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Le cambiali in bianco

  • Pubblicato il:  28 dicembre 2023
  • Categoria:   Articoli

La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.

La cambiale ha la forma prevista dall’art. 1 della legge cambiaria e deve contenere:

  • La denominazione di cambiale inserita nel titolo e nella lingua in cui lo stesso è redatto;
  • L’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  • Il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
  • L’indicazione della scadenza;
  • L’indicazione del luogo di pagamento;
  • Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
  • L’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
  • La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

In assenza delle formalità richieste, parte della dottrina, ritiene non potersi nemmeno parlare di cambiale, ma solo di attestazione di credito.

La sussistenza di tutti i requisiti cambiari deve essere riscontrata al momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento. Di conseguenza, nel caso in cui manchi uno o più elementi tra quelli indicati, si avrà una cambiale incompleta. Se, tuttavia, vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si tratterà specificamente di cambiale in bianco. La cambiale può, per cui, considerarsi in bianco quando al momento dell’emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, ma tuttavia vi sia un accordo di riempimento. In caso contrario, la cambiale dovrà considerarsi incompleta e inidonea a valere quale titolo di credito ove manchi taluno degli elementi essenziali. La differenza tra cambiale incompleta e cambiale in bianco sta, pertanto, nel fatto che sussista o meno un accordo circa il riempimento del titolo.

La fattispecie della cambiale in bianco è menzionata all’art. 14 della legge cambiaria, che recita: “Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.”

Con riguardo alla natura giuridica della cambiale in bianco, la stessa sembra potersi qualificare come titolo di credito sottoposto alla condizione sospensiva del riempimento, il quale deve avvenire entro tre anni. L’accordo di riempimento si sostanzia normalmente in un contratto a latere del titolo di credito, che completa per relationem il contenuto del titolo cambiario.

Chi rilascia una cambiale in bianco è esposto al rischio di abusivo riempimento, ossia di uno riempimento in difformità con quanto pattuito nell’accordo. Il rischio deve intendersi limitato al caso in cui ad avvalersi della cambiale abusivamente riempita è il primo prenditore, in quanto l’emittente gli potrà opporre l’accordo violato.

L’eccezione che l’emittente può muovere nei confronti del primo portatore è, quindi, di tipo personale. Se la cambiale circola e chi ne acquista il possesso era in buona fede, l’emittente non potrà opporre nulla nei confronti del nuovo prenditore, salvo che quest’ultimo non sia in mala fede. In difetto della prova della mala fede, il debitore potrà comunque agire nei confronti del primo prenditore per il risarcimento del danno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali per il reato di abuso di foglio in bianco.