Vai al contenuto principale
Diritto bancarioCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 28 agosto 2026, n. 24825

Fideiussioni specifiche fuori dal periodo esaminato dalla Banca d'Italia - nullità clausole ABI - clausola "pagamento a prima richiesta"

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 27 luglio 2026, n. 24102

Cessione dei crediti in blocco – Competenza territoriale e prova della titolarità del credito – Nullità parziale fideiussioni conformi allo schema ABI

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'azione monitoria sia stata proposta innanzi ad uno dei fori legali astrattamente competenti e la clausola di proroga della competenza territoriale sia ritenuta nulla o inefficace, l'eccezione di incompetenza è inammissibile se la parte non contesta in modo specifico tutti i possibili criteri di collegamento derogabili previsti dalla legge (ivi compreso il forum destinatae solutionis); le censure rivolte solo al contenuto ed alla validità della clausola convenzionale non si confrontano con la ratio decidendi fondata sulla mancata contestazione complessiva della competenza territoriale.

La Corte di Cassazione ha poi evinto come non risultasse accertato dal giudice se fosse stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti, rilevando come non fosse stata fornita prova dell'inclusione del credito oggetto di giudizio nella cessione in blocco, in quanto l'individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti non è di per sé sufficiente a fornire la prova della sussistenza del contratto di cessione e neppure dell'inclusione in esso del credito in questione.

Riguardo alla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, che emerge dagli atti prodotti, la Suprema Corte afferma che la stessa è rilevabile d'ufficio e non è sottoposta alle decadenze dell'art. 645 o 166 c.p.c.: pertanto, le eccezioni di nullità ben possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, con l'unico limite dell'acquisizione agli atti del primo grado.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione V, Ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23901

Contratti bancari - Apertura di credito e anticipazione su fatture con cessione dei crediti – Verifiche in giudizio

La distinzione tra contratto di apertura di credito (art. 1842 c.c.) e anticipazione su fatture con cessione dei relativi crediti postula che il giudice di merito verifichi se la disponibilità del finanziamento derivi direttamente dall'obbligo della banca di tenere a disposizione una provvista, ovvero sia funzionalmente correlata alla presentazione delle fatture e alla cessione pro solvendo dei crediti da esse originati, secondo lo schema dello sconto bancario (art. 1858 c.c.) o di una sua variante socialmente tipica, nel qual caso la cessione non ha mera funzione di garanzia, ma costituisce elemento strutturale dell'operazione di smobilizzo dei crediti.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23124

Responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario

Ai sensi dell'art. 2935 c.c., in materia di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento è collegata non al mero verificarsi dell'inadempimento, ma alla concreta insorgenza del danno risarcibile, sicché il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento va individuato nel momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto – condotta inadempiente e danno conseguenza – si è perfezionata ed è emersa nella sua oggettiva consistenza.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 23 giugno 2026, n. 21275

Contratti bancari – recesso della banca da apertura di credito in conto corrente

In tema di recesso della banca da apertura di credito in conto corrente, è affetta da vizio motivazionale "al di sotto del minimo costituzionale" la sentenza che qualifichi come contrario a buona fede il recesso, limitandosi a richiamare il parziale ripianamento dello scoperto, un generico utile di esercizio risultante da bilancio e la persistenza delle fideiussioni, senza: a) verificare se il bilancio fosse conoscibile dalla banca al momento del recesso; b) spiegare in che modo la permanenza delle garanzie personali incida sulla valutazione della correttezza dell'iniziativa dell'istituto a fronte di un deterioramento patrimoniale della società debitrice; c) esaminare la rilevanza, ai fini della "giusta causa" ex art. 1845 c.c., della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle conseguenze derivanti dagli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484 c.c. Ne consegue la cassazione per motivazione obiettivamente perplessa e incomprensibile.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 giugno 2026, n. 20364

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – risoluzione del contratto per inadempimento

La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., anche in materia di servizi di investimento, non può essere affermata in via automatica e astratta, ma va verificata nel caso concreto con riferimento all'interesse dell'investitore alla regolare esecuzione del rapporto, potendo l'elevata esperienza finanziaria, la consistente capacità patrimoniale e la pregressa propensione al rischio dell'investitore dimostrare l'irrilevanza, sul piano causale, della violazione degli obblighi informativi e giustificare il diniego della risoluzione.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione I, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19276

Contratti bancari – concessione abusiva del credito a impresa in stato di crisi conclamata

La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri una concessione abusiva del credito in favore di un'impresa in stato di crisi conclamata, non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La conseguenza ordinaria di tale condotta è, infatti, di natura risarcitoria, a tutela della massa dei creditori per l'eventuale aggravamento del dissesto. La nullità del contratto resta configurabile soltanto nell'ipotesi più grave e circoscritta del cosiddetto reato-contratto, quando la stipulazione del finanziamento si ponga in contrasto con specifiche norme penali e venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato commesso dal debitore.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13317

Autorità di controllo bancario – Natura delle sanzioni amministrative pecuniare

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. TUB (nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 72/2015), per violazioni in materia di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni degli intermediari bancari, non hanno natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel, non sono equiparabili, per tipologia, gravosità e incidenza su diritti fondamentali, alle sanzioni Consob in tema di market abuse e, pertanto, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell'art. 6 CEDU, né implicano l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior ex art. 7 CEDU e art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 maggio 2026, n. 12860

