Vai al contenuto principale
Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 1 agosto 2026, n. 24358

Sinistro stradale - litisconsorzio necessario del responsabile civile in giudizio

La mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, litisconsorte necessario, integra violazione del contraddittorio che vizia l'intero processo, qualora non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né dal giudice di appello, che non ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23093

Assicurazione contro i danni – vessatorietà clausola di decadenza dell'assicurato da indennizzo

Nell'assicurazione contro i danni è vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la clausola unilateralmente predisposta che commina la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo qualora la denuncia di sinistro sia effettuata oltre un termine (nella specie: 30 giorni) decorrente dalla scadenza del contratto, in quanto incide sul diritto all'indennizzo e non si limita a delimitare temporalmente il rischio assicurato; tale clausola richiede pertanto la doppia sottoscrizione a pena di nullità.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 giugno 2026, n. 22300

Assicurazione contro i danni – polizza condominiale

In tema di assicurazione contro i danni, qualora la polizza preveda una categoria generale di rischi indennizzabili (es. "danni da acqua") e l'assicuratore opponga una clausola di delimitazione del rischio che esclude, come "rischio non compreso", specifiche ipotesi (es. danni da usura o vetustà), tale clausola integra un fatto impeditivo del diritto all'indennizzo e costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Ne consegue che l'assicuratore, che se ne avvalga, è gravato del duplice onere di provare sia l'esistenza e il contenuto della clausola, sia il concreto ricorrere dei presupposti per la sua operatività, potendo l'assicurato limitarsi a dimostrare il titolo (polizza) recante la generale previsione di copertura del rischio.


Diritto assicurativoTribunale di Nola, Sezione I, Sentenza, 24 giugno 2026, n. 2826

Assicurazione della responsabilità – niente azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.


Diritto assicurativoCorte d'Appello di Palermo, Sezione III, Sentenza, 20 giugno 2026, n. 1772

Sinistro stradale - Dichiarazione stragiudiziale di danneggiato alla Compagnia assicurativa - Valore probatorio

La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure, sulla scorta del carattere assorbente della dichiarazione stragiudiziale resa dalla parte danneggiata all'istituto assicuratore in occasione di un sinistro stradale rispetto alle successive dichiarazioni confessorie rese dal convenuto e di quelle rese dal testimone escusso in sede giudiziale in ordine all'accertamento della dinamica del sinistro.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19283

Assicurazione contro i danni – clausola “valore a nuovo”

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di "valore a nuovo" contenuta in una polizza furto autoveicoli non integra una "polizza stimata" ai sensi dell'art. 1908 c.c., poiché non comporta una stima negoziale e vincolante del valore del bene al momento della conclusione del contratto, ma costituisce uno strumento di determinazione oggettiva dell'indennizzo, che resta soggetto al principio indennitario e ai limiti del valore assicurato.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 11 maggio 2026, n. 13648

Assicurazione privata contro gli infortuni – Inquadramento del contratto

In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, tale contratto va inquadrato, anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni, nell'assicurazione contro i danni ex art. 1882 c.c., con conseguente piena applicabilità del principio indennitario e delle relative norme (artt. 1905, 1908, 1909, 1910, 1916 c.c.). Ne deriva che l'indennizzo non può superare il danno effettivamente subito, non è ammesso il lucro dell'assicurato e le clausole che di fatto trasformino l'assicurazione in scommessa sono incompatibili con la causa tipica del contratto.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382

Polizza vita: interpretazione della clausola che attribuisce l’indennizzo agli "eredi testamentari" o agli "eredi legittimi"

“Non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici oramai rilevanti dopo la novella dell'art. 360 c.p.c., l'accertamento con cui il giudice del merito stabilisca se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, una volta che sia stato accertato, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6419

Circolazione stradale – assicurazione obbligatoria – responsabilità civile

In tema di assicurazione obbligatoria RCA, qualora il danneggiato alleghi e documenti, mediante attestazione della compagnia indicata dal responsabile, la mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante, risulta assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In tal caso, in applicazione del principio di vicinanza della prova e avuto riguardo alla qualificata sfera di conoscibilità degli operatori professionali del settore assicurativo, grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza RCA, non potendosi esigere dal danneggiato una prova negativa di carattere diabolico circa l'inesistenza di qualunque copertura assicurativa.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 2 marzo 2026, n. 4692

Assicurazione della responsabilità civile (responsabilità sanitaria) – valutazione e liquidazione

La Corte di Cassazione ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola on claims made basis, la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato medesimo, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto. La Suprema Corte rammenta, infatti, come “non può... addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” e come relativamente al comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio giuridico, non può essere valorizzato il comportamento posto in essere da uno soltanto di essi, in difetto di altri e univoci indici di una volontà comune anche all'altro.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4321

Assicurazione della responsabilità civile – surrogazione assicuratore sociale estero

