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Mediazione obbligatoriaTribunale di Verona, ordinanza 24 novembre 2023

Il Tribunale di Verona disapplica la normativa relativa al tentativo obbligatorio di mediazione in quanto in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

La vicenda riguarda il giudizio promosso da un cliente nei confronti del proprio legale per responsabilità professionale e inadempimento al contratto di prestazione d’opera professionale.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto che la domanda avanzata dal cliente fosse soggetta al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 7, lett. e) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), trattandosi di contratto d’opera.

Esaminata la norma all’esito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 150 del 24 ottobre 2023, però, l’ha ritenuta contrastante con i principi fondamentali della Unione Europea.

Il predetto Decreto Ministeriale, infatti, fra tutto, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, comprensivi anche di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria.

Ad avviso del Tribunale, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, così integrata, non rispetta i presupposti di compatibilità con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ciò, dato che la normativa in esame, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Il Tribunale di Verona, pertanto, ha disapplicato l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010.