La Banca d’Italia, con tale nota, ha chiarito a partire dalla data contabile di giugno 2025, dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi anche scoperti (sconfinamenti) di conto corrente c.d. “non affidati” purché superino le soglie previste per la segnalazione (di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 prevista per i conti correnti affidati). Per conto corrente non affidato si intende il conto corrente che non disponga di una linea di credito formalmente concessa dall’istituto di credito. Anche se tali conti correnti permettono ai clienti della banca di utilizzare solo il saldo disponibile, vi sono pagamenti che comportano un addebito irrevocabile sul conto corrente, anche in assenza di disponibilità, che non possono essere respinti o stornati dalla banca (per esempio: addebito di carte di credito, imposte di bollo, competenze ecc…) e che generano sconfinamento. Tale modifica verrà formalmente integrata nel prossimo aggiornamento della Circolare n. 139/1991, ma, visti la rilevanza delle informazioni che confluiscono nella Centrale dei Rischi ed i possibili impatti sulla clientela, gli intermediari finanziari sono tenuti a informare circa il contenuto della nota di Banca d’Italia i clienti interessati, alla prima occasione utile e secondo le modalità previste dall’art. 119 del T.U.B..
Scade il 31 marzo 2025 il termine per ottenere il riconoscimento del credito di imposta per le parti che hanno esperito una procedura di mediazione conclusa nel 2024. Le domande vanno presentate sulla piattaforma digitale del Ministero di Giustizia.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha approvato definitivamente il nuovo art. 25-bis del Codice Deontologico forense in materia di equo compenso, che recita: “ L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.”
L’adeguamento del codice deontologico è stato reso necessario al fine di assicurare effettività alle nuove norme di fonte statale in materia di equo compenso. In specie, l’art. 5, comma 5 della legge del 21 aprile 2023, n. 49 dispone: “ Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge ”.
Gli illeciti deontologici, come indicato chiaramente nella relazione di accompagnamento del CNF, sono quindi già prefigurati dal legislatore e si sostanziano:
Nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti; Nella violazione, quando le condizioni contrattuali sono disposte dal solo Avvocato, dell’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
Sempre come indicato nella relazione di accompagnamento del CNF i due illeciti hanno una lesività differente, pertanto, le sanzioni stabilite nel nuovo art.25-bis Codice Deontologico sono l’avvertimento nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione e la sanzione più grave della censura nel caso di violazione sostanziale della normativa sull’equo compenso (accettazione di compensi inferiori ai parametri forensi).
La norma, quindi, è volta a garantire agli Avvocati una giusta retribuzione adeguata all’attività prestata, sanzionando sotto un profilo disciplinare la violazione del divieto di compensi ingiusti. Gli Avvocati non possono per cui concordare con il proprio Assistito o prevedere un compenso che non sia giusto e proporzionato al servizio richiesto, e che non sia conforme ai parametri forensi attuali. In caso di stipula di un accordo con il cliente, l’avvocato è tenuto sempre ad informarlo per iscritto che il compenso deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena nullità dell’accordo.
Quando un compenso può essere definito equo?
Per considerare un compenso equo sono previsti due criteri fondamentali:
Il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; Il compenso deve essere in linea con i compensi previsti dai parametri stabiliti dalle norme vigenti.
Proprio con riferimento a questi due criteri, la legge n. 49/2023, che ha reso necessario l’adeguamento del Codice Deontologico, ha introdotto la nullità di tutte le clausole contrattuali “vessatorie” che non rispettano tale principio, che riguardano sia compensi inferiori a parametri stabiliti, ma anche situazioni sintomatiche di uno squilibrio tra il professionista e un cliente, come una grande impresa.
A chi spetta la rideterminazione di compensi iniqui?
La disposizione normativa conferisce al Giudice il compito di rideterminare eventuali compensi iniqui, garantendo una risoluzione equa delle controversie in materia di retribuzione professionale.
La legge disciplina, altresì, la decorrenza dei termini di prescrizione per il diritto al compenso e per l’azione di responsabilità professionale, con l’obiettivo di chiarire e stabilire una tempistica definita per la risoluzione delle controversie. Al professionista viene pertanto garantito il diritto di impugnare davanti al Tribunale competente accordi o convenzioni che prevedono compensi non equi, al fine di far valere la nullità della clausola e chiedere una rideterminazione giudiziale del compenso.
La legge n. 49/2023 ha anche operato una semplificazione della procedura di recupero del compenso, che ora può avvenire attraverso un parere di congruità emesso dall’Ordine professionale di appartenenza.
