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Danni da cosa in custodia - responsabilità del gestore della rete idrica comunale
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 agosto 2026, n. 24768
In tema di danni da cosa in custodia, la responsabilità del gestore della rete idrica comunale ex art. 2051 c.c. non richiede la perdurante validità del contratto di affidamento né la prova di uno specifico obbligo contrattuale di custodia; è sufficiente la sussistenza di una relazione fattuale di controllo sulla cosa e sulle sue fonti di rischio, desumibile anche da presunzioni gravi, precise e concordanti (quali l'originario affidamento, la proroga disposta dall'ente, l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulla rete). La cessazione degli effetti del contratto non esclude, di per sé, il potere di custodia e, quindi, la responsabilità del gestore.