Contratti bancari – recesso della banca da apertura di credito in conto corrente
In tema di recesso della banca da apertura di credito in conto corrente, è affetta da vizio motivazionale "al di sotto del minimo costituzionale" la sentenza che qualifichi come contrario a buona fede il recesso, limitandosi a richiamare il parziale ripianamento dello scoperto, un generico utile di esercizio risultante da bilancio e la persistenza delle fideiussioni, senza: a) verificare se il bilancio fosse conoscibile dalla banca al momento del recesso; b) spiegare in che modo la permanenza delle garanzie personali incida sulla valutazione della correttezza dell'iniziativa dell'istituto a fronte di un deterioramento patrimoniale della società debitrice; c) esaminare la rilevanza, ai fini della "giusta causa" ex art. 1845 c.c., della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle conseguenze derivanti dagli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484 c.c. Ne consegue la cassazione per motivazione obiettivamente perplessa e incomprensibile.