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Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 26 giugno 2026, n. 21865

Parti comuni dell'edificio – rivestimenti del parapetto e della parte frontale di balconi aggettanti

In condominio, i balconi aggettanti non rientrano tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., costituendo prolungamento dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva. Tuttavia, i rivestimenti del parapetto e della parte frontale (frontalino, intonaco e marmi di copertura), ove svolgano una prevalente funzione estetica e si inseriscano nel prospetto della facciata contribuendo al decoro architettonico del fabbricato, rientrano tra le parti comuni. Ne consegue che le spese per il loro rifacimento gravano su tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1123 c.c., e non possono essere poste a carico del singolo proprietario del balcone in assenza di previo accertamento giudiziale della sua responsabilità per i danni.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 23 giugno 2026, n. 21411

Legittimazione dell'amministratore di condominio – controversie su atti conservativi di parti comuni

In tema di legittimazione dell'amministratore, questi, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., è legittimato, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare, a resistere in giudizio e proporre impugnazione, anche in cassazione, nelle controversie aventi ad oggetto atti conservativi relativi alle parti comuni, tra cui rientra la domanda proposta da singoli condomini per l'esecuzione di opere di manutenzione o ricostruzione di un muro di cinta condominiale, senza che occorra l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, ove non sia chiesto un accertamento con efficacia di giudicato sulla natura comune del bene.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 27 maggio 2026, n. 16556

Parti comuni dell’edificio – Natura condominiale dei beni

In tema di condominio, la natura condominiale dei beni rientranti, per funzione e destinazione, nello schema dell'art. 1117 c.c. è presunta sulla base della loro attitudine oggettiva al servizio o al godimento collettivo, spettando a chi ne rivendichi la proprietà esclusiva l'onere di provare, mediante un titolo specifico e inequivoco, l'esclusione della comunione. A tal fine è decisivo unicamente il primo atto costitutivo del condominio, mentre sono irrilevanti la mancata menzione del bene nel regolamento, le indicazioni catastali o la qualificazione come abusivo del manufatto, che non incidono sul regime dominicale ma solo su eventuali profili pubblicistici.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 maggio 2026, n. 13784

Impugnazione delibera assembleare – Intervento adesivo dipendente per singolo condomino

Nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c., la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministratore del condominio; il singolo condomino, anche quando intervenga nel processo per sostenere la validità della deliberazione, assume la veste di interveniente adesivo dipendente e non è, pertanto, legittimato a proporre autonomo ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 04 maggio 2026, n. 12588

Parti comuni dell’edificio – sottotetti, soffitte e lastrici solari

I sottotetti, le soffitte e i lastrici solari sovrastanti le unità immobiliari, ove non risulti da valido titolo una diversa attribuzione esclusiva e non sia dimostrata una loro peculiare destinazione strumentale a servizio di una sola porzione, sono soggetti alla presunzione di comunione condominiale ex art. 1117 c.c., sicché non è sufficiente, per escluderne la natura comune, la mera menzione negli atti di acquisto dell'esistenza di una soffitta sovrastante l'unità, né il successivo accatastamento a favore del singolo.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 aprile 2026, n. 9309

Assemblea dei condomini e deliberazioni – Supercondominio - Spese della comunione e del condominio

In tema di supercondominio, rientra nella competenza dell'assemblea dei rappresentanti ex art. 67 disp. att. c.c. l'approvazione del rendiconto e la ripartizione, in capo ai singoli condòmini dei diversi edifici, delle spese relative ai beni e ai servizi comuni all'intero complesso - ivi compreso il servizio di riscaldamento centralizzato - secondo i rispettivi valori millesimali di proprietà; ne consegue che è erronea la qualificazione come nulla, per impossibilità dell'oggetto, della delibera del supercondominio che approvi il riparto delle relative spese tra i singoli partecipanti, atteso che l'amministratore del supercondominio è legittimato ad agire direttamente nei confronti del singolo condòmino e non dell'amministratore del condominio di edificio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6489

Comunione e condominio – Assemblea dei condomini e deliberazioni - Nullità

La nullità della delibera condominiale, ai sensi dei principi generali e dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da terzi estranei alla compagine condominiale, nonché dal condomino che, rispetto al bene inciso dalla delibera, versi in posizione di terzo (come il proprietario del fondo servente), senza che rilevi la coesistenza, in capo al medesimo soggetto, della distinta posizione di partecipante al condominio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 10 marzo 2026, n. 5355

