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Circolazione stradale – colpa
Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2363
Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.