Mutuo c.d. solutorio – validità

È valido il contratto di mutuo c.d. "solutorio", perfezionandosi il mutuo reale con la sola messa a disposizione giuridica delle somme in favore del mutuatario tramite accredito su conto corrente, anche se l'importo è immediatamente destinato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la stessa banca mutuante; tale destinazione costituisce atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie negoziale, non comporta difetto di causa né illiceità dell'operazione, né trasforma il mutuo in una novazione o in un mero pactum de non petendo.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 24 aprile 2026, n. 11040

Segreto bancario – Sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate

In tema di sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF), il possesso e l'utilizzo dell'informazione privilegiata anche nell'ipotesi di c.d. insider secondario possono essere accertati in via presuntiva, mediante una valutazione unitaria di una pluralità di indizi (tempistica dei contatti, modalità e anomalia degli investimenti, rapporti professionali tra i soggetti coinvolti, caratteristiche dell'operazione e del titolo), purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; non è richiesto l'accertamento della fonte originaria dell'informazione, né opera, nel sistema processuale, un divieto di "doppia presunzione".


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 marzo 2026, n. 7134

Contrarietà al buon costume del finanziamento a impresa in stato di decozione

E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico.


Diritto bancarioTribunale di Frosinone, 17 marzo 2026, n. 179, Est. Iacoboni

Mutui e finanziamenti – violazione trasparenza – mancata allegazione piano di ammortamento – mancata pattuizione regime finanziario composto applicazione tasso sostitutivo in regime semplice

Il Tribunale rammenta come l’estratto conto certificato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs n 385 del 1993, benché costituisca prova idonea del credito ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371) e come la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato che “…la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare “(in tal senso, Cass. 10293 del 2023).

Il Tribunale sottolinea, inoltre, come la legittimazione passiva all’azione restitutoria spetti al cedente originario, quale soggetto che ha materialmente ricevuto le prestazioni indebite come si evince anche dal tenore dell’art. 2033 c.c. (conforme Corte di Appello di Roma del 2024 n 5811; Corte Appello di Milano del 2024 n. 2180 ; Cass. del 2016 n. 25170), concludendo per la sussistenza nel caso di specie di un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali ex art. 117 T.U.B..


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2358

Contratto di IRS e sottostante contratto di mutuo

La sussistenza della correlazione tra il contratto di IRS e il sottostante contratto di mutuo va verificata alla luce del piano di ammortamento. Qualora il piano di ammortamento sia agli atti del giudizio, non è accoglibile l'eccezione di mancanza di correlazione tra IRS e mutuo.


Diritto bancarioTribunale di Livorno, Sentenza 27 gennaio 2026

Mutuo fondiario – Titolo parziale ed incompleto - Fondatezza dell’opposizione all’esecuzione con sospensione della procedura esecutiva

La scrittura privata non autenticata con cui le parti abbiano successivamente rinegoziato il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria - pur non integrando novazione oggettiva, trattandosi di mera modificazione accessoria ex art. 1231 c.c. - incide sull’assetto negoziale complessivo del rapporto e integra il contenuto del contratto originario. Ne consegue che, ove il creditore agisca esecutivamente sulla base del solo atto pubblico di mutuo, senza azionare anche l’accordo modificativo e senza che quest’ultimo rivesta i requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo deve ritenersi parziale e incompleto.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1416

Mutuo solutorio – art. 474 c.p.c. titolo esecutivo

Il contratto di mutuo "solutorio" è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. Il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza rilevare che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.


Diritto bancarioTribunale di Milano, Sentenza, 8 gennaio 2026 – Pres. Giani, Rel. Chieffo

Nullità di fideiussione omnibus conforme a modello ABI post 2005

Il giudizio di sfavore formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.

In caso di qualificazione delle clausole della fideiussione come stand alone, vige l’onere probatorio in merito all’esistenza di intesa anticoconcorrenziale al momento della stipula della fideiussione, o, quantomeno, l’onere di richiedere l’esibizione ex art. 210 C.p.c. di fideiussioni analoghe, nel periodo in contestazione, riproducenti le medesime clausole ABI oggetto dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale.



Diritto bancarioCorte di Giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sentenza, 11 dicembre 2025, n. 767/24

Mutuo ipotecario stipulato tra consumatore ed istituto bancario – clausole abusive

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere, esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all'eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 novembre 2025, n. 29933

Fideiussione per obbligazione futura – Obblighi di correttezza e buona fede contrattuale – Nullità della garanzia

In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è tenuto a richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito se le condizioni patrimoniali di quest'ultimo peggiorano. La mancata richiesta, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, configura una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, comportando la nullità della garanzia fideiussoria. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 12 novembre 2025, n. 29805

Fideiussioni specifiche – dimostrazione dell’illecito antitrust – prova specifica richiesta

In tema di fideiussioni specifiche, la natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto. Questa invalidità non si estende alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. Pertanto, per dimostrare l'illecito antitrust nelle fideiussioni non omnibus, è necessario fornire una prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 29.10.2025, n. 28599

Operazioni bancarie in conto corrente – Domanda di ripetizione di indebito

In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. implica il preventivo accertamento delle annotazioni illegittime e la conseguente rettifica del saldo del conto corrente. La determinazione del saldo rettificato, spogliato degli addebiti non dovuti, è quindi contenuta nella domanda di ripetizione, senza che ciò configuri ultrapetizione.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27476

Fideiussione – Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – Cessione del credito

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27460

L’applicazione dell’anatocismo ai contratti stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e l’onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse

Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse.


Diritto bancarioCorte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025

Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)

La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.

La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.