06.04.2023 è tornata sul tema della tutela del consumatore nell’ambito dei contratti stipulati con i professionisti con una pronuncia a tratti dirompente
Ricordiamo che in Italia la normativa consumeristica è oggi codificata nel D.Lgs. 205/2006, c.d. Codice del Consumo, che ha armonizzato e riordinato la disciplina riguardante i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori.
All’art. 33 del Codice del Consumo troviamo l’elenco, non esaustivo, delle clausole vessatorie, ossia le clausole da ritenersi nulle, se inserite in un contratto stipulato tra il consumatore e il professionista. Qui di seguito alcuni esempi di clausole:
- foro competente se diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- facoltà di recesso dal contratto;
- penale in caso di recesso per prestazioni non ancora adempiute;
- limitazioni alla facoltà di eccezione d'inadempimento da parte del consumatore.
Le clausole vessatorie possono considerarsi valide solo se sono state oggetto di specifica trattative tra il professionista e il consumatore e l’onere di provare detta trattativa incombe sul professionista.
Proprio partendo da tale caratteristica alla base della disciplina in materia di consumatore, la sentenza della Corte di Cassazione richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità che la tutela giurisdizionale del consumatore nei confronti del professionista sia effettiva.
A tali fini, in ambito giudiziale, sarà necessario verificare d’ufficio, ove non effettuato in precedenza, la sussistenza o meno di clausole vessatorie nel contratto e nei titoli posti alla base degli atti giudiziali.
Le procedure pertanto subiranno un rallentamento per permettere ai Giudici di effettuare tale controllo.
Nel caso di rilievo della presenza di clausole vessatorie, il Giudice sarà tenuto ad informare il consumatore della facoltà di opporre tardivamente il titolo esecutivo del professionista per tutelare la Sua posizione.
Al fine di evitare tale intervento e per rimuovere ab origine la presenza di clausole che potrebbero rientrare nel vaglio del Magistrato e bloccare le azioni poste in essere sulla base dei contratti sarà necessario procedere con la verifica dei contratti già stipulati, per accertare l’eventuale presenza di clausole vessatorie e, in tal caso, adottare i rimedi necessari a renderle valide per superare il controllo del Magistrato oppure espungerle dal testo contrattuale.
Per i futuri contratti, è consigliabile per l’impresa o per il professionista, al fine di evitare nel caso di contenzioso una difficoltà o un ritardo nell’ottenimento un provvedimento giudiziale di condanna del consumatore, rivedere i propri contratti con particolare attenzione alle clausole considerate vessatorie.
Una volta rivisti i contratti, prima della sottoscrizione da parte del consumatore, le singole clausole dovranno essere oggetto di una specifica trattativa che legittimerà il relativo inserimento nel contratto.
E’ pertanto necessario adottare nell’ambito dei rapporti con i consumatori nuove prassi in osservanza della normativa vigente al fine di evitare ripercussioni nel caso di inadempimenti.

