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Cessione dei crediti in blocco – Competenza territoriale e prova della titolarità del credito – Nullità parziale fideiussioni conformi allo schema ABI
Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 27 luglio 2026, n. 24102
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'azione monitoria sia stata proposta innanzi ad uno dei fori legali astrattamente competenti e la clausola di proroga della competenza territoriale sia ritenuta nulla o inefficace, l'eccezione di incompetenza è inammissibile se la parte non contesta in modo specifico tutti i possibili criteri di collegamento derogabili previsti dalla legge (ivi compreso il forum destinatae solutionis); le censure rivolte solo al contenuto ed alla validità della clausola convenzionale non si confrontano con la ratio decidendi fondata sulla mancata contestazione complessiva della competenza territoriale.
La Corte di Cassazione ha poi evinto come non risultasse accertato dal giudice se fosse stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti, rilevando come non fosse stata fornita prova dell'inclusione del credito oggetto di giudizio nella cessione in blocco, in quanto l'individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti non è di per sé sufficiente a fornire la prova della sussistenza del contratto di cessione e neppure dell'inclusione in esso del credito in questione.
Riguardo alla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, che emerge dagli atti prodotti, la Suprema Corte afferma che la stessa è rilevabile d'ufficio e non è sottoposta alle decadenze dell'art. 645 o 166 c.p.c.: pertanto, le eccezioni di nullità ben possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, con l'unico limite dell'acquisizione agli atti del primo grado.