La surrogazione dell'assicuratore sociale estero nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., può estendersi al danno patrimoniale causato dal terzo responsabile, includendo spese mediche e indennità di malattia. La surrogazione non può eccedere l'effettivo danno causato e va liquidata secondo le norme del diritto interno applicabile al fatto illecito.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 14 gennaio 2026, n. 788

Assicurazione della responsabilità civile – infortuni non mortali – Interpretazione del contratto

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la somma assicurata esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente. Pertanto, se il contratto prevede che la misura standard dell'indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manca un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 novembre 2025, n. 30995

Circolazione stradale – Sinistro – Presunzione ex art. 2054 comma 2 c.p.c

La Suprema Corte conferma il principio di diritto per cui, "in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile" (v. Cass., n. 8311/2023).


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 novembre 2025, n. 29977

Circolazione stradale, Responsabilità civile – valutazione delle prove da parte del giudice

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, il giudice di merito, nel valutare le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio, non viola le norme in tema di confessione (art. 2733, comma terzo, cod. civ.) se esercita correttamente il proprio potere di apprezzamento critico e non attribuisce efficacia di prova piena agli elementi probatori liberamente valutabili.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 4 novembre 2025, n. 29113

Risarcimento danni da circolazione stradale – Assicurazione della responsabilità civile – Cessione del credito - Nullità

L'ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di un litisconsorte necessario deve essere ottemperato entro il termine perentorio stabilito. La mancata ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c. La Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall’art. 149 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato, e ciò per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito (quindi non soltanto della azione ex art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 2005 verso l'assicuratore del soggetto responsabile).


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27481

Obbligazione risarcitoria – Requisiti per estinzione della stessa per confusione

La qualità di erede del responsabile del sinistro può determinare l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria per confusione, ma solo per la quota di responsabilità attribuita al de cuius. Tale estinzione richiede l'accertamento della qualità di erede e della quota ereditaria acquisita da ciascun danneggiato.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23822

Circolazione stradale – tutela risarcitoria per terzo trasportato ex art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 e L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato

La tutela prevista dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento 'a prescindere dall'accertamento della responsabilità', presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Non è applicabile, quindi, ai sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo. La Suprema Corte afferma che “La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21901

Circolazione stradale – assicurazione della responsabilità civile – valutazione della condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro

La valutazione della concreta condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro e la conseguente ripartizione dell'apporto causale rispettivamente dato rientrano nella competenza del giudice di merito e restano sottratte al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18399

Circolazione stradale – accertamento della dinamica del sinistro (con costituzione in giudizio della Compagnia assicurativa)

L'accertamento della dinamica del sinistro non è discutibile in sede di legittimità, per cui ogni ulteriore contestazione sul punto si risolve nel tentativo di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito, dal momento che lo stabilire quale sia stata la dinamica di un sinistro stradale; il valutare se alcuno dei conducenti abbia vinto la presunzione posta a suo carico dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e il graduare le colpe dei corresponsabili sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.


Diritto assicurativoCassazione Civile., Sez. III, Ordinanza, 26 giugno 2025, n. 17179

Assicurazione della responsabilità civile, Liquidazione e valutazione dei danni – c.d. “thin skull rule”

In tema di responsabilità civile, la condotta lesiva può costituire anche solo una concausa dell'evento dannoso. Il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento, anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato (cd. "thin skull rule"). È necessario un compiuto accertamento del nesso causale secondo la regola del "più probabile che non" riferita allo specifico caso esaminato.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 17 giugno 2025, n. 16213

R.C.A. – indennizzo del terzo danneggiato da parte dell’assicuratore e diritto al rimborso nei confronti dell’assicuratore dell’esclusivo responsabile

L'assicuratore della responsabilità civile automobilistica che, per errore inescusabile, indennizzi il terzo danneggiato senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma terzo, c.c.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 giugno 2025, n. 15447

Assicurazione della responsabilità civile: clausola “claims made” e sunset clause – Valutazione di validità della clausola

Nell'assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" che garantisce la copertura per i danni il cui risarcimento sia richiesto durante il periodo di validità della polizza e per i quali l'assicurato faccia richiesta all'assicuratore, non è nulla solo per la mancata previsione di una ultrattività della copertura (sunset clause). La validità della clausola deve essere valutata in base alla causa concreta del contratto, tenendo conto degli interessi perseguiti dalle parti.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 maggio 2025, n. 13854

Assicurazione della responsabilità civile – Diritto di accesso ex art. 146 Codice delle Assicurazioni private e art. 2 del D.M. 191/2008 – tipologia di atti

Il diritto di accesso previsto dagli artt. 146 del Codice delle Assicurazioni Private e 2 del D.M. 191/2008 si limita agli atti che la compagnia di assicurazione ha già esperito e ritenuto necessari per formulare o negare un'offerta di indennizzo, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.