Parti comuni dell’edificio – muro divisorio comune

In tema di muro divisorio comune, la disciplina di cui all'art. 884 c.c. costituisce lex specialis rispetto all'art. 1102 c.c. e regola in via specifica l'uso del muro da parte dei comproprietari. Ne consegue che ciascun partecipante alla comunione può praticare nel muro comune incavi, nicchie o altre infissioni solo entro il limite della metà dello spessore del muro, e sempreché non ne sia compromessa la stabilità né ne derivino danni alla struttura, potendo l'altro comproprietario agire in via petitoria o possessoria per ottenere l'arretramento delle opere eccedenti tale limite o la loro eliminazione.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 18 febbraio 2026, n. 3720

Assemblea dei condomini e deliberazioni - interpretazione delle delibere assembleari

In tema di interpretazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere applicati i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., privilegiando l'elemento letterale e, se necessario, gli altri criteri interpretativi sussidiari. Il sindacato di legittimità può verificare solo l'osservanza degli stessi e non l'interpretazione alternativa proposta dalla parte.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 19 gennaio 2026, n. 1107

Assemblea dei condomini – deliberazione; Appalto privato – vizi d’opera e difformità

In materia di condominio degli edifici, la decisione dell'assemblea condominiale deve rispettare lo stile e il decoro architettonico del fabbricato, intendendosi per decoro non solo le linee architettoniche ma anche l'aspetto armonico e visibilmente percepibile dell'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (artt. 1120, comma 4, e 1127 c.c.).


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 dicembre 2025, n. 32083

Competenza territoriale riguardanti un condominio

La competenza territoriale nei giudizi che riguardano un condominio deve essere individuata con riferimento al luogo ove lo stabile condominiale si trova, quale centro degli interessi di tutti i condomini, e non al domicilio dell'amministratore pro tempore del condominio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 14 novembre 2025, n. 30140

Parti comuni dell’edificio - Parti di impianto (con diramazioni) ricomprese nell’appartamento del singolo condomino

La presunzione di condominialità ex art. 1117, n. 3, c.c., non si estende a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, ossia nella sfera di proprietà esclusiva di questi, né alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari.


Diritto condominialeTribunale di Vicenza, Sez. I, Sentenza, 12 novembre 2025, n. 1598

Solidarietà passiva tra Condominio e condomino – Mutuo contratto dal Condominio – Vendita unità immobiliare singolo condomino

La regola della solidarietà passiva di cui all'art. 63 comma 4 disp. att. c.c., che riguarda i rapporti tra condominio e condomini, non si applica nei confronti di coloro che acquistano un'unità immobiliare dopo che il condominio ha contratto un mutuo. Pertanto, chi non era condomino al momento in cui è insorto l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore.


Diritto condominialeCorte d'Appello di Napoli, Sez. II, sentenza 29 ottobre 2025, n. 5301

Condominio – professionista moroso – distacco servizi condominiali se godimento separato

La Corte d’Appello ha rammentato come il comma 3 dell’art. 63 disp. att. c.c. è norma avente carattere eccezionale in quanto attribuisce all’amministratore un potere di “autotutela” che si realizza attraverso la sospensione di un servizio comune senza che sia necessario preventivamente adire l’autorità giudiziaria (v. anche Tribunale di Monza, 3 aprile 2024, n. 1096). Inoltre, ai sensi dell’art. 1129, comma 12 c.c., costituisce, tra le altre, “grave irregolarità” da parte dell’amministratore l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva e proprio quest’obbligo di riscossione è stato rafforzato dal nuovo impianto normativo delineato dalla riforma. In tale contesto, deve essere interpretato il potere di sospensione dei servizi condominiali inserito nella disposizione normativa che disciplina la riscossione forzosa delle quote condominiali; la riforma introduce la nuova procedura che garantisce il soddisfacimento dei creditori del Condominio, nel rispetto del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 ottobre 2025, n. 28528

Ripartizione delle spese manutenzione e riparazione lastrico solare o terrazza a livello

Il criterio di ripartizione delle spese per la manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello, ai sensi dell'art. 1126 c.c., pone un terzo della spesa a carico del proprietario o usuario esclusivo e i restanti due terzi a carico dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti, servite dalla copertura. Tale ripartizione deve includere anche il proprietario dei locali sottostanti, sebbene danneggiato, salvo il caso in cui sia attribuibile esclusiva responsabilità per fatto doloso o colposo specifico ad esso riconducibile.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27454

