Diritto condominiale Sentenze
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Condominio – art. 1102 c.c., diritto di ciascun comproprietario ma divieto di alterazione della cosa comune o di compromissione del diritto al pari uso degli atri condomini
Corte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 4008
Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune anche un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, apportandovi opportune modificazioni, purché non alteri la destinazione della cosa comune o comprometta il diritto al pari uso degli altri comunisti, secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c..