Il 07 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo bonifici istantanei arrivino immediatamente sui conti dei clienti. Sulla base della nuova procedura i bonifici istantanei dovranno essere elaborati senza ritardi, garantendo che il denaro raggiunga il beneficiario entro 10 secondi, indipendentemente dal giorno o dall’ora dell’operazione. Il pagatore riceverà conferma dell’esecuzione del pagamento entro lo stesso intervallo di tempo. Gli Stati membri con valuta diversa dall’euro devono comunque adottare le norme per i conti bancari in grado di operare in euro, anche se con un periodo di transizione più lungo rispetto a quelli nella zona euro. Il Regolamento stabilisce costi uniformi per i bonifici istantanei in euro e impone misure rigorose per la prevenzione delle frodi e per il risarcimento danni legati da mancate precauzioni anti-frodi. Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale dell’UE, dando agli Stati membri un periodo di 12 mesi per implementare il Regolamento.
La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.
La cambiale ha la forma prevista dall’art. 1 della legge cambiaria e deve contenere:
La denominazione di cambiale inserita nel titolo e nella lingua in cui lo stesso è redatto; L’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; Il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); L’indicazione della scadenza; L’indicazione del luogo di pagamento; Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento; L’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
In assenza delle formalità richieste, parte della dottrina, ritiene non potersi nemmeno parlare di cambiale, ma solo di attestazione di credito.
La sussistenza di tutti i requisiti cambiari deve essere riscontrata al momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento. Di conseguenza, nel caso in cui manchi uno o più elementi tra quelli indicati, si avrà una cambiale incompleta. Se, tuttavia, vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si tratterà specificamente di cambiale in bianco. La cambiale può, per cui, considerarsi in bianco quando al momento dell’emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, ma tuttavia vi sia un accordo di riempimento. In caso contrario, la cambiale dovrà considerarsi incompleta e inidonea a valere quale titolo di credito ove manchi taluno degli elementi essenziali. La differenza tra cambiale incompleta e cambiale in bianco sta, pertanto, nel fatto che sussista o meno un accordo circa il riempimento del titolo.
La fattispecie della cambiale in bianco è menzionata all’art. 14 della legge cambiaria, che recita: “ Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo .”
Con riguardo alla natura giuridica della cambiale in bianco, la stessa sembra potersi qualificare come titolo di credito sottoposto alla condizione sospensiva del riempimento, il quale deve avvenire entro tre anni. L’accordo di riempimento si sostanzia normalmente in un contratto a latere del titolo di credito, che completa per relationem il contenuto del titolo cambiario.
Chi rilascia una cambiale in bianco è esposto al rischio di abusivo riempimento, ossia di uno riempimento in difformità con quanto pattuito nell’accordo. Il rischio deve intendersi limitato al caso in cui ad avvalersi della cambiale abusivamente riempita è il primo prenditore, in quanto l’emittente gli potrà opporre l’accordo violato.
L’eccezione che l’emittente può muovere nei confronti del primo portatore è, quindi, di tipo personale. Se la cambiale circola e chi ne acquista il possesso era in buona fede, l’emittente non potrà opporre nulla nei confronti del nuovo prenditore, salvo che quest’ultimo non sia in mala fede. In difetto della prova della mala fede, il debitore potrà comunque agire nei confronti del primo prenditore per il risarcimento del danno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali per il reato di abuso di foglio in bianco.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il tasso legale degli interessi sarà dimezzato dall’attuale 5% al 2,5%. La misura andrà ad interessare tutti i crediti liquidi ed esigibili, gli interessi che spettano al venditore sul prezzo pattuito ai sensi dell’art. 1499 c.c., gli interessi dovuti dal giorno della mora del debitore, salvo per le transazioni a cui si applica il D.Lgs. 231/2002. La variazione del tasso legale avrà un impatto anche sul calcolo dell’usufrutto e della nuda proprietà.
Dal mese di ottobre 2023 è operativa la convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate per l’accesso autonomo da parte degli Ufficiali Giudiziari alle Banche dati dell’Agenzia, rendendo così efficace lo strumento previsto dal Codice di procedura civile all’art. 492bis. L’Ufficiale Giudiziario potrà, dunque, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, ricercare i beni da sottoporre ad esecuzione, nel caso la richiesta provenga dal creditore, ovvero da sottoporre a procedura concorsuale, nel caso di istanza formulata dal curatore della liquidazione giudiziale. Bisogna quindi verificare le modalità operative che verranno introdotte nelle singole Corte d’Appello.