Assemblea dei condomini e deliberazioni – Spese della comunione e del condominio

L'Amministratore di condominio può resistere all' impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore. La Suprema Corte precisa, poi, come l'emanazione dell'ordine di esibizione sia discrezionale e la valutazione di indispensabilità non debba essere neppure esplicitata, conseguendone che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 ottobre 2025, n. 26702

Installazione di ascensore o piattaforme elevatrici realizzati da uno o più condomini

L'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni del fabbricato per eliminare le barriere architettoniche deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., secondo il criterio del pari uso, conferendo a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 25446

Approvazione rendiconto condominiale – documenti necessari e requisiti

Per l'approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L'obiettivo è fornire trasparenza, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che la documentazione giustificativa sia comprensibile e permetta il controllo delle operazioni dell'amministratore.


Diritto condominialeTribunale di Napoli, Sentenza, 25 agosto 2025, n. 7717

Responsabilità per danni a proprietà di altri condomini - individuazione dei soggetti tenuti a partecipare alle spese necessarie per la riparazione degli impianti di scarico

Il Tribunale sostiene che, in ragione della disponibilità della parte dell' impianto in capo al singolo condomino, quest'ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi dalla sua rottura.

Per fare ciò, il Tribunale parte dal presupposto secondo cui l'art. 1117 c.c. stabilisce, tra l'altro, che i tubi, ed i loro collegamenti, sono parti comuni "fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche", cosicché le tubazioni orizzontali si considerano appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare (appartamento o negozio) in cui sono situate, anche se la lesione viene riscontrata a livello della braga, ossia l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale - di pertinenza del singolo appartamento - e la tubatura verticale, che rientra nella competenza condominiale.



Diritto condominialeTribunale di Rovereto, Sentenza, 1 agosto 2025, n. 193

Impianto fotovoltaico – art. 1102 c.c

Il Tribunale rammenta come l’installazione di impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, lecita, dal momento che è espressamente ammessa dall’art. 1122 bis, comma 2 c.c., che stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” e come, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative; solo nel caso in cui la realizzazione dell’impianto comporti delle modificazioni alle parti comuni il condomino deve dare comunicazione all’amministratore e l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative (rispetto alla rimozione integrale dell’impianto, quale la sola riduzione del numero di pannelli installati) e può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione di idonea garanzia (art. 1122 bis comma 3 c.c.), in quanto un utilizzo così intenso e totalizzante rappresenta senz’altro un uso non consentito ai sensi dell’art. 1102 c.c., perché esclude in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari.

Il Tribunale afferma che ridurre l’impianto fotovoltaico a una porzione di tetto corrispondente alla sua quota millesimale di edificio - oltre a porsi in contrasto con l’interpretazione consolidata dell’art. 1102 c.c., secondo cui il bene comune può essere usato dal singolo comunista anche in maniera più intensa e più ampia rispetto all’uso astrattamente riconducibile alla sua quota - rischia di impedire di fatto ai singoli condomini di trarre dal bene comune determinate utilità (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui la riduzione dei pannelli fotovoltaici a una superficie di tetto corrispondente alla quota millesimale si traduca nella realizzazione di un impianto sottodimensionato rispetto a un normale impianto a uso domestico).


Diritto condominialeCorte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 4008

Condominio – art. 1102 c.c., diritto di ciascun comproprietario ma divieto di alterazione della cosa comune o di compromissione del diritto al pari uso degli atri condomini

Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune anche un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, apportandovi opportune modificazioni, purché non alteri la destinazione della cosa comune o comprometta il diritto al pari uso degli altri comunisti, secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c..


Diritto condominialeTribunale Monza, Sez. II, Sentenza, 1 luglio 2025, n. 1355

Condominio – Assemblea dei condomini e deliberazioni –ripartizione delle spese straordinarie

In materia condominiale, le delibere relative alla ripartizione delle spese straordinarie che violano i criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento sono da considerarsi annullabili e non nulle, pertanto vanno impugnate entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 26 giugno 2025, n. 17237

Innovazioni e modificazioni – eventuale violazione al regolamento condominiale pattizio

In caso di deduzione che le modifiche apportate da una parte abbiano violato il regolamento condominiale pattizio, il giudice di appello deve esaminare specificamente tale profilo senza poterlo rigettare implicitamente. L'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello costituisce vizio quando non viene deliberato su autonomi capi della domanda.