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Diritto di famigliaCassazione Civile, Sezione Prima, Ordinanza n. 32910/2025

Quota 40% TFR – titolarità dell’assegno divorzile

L’attribuzione della quota del TFR è una misura di solidarietà post-coniugale, volta a garantire una partecipazione alle risorse economiche maturate durante il matrimonio, indipendentemente dalla funzione specifica dell’assegno divorzile (assistenziale, compensativa o perequativa) e dal suo importo, per cui la spettanza della quota del 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 dipende esclusivamente dalla titolarità dell’assegno di divorzio.

La Suprema Corte ha chiarito come il giudice non possa escludere tale quota anche nel caso in cui l’assegno divorzile, seppur di importo modesto, sia stato riconosciuto per una funzione assistenziale pura, senza che vi siano esigenze compensative o perequative.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 settembre 2025, n. 25495

Scioglimento di unione civile – requisiti per riconoscimento assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, presenta un riepilogo dei principi alla base del riconoscimento dell’assegno nel matrimonio, che considera valevoli anche nelle unioni civili, vista l’applicazione del comma 6 art. 5 delle Legge sul divorzio (Legge 01 dicembre 1970 n. 898), precisando come la funzione assistenziale dell'assegno si identifica nell’inadeguatezza dei mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell’impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo. La funzione compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico dipende dalle scelte connesse alla conduzione della vita comune e dal sacrificio di una delle parti nel fornire un apprezzabile contributo alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune.

La Suprema Corte afferma come “Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa” e come “Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte”.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. III, sentenza 12 settembre 2025, n. 25121.

Assicurazione sulla vita

La Cassazione ha ribadito che l’assicurazione sulla vita è un contratto inter vivos con effetti post mortem, in cui il diritto del beneficiario nasce direttamente dal contratto e non dall’eredità

Se il beneficiario è indicato genericamente come “erede testamentario” (senza nomi perché il testamento non esiste ancora), la sua identificazione avviene al momento della morte dello stipulante, in base alle disposizioni testamentarie successivamente redatte.

L’art. 1920, comma 2, c.c. consente infatti la designazione generica del beneficiario, fondata sul principio del favor tertii, permettendo l’individuazione “per relationem”. Questo vale per casi come il “futuro coniuge”, il “concepturus” o, appunto, gli eredi testamentari.

La designazione può quindi avvenire anche in incertam personam, rinviando l’identificazione concreta al verificarsi dell’evento assicurato, senza che ciò comprometta la validità del contratto. Infatti, la designazione del beneficiario non è elemento essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Inoltre, una successiva attribuzione testamentaria in favore di una persona determinata equivale a designazione ai sensi dell’art. 1920, comma 2, c.c. Questo non trasforma l’attribuzione in una successione ereditaria, perché il diritto del beneficiario nasce comunque dal contratto di assicurazione, che rimane un contratto a favore di terzi, con la peculiarità che la designazione può avvenire anche dopo la stipulazione, mediante dichiarazione o testamento.