Risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – onere della prova
In tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno – sia patrimoniale sia non patrimoniale – non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato; tuttavia, esso può essere dimostrato anche per presunzioni, potendo desumersi, tra l'altro, dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e il diniego o la mancata concessione di finanziamenti richiesti, quali indizi del peggioramento dell'affidabilità creditizia e della maggiore difficoltà di accesso al credito.