In data 9.2.15 è entrata in vigore la cd NEGOZIAZIONE ASSISTITA , procedura introdotta dal D.L. 132/14 conv. L. 162/2014. Con decorrenza da ieri quindi, chi vuole far valere in giudizio determinate tipologie di diritti deve prima passare dalla procedura di negoziazione assistita che è condizione di procedibilità per alcune azioni giudiziarie quali: azioni di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro La controversia non deve vertere su diritti indisponibili né essere in tema di lavoro per le quali valgono quindi le previgenti regole. La procedura non è poi obbligatoria: per le controversie che vedono nella mediazione la condizione di procedibilità per l’azione (ovvero: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari); per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; nei procedimenti per ingiunzione; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva volti ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.; nei procedimenti di opposizione o incidentali o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di Consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente (cause di valore inferiori a 1.100,00 euro). La negoziazione assistita è un accordo con il quale le Parti convengono fra loro di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente una controversia con l’assistenza dei propri legali. La procedura viene introdotta tramite un “invito” dall’una all’altra parte che deve contenere: l’oggetto della controversia; l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 gg o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 64 c.p.c. In caso di accoglimento dell’invito, le Parti sottoscrivono la convenzione di negoziazione assistita che deve concludersi nel termine concordato tra le Parti per l’espletamento della procedura (che può andare da un minimo di 30 gg a un massimo di 90, salvo proroga di ulteriori 30 gg su accordo delle parti). L’accordo eventualmente raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di mancato accordo viene redatto un verbale in tal senso, da produrre nella successiva eventuale causa giudiziaria. Ogni atto (l’invito, la convenzione, l’accordo o il verbale di mancato accordo) sono sottoscritti dalla Parte e dal proprio legale, che certifica l’autenticità della firma e quindi la piena validità formale dell’atto. Laddove le azioni giudiziarie venissero proposte senza avere preventivamente esperito la procedura di cui sopra, il procedimento introdotto sarà sospeso per consentire l’esperimento della procedura omessa (così come accade nel caso della mediazione). La procedura è, come detto, entrata in vigore solo ieri e molti sono i dubbi sulla concreta applicazione, compreso l’atto di impulso.
In data 20/8/2013 è stata pubblicata in GU la legge di conversione n. 98 del 9/8/2013 del decreto-legge n. 69 del 21.6.2013/2012 (cd. “Decreto del fare”), che reintroduce alcune importanti misure nel settore giustizia e, tra queste, la obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in molte materie.
Le nuove misure in tema di mediazione entreranno in vigore dal prossimo 21 settembre.
Sul sito del Ministero della Giustizia è stata pubblicata una guida con il contenuto della normativa
Qui di seguito in sintesi alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa.
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie in materia di:
Condominio Diritti reali Divisione Successione ereditarie Patti di famiglia Locazione Comodato Affitto di aziende Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità Contratti assicurativi; Contratti bancari e finanziari.
Per la materia finanziaria e bancaria sono alternativi alla mediazione, rispettivamente, il ricorso alla conciliazione Camera Consob e all’Arbitro bancario e finanziario presso la banca d’Italia.
E’ stata esclusa la materia dei risarcimenti stradali.
Inoltre, è stata concessa al Giudice la facoltà di demandare la controversia al procedimento di mediazione, anche senza il consenso delle Parti; in tale caso, il tentativo di mediazione diventa condizione di procedibilità.
La procedura non si applica nei seguenti casi:
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
nei procedimenti per convalida di licenza e sfratto fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 –bis c.p.c.; nei procedimenti possessori fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, terzo comma, c.p.c.; nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Altra novità della nuova procedura è stato l’inserimento della difesa tecnica ossia dell’obbligo di farsi assistere da un avvocato durante il procedimento.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, n. 267 è stato pubblicato il Decreto legislativo 9.11.2012 n. 192 con il quale è stata recepita la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In base alla nuova disposizione normativa il termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, è fissato in 30 giorni. Soltanto in casi eccezionali, come ad esempio in materia sanitaria, è previsto un termine raddoppiato di 60 giorni. Il provvedimento innalza inoltre il tasso degli interessi legali di mora che passa dal 7% all'8%. La nuova disciplina del decreto legislativo – entrato in vigore in data 30.11.12 - si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013. Riportiamo qui di seguito il testo integrale del decreto. DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (12G0215) ( GU n. 267 del 15-11-2012 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l'articolo 10; Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione); Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012 ; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»; b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione; d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»; c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»; e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»; f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»; g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7(Nullita'). - 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo f orfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»; h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.». Art. 2 Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192 1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali». Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 2012. NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino