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Mutuo solutorio – art. 474 c.p.c. titolo esecutivo
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1416
Il contratto di mutuo "solutorio" è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. Il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza rilevare che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.