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Il ritorno della mediazione

  • Pubblicato il:  18 settembre 2013
  • Categoria:   Circolari

In data 20/8/2013 è stata pubblicata in GU la legge di conversione n. 98 del 9/8/2013 del decreto-legge n. 69 del 21.6.2013/2012 (cd. “Decreto del fare”), che reintroduce alcune importanti misure nel settore giustizia e, tra queste, la obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in molte materie.

Le nuove misure in tema di mediazione entreranno in vigore dal prossimo 21 settembre.

Sul sito del Ministero della Giustizia è stata pubblicata una guida con il contenuto della normativa

Qui di seguito in sintesi alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa.

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie in materia di:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successione ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi;
  • Contratti bancari e finanziari.

Per la materia finanziaria e bancaria sono alternativi alla mediazione, rispettivamente, il ricorso alla conciliazione Camera Consob e all’Arbitro bancario e finanziario presso la banca d’Italia.

E’ stata esclusa la materia dei risarcimenti stradali.

Inoltre, è stata concessa al Giudice la facoltà di demandare la controversia al procedimento di mediazione, anche senza il consenso delle Parti; in tale caso, il tentativo di mediazione diventa condizione di procedibilità.

La procedura non si applica nei seguenti casi:

nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

  • nei procedimenti per convalida di licenza e sfratto fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 –bis c.p.c.;
  • nei procedimenti possessori fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, terzo comma, c.p.c.;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Altra novità della nuova procedura è stato l’inserimento della difesa tecnica ossia dell’obbligo di farsi assistere da un avvocato durante il